Cass. pen., sez. III, sentenza 09/05/2023, n. 19422

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 09/05/2023, n. 19422
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19422
Data del deposito : 9 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D S, n. in Macedonia il 06/12/1972 avverso la sentenza del 05/07/2022 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere G F R;
lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marco Dall'Olio, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modiff., dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto. DEPW4T,AfA IN CANCELLI: RIO,

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 5 luglio 2022, la Corte di appello di Napoli, in parziale accoglimento del gravame proposto da S D, lo ha assolto dal reato di cui agli artt. 291 bis, secondo comma, e 296, secondo comma, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (t.u.l.d.), per aver detenuto, in data 25 gennaio 2016, 280 gr. di tabacchi lavorati esteri di contrabbando, sottraendoli al pagamento dei diritti di confine, confermando la condanna per analogo reato, relativo a 320 gr. di TLE, illecitamente detenuti in data 9 marzo 2016. 2. Avverso la sentenza, a mezzo del difensore fiduciario, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, la violazione degli artt. 5 e 8, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 ed il vizio della motivazione per illogicità e contraddittorietà della stessa. Si lamenta, in particolare, la contraddittorietà ed illogicità della sentenza per essere stato l'imputato assolto dall'addebito del 25 gennaio 2016 - ritenendosi che, in forza dell'intervento di depenalizzazione di cui alla citata "novella", il fatto non fosse più previsto dalla legge come reato benché ricorresse la circostanza aggravante di cui all'art. 296 t.u.l.d. - confermandone invece la responsabilità per l'identico fatto commesso il 9 marzo 2016 sul rilievo che la sussistenza della recidiva escluderebbe l'illecito dalla depenalizzazione. Così facendo - si lamenta - la sentenza avrebbe tuttavia attribuito valore di illecito amministrativo all'episodio del gennaio 2016, benché lo stesso non potesse dirsi definitivamente accertato, e avrebbe applicato illegittimamente in modo retroattivo il concetto di recidiva introdotto dall'art. 5 d.lgs. n. 8/2016. 3. Con il secondo motivo si lamenta l'illogicità della motivazione quanto al trattamento sanzionatorio per non aver la sentenza rideterminato la pena inflitta pur a fronte della parziale assoluzione, sull'erroneo rilievo che il primo giudice non avesse applicato alcun aumento a titolo di continuazione, così privando l'appellante di qualsiasi beneficio rispetto al parziale accoglimento dell'impugnazione.

4. Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 69, terzo comma, cod. pen. per aver il primo giudice aumentato la pena della metà per effetto dell'art. 296, secondo comma, t.u.l.d. pur avendo riconosciuto le circostanze attenuanti generiche in termini di equivalenza. CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

1.1. Va premesso che la sentenza impugnata ha assolto l'imputato dal reato commesso in data 25 gennaio 2016 sul rilievo che le nuove disposizioni introdotte dal d.lgs. n. 8/2016 non possono trovare applicazione retroattiva perché meno favorevoli rispetto alle previgenti disposizioni, sia con riguardo alla modifica della nozione di recidiva - oggi predicabile non soltanto con riguardo al caso di accertamento giudiziale irrevocabile di un reato della stessa specie, ma anche quando risulti una precedente violazione amministrativa definitivamente accertata - sia in relazione alla trasformazione della fattispecie contestata da circostanza aggravante a reato autonomo, con la conseguenza che l'eventuale concorso di circostanze attenuanti non potrebbe neutralizzare gli effetti della recidiva. Trattandosi di statuizione non impugnata, l'assoluzione intervenuta sul punto è irrevocabile ed in questa sede insindacabile.
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