Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 02/12/2021, n. 38120

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 02/12/2021, n. 38120
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 38120
Data del deposito : 2 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26463/2012 R.G. proposto da Q V, rappresentato e difeso, come da procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv. G S, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Roma, Via C. Mirabello n. 25 – ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, Cons. Est. Luigi D'Orazio RGN 26463/2012 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 26463/2012 Numero sezionale 6082/2021 Numero di raccolta generale 38120/2021 Data pubblicazione 02/12/2021 rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 -resistente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 135/04/2012, depositata il 2 aprile 2012. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 novembre 2021 dal Consigliere Luigi D'Orazio.

RITENUTO IN FATTO

1.L'Agenzia delle entrate, a seguito di accertamenti bancari e dei risultati di un questionario inviato a tutti i clienti (controllo iniziato il 13 settembre 2004), emetteva tre avvisi di accertamento, con riferimento agli anni 2002, 2003 e 2004, per Iva, Irpef ed Irap, nei confronti di Q V, geometra, in quanto questi esercitava anche l'attività di mediatore immobiliare, senza essere iscritto al ruolo degli agenti immobiliari e senza l'istituzione di separata contabilità.

2.La Commissione tributaria provinciale accoglieva parzialmente i ricorsi, ritenendo che il contribuente aveva esercitato anche l'attività di imprenditore, con riduzione in via equitativa del 15 %, in aggiunta a quella del 20 % già riconosciuta dall'Ufficio, in ragione dell'effettuazione sui conti correnti bancari di operazioni anche per esigenze personali e familiari.

3.Il contribuente proponeva appello, evidenziando che la Commissione tributaria non aveva tenuto conto del giudicato formatosi sulla sentenza del Giudice di pace, con cui era stata Cons. Est. Luigi D'Orazio RGN 26463/2012 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 26463/2012 Numero sezionale 6082/2021 Numero di raccolta generale 38120/2021 Data pubblicazione 02/12/2021 riconosciuta la sola attività professionale di geometra del Vannimartini, in relazione alla impugnazione di una sanzione amministrativa;
l'accesso ai conti bancari del professionista era inibito alla data del 13-9-2004;
era irretroattiva la modifica normativa dell'art. 32 d.p.r. 600/1973 ad opera della legge 311/2004, in vigore solo dall'1-1-2005. 4.L'Agenzia delle entrate affermava che l'appellante aveva ampliato i motivi di appello, con doglianze non proposte con il ricorso introduttivo, e quindi inammissibili (“i verificatori non hanno esaminato nel merito l'attività svolta dal contribuente e non erano legittimati all'accertamento bancario nei suoi confronti”);
la sentenza del Giudice di pace non era “determinante” in campo tributario, in cui rilevavano le presunzioni ed era stata emessa in un giudizio in cui non era parte l'Agenzia delle entrate;
l'omessa contabilizzazione dei ricavi era emersa per le risultanze dei questionari e per l'analisi delle movimentazioni dei conti correnti;
l'art. 32 d.p.r. 600/1973 non era stato modificato dalla legge 311/2004. 5.La Commissione tributaria regionale rigettava l'appello proposto dal contribuente, rilevando che l'accertamento degli importi relativi alle movimentazioni bancarie era conforme all'art. 32 d.p.r. 600/1973;
l'omessa contabilizzazione di componenti positive di reddito per € 190.608,62 era avvenuta a seguito di riscontri analitici;
le censure alla sentenza di primo grado erano, in parte inammissibili, perché nuove, ed in parte infondate, in quanto l'art. 32 citato non era stato modificato dalla legge 311/2004. 6.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il contribuente.

7.L'Agenzia delle entrate si è “costituita” al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi Cons. Est. Luigi D'Orazio RGN 26463/2012 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8
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