Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/06/2023, n. 15827
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Testo completo
ato la seguente SENTENZA sul ricorso 22583-2020 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA
29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati MANUELA MASSA, PATRIZIA CIACCI, CLEMENTINA PULLI;
- ricorrente -
contro
Oggetto R.G.N. 22583/2020 Cron. Rep. Ud. 18/01/2023 PU IA SQ AL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AGRI n. 1, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO NAPPI, che la rappresenta e difende;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 207/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 14/05/2020 R.G.N. 904/2019;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/01/2023 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA' che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato MANUELA MASSA;
udito l'Avvocato MASSIMO NAPPI.
FATTI DI CAUSA
La Corte d'appello di Milano, con la sentenza in epigrafe indicata, ha rigettato il gravame svolto dall'INPS e confermato la decisione di primo grado che aveva accolto la domanda proposta da AZ UE LI (cittadina extracomunitaria titolare di permesso di soggiorno dal 2007 e di carta di soggiorno per familiari di cittadini UE dal 2012), nei confronti dell'Inps, tesa ad ottenere l'assegno sociale di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6. La Corte territoriale, dato atto che il primo giudice aveva accolto la domanda ritenuti sussistenti i requisiti richiesti dalla legge per l’erogazione della prestazione, in particolare la stabile permanenza sul territorio italiano non incidendo, sul prescritto requisito del soggiorno decennale in Italia, l’allontanamento temporaneo emergente dalla copia del passaporto, ha ritenuto provato il radicamento decennale continuativo sul territorio, rispetto alla mera presenza legale, e l’allontanamento dall’Italia, per recarsi nel paese d’origine, non valido ad escludere la non episodicità del soggiorno. Avverso tale sentenza ricorre l’INPS, con ricorso affidato a due motivi, cui resiste, con controricorso, AZ UE LI.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 335, art. 3, commi 6 e 7, come modificato dall'art. 20, co.10, d.l. n.112 del 2008, conv. in L. n. 133 del 2008;
dell'art. 9, co.12 d.lgs. n.286 del 1998, coordinato con gli artt. 9,10,13,14, d.lgs. n.30 del 2007 in relazione agli artt. 2697, 43 cod.civ. e 115 cod.proc.civ., per non avere la Corte di merito ritenuto dirimente la mancanza di prova della permanenza continuativa in Italia nei dieci anni precedenti la domanda (del giugno 2018);
per avere omesso di valutare gli altri requisiti prescritti per il riconoscimento dell’assegno sociale, fra i quali la prova del possesso del requisito economico per la titolarità del permesso di soggiorno. In altre parole, l'INPS interroga la Corte sul quesito: se il cittadino italiano e chi ad esso equiparato per avere diritto all’assegno sociale di cui all'art. 3, co. 6,7 legge n.335 del 1995, come modificato dall'art. 20,co.10, d.l. n.112 del 2008, conv. in l.1133 del 2008,