Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 11/06/2021, n. 16582

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 11/06/2021, n. 16582
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16582
Data del deposito : 11 giugno 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4410/2015 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: 80224030587), presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi 12, è domiciliata;

- ricorrente -

Contro

F.LLI MAZZUCCHELLI MARMI S.r.l., in persona dei rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. S M e M G R ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Ludovisi n. 35;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1277/30/14 della Commissione tributaria Regionale della Toscana, depositata il 19/6/2014 e notificata il 15/7/2014;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/03/2021 dal Consigliere Dott. S P;

Ritenuto che

1. Con avviso di accertamento n. 05/1T/351/000/P002 l'Agenzia delle entrate chiedeva il pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura proporzionale relativamente all'atto pubblico stipulato il 23.2.2005, registrato il 4.3.2005, avente ad oggetto la permuta tra la Apuana Marmi Srl e la F.11i Mazzucchelli marmi S.r.l. di terrenti aventi diverso valore e il conseguente conguaglio da parte della seconda a favore della prima. Le parti nell'atto avevano dichiarato di sottoporre lo stesso al regime IVA con conseguente pagamento dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa. L'avviso di accertamento si fondava sul fatto che l'Amministrazione finanziaria non riteneva le suindicate cessioni dei terreni rientranti nel campo di applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. a) del d.p.r. n. 633 del 1972, in quanto non suscettibili di utilizzazione edificatoria.
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