Cass. pen., sez. V trib., sentenza 07/12/2022, n. 46471
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da S K, nato a Pescara il 23/06/1993, avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila emessa in data 08/11/2021;visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa R C;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale A V, che, ai sensi degli artt. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020 e 16 d.l. 228 del 2021, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;letta la memoria a firma del difensore di fiducia dell'imputato, con cui si insiste nella richiesta di accoglimento del ricorso.RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di L'Aquila confermava la sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Pescara in data 12/12/2019, con cui K S era stato condannato a pena di giustizia in relazione ai reati di cui agli artt. 582, 583, comma primo, n. 1, cod. pen., in Pescara il 23/10/2014. 2. K S ricorre, in data 12/02/2022, a mezzo del difensore di fiducia avv.to A O, deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento agli artt. 52 e 55 cod. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., essendo stata esclusa la scriminante della legittima difesa benché l'imputato fosse stato aggredito per primo, alle spalle, da un soggetto ubriaco e, pertanto, molesto, essendo, in tal caso, evidente la suddetta scrinninante, quanto meno sotto l'aspetto dell'eccesso colposo;