Cass. civ., SS.UU., sentenza 25/03/2005, n. 6426

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In tema di disciplina dell'immigrazione e della condizione giuridica dello straniero, spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo conoscere della controversia originata dall'impugnazione del diniego di concessione del visto d'ingresso, di cui all'art. 4 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, atteso che, essendo il visto d'ingresso subordinato, al pari del permesso di soggiorno, alla valutazione della sussistenza di requisiti soggettivi o di condizioni internazionali, la P.A. dispiega, nella sua emanazione, una specifica ed ampia discrezionalità, il che esclude la configurabilità, in capo allo straniero, di una posizione di diritto soggettivo al relativo ottenimento.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 25/03/2005, n. 6426
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6426
Data del deposito : 25 marzo 2005
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C V - Primo Presidente f.f. -
Dott. I G - Presidente di sezione -
Dott. D V - Presidente di sezione -
Dott. L E - Consigliere -
Dott. V M - Consigliere -
Dott. V U - Consigliere -
Dott. V G - Consigliere -
Dott. C M - Consigliere -
Dott. B G M - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
M D ETERI in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

contro
MOUMNIN ABDELKRIM, MOUMNIN ABDERRAHIM;

- intimati -

avverso il decreto n. 41/01 della Corte d'Appello di BRESCIA, depositato il 30/07/02;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 03/03/05 dal Consigliere Dott. G M B;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. I D che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, giurisdizione dell'a.g.a..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A ed A M convenivano davanti al Tribunale di Brescia il Ministero degli Affari Esteri chiedendo che venisse dichiarato illegittimo il rifiuto del visto di ingresso in Italia emesso dalla predetta Amministrazione nei confronti del primo. Il Ministero resisteva sostenendo che il diniego era fondato sull'ipotesi di cui all'art. 4, comma sesto, del d.lgs. n 286 del 1998. Il Tribunale accoglieva il ricorso ritenendo che il reato commesso dall'istante considerato dal provvedimento di diniego, e consistente nell'avere egli tentato di adoperare documenti falsi alla frontiera di Tangeri non appariva di particolare gravità. Proponeva reclamo il Ministero e la Corte di Brescia lo respingeva.
Il secondo giudice riteneva che la doglianza dell'Amministrazione sarebbe stata fondata solo se lo straniero fosse riuscito ad entrare in Italia e, successivamente a tale ingresso fosse stata accertata la falsità dei documenti utilizzati all'uopo. In tal caso infatti si sarebbe verificata la condizione legittimante l'espulsione, a sua volta ostativa al rilascio del permesso di soggiorno. L'Amministrazione degli Esteri ricorre per Cassazione con due motivi. Non si sono costituiti gli intimati Moumnim.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo l'Amministrazione ricorrente sostiene il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Afferma che la legge, all'art. 13 del d.lgs. n. 286 del 1998, dispone circa la cognizione delle controversie sulla legittimità del decreto di espulsione, nulla invece stabilisce in ordine alle controversie relative al diniego di concessione del visto di ingresso. Osserva che lo straniero

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