Cass. civ., sez. I, sentenza 04/04/2024, n. 8873

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In tema di compensi per lo svolgimento di incarichi pubblici, al Presidente di sezione della Commissione tributaria che sostituisca il Presidente di Commissione, nel regime previsto dagli artt. 2 e 13 del d.lgs. n. 545 del 1992 e 39 del d.l. n. 98 del 2011, non può essere riconosciuto alcun compenso, fisso o variabile, aggiuntivo rispetto a quelli dallo stesso percepiti in relazione alle funzioni di Presidente di sezione ricoperte, ancorché lo stesso sia stato designato come reggente della Commissione con delibera del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 04/04/2024, n. 8873
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8873
Data del deposito : 4 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 5436/2020 Numero sezionale 140/2024 Numero di raccolta generale 8873/2024 Data pubblicazione 04/04/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Oggetto: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: PUBBLICA ANTONIO VALITUTTI Presidente AMMINISTRAZIONE UMBERTO LUIGI CESARE Consigliere Ud.17/01/2024 PU GIUSEPPE SCOTTI ROBERTO GIOVANNI CONTI Consigliere PAOLO CATALLOZZI Consigliere-Rel. ELEONORA REGGIANI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 5436/2020 R.G. proposto da: AU FO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI CONDOTTI 9, presso lo studio dell'avvocato MORIGI ENRICO ([...]) che lo rappresenta e difende -ricorrente-

contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell'avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- Numero registro generale 5436/2020 Numero sezionale 140/2024 Numero di raccolta generale 8873/2024 nonchè

contro

Data pubblicazione 04/04/2024 MINISTERO ECONOMIA FINANZE -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 4460/2019 depositata il 02/07/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/01/2024 dal Consigliere LAURA TRICOMI.

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n.4460/2019 deposita il 2/7/2019 la Corte di appello di Roma ha respinto l'appello proposto da AU SO avverso l'ordinanza n. 27053/2014 del Tribunale di Roma, con cui era stata respinta la domanda proposta da AU SO nei confronti del Ministero dell'Economia e Finanze (MEF) per ottenere il pagamento della complessiva somma di Euro 54.742,50, pari - a dire del ricorrente - agli emolumenti maturati per lo svolgimento delle funzioni di Presidente reggente della Commissione tributaria regionale del Lazio dal 22/8/29012 sino al 29/2/2014, emolumenti composti da un compenso fisso ed uno variabile ai sensi del D.lgs. n. 545 del 1992, art. 13, oltre alle maggiori somme maturate dall'1/3/2014 al 18/3/2014, il tutto maggiorato da interessi e rivalutazione. La domanda era stata proposta sulla premessa che il AU, in qualità di presidente anziano, aveva ricoperto quale reggente la carica di Presidente della anzidetta Commissione Tributaria ed aveva svolto le relative funzioni e che ciò aveva comportato il maturarsi del diritto all'emolumento indicato. La Corte di appello di Roma, ha ritenuto che: a) il rapporto fra giudice tributario e Ministero dell'economia e delle finanze non poteva qualificarsi di pubblico impiego stante il suo carattere onorario, con ciò escludendo l'applicazione dell'art.52 d.lgs.n.165/2001;
b) il relativo trattamento economico non era di natura retributiva, assumendo carattere indennitario;
c) la decisione favorevole alla tesi sostenuta dal AU, pur patrocinata da alcune Risoluzioni del consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, era stata smentita dal parere reso dal Consiglio di Stato del 27.4.2010 n. affare 01167/10, secondo il quale l'art.2, c.2, del d.lgs.n.545/1992, nel prevedere la sostituzione del Presidente di commissione assente o impedito con il Presidente di sezione, escludeva che fosse necessaria l'adozione di un atto implicante una qualche discrezionalità sui poteri del sostituto integrando, piuttosto, un sistema automatico di sostituzione, visto che era la stessa disposizione ad 2 di 11 Numero registro generale 5436/2020 Numero sezionale 140/2024 individuare il soggetto destinato a subentrare a chi sia assente o Numero di raccolta generale 8873/2024 impedito;
d) tali conclusioni dovevano ritenersi valide anche in caso di assenza prolungata;
e) le risoluzioni del CPGT, per altro verso, erano Data pubblicazione 04/04/2024 inadeguate a superare l'interpretazione anzidetta, nemmeno ipotizzandosi una violazione dei parametri costituzionali rispetto all'art.39, c.6, d.l.n.98/2011 proprio per la diversità fra la posizione di sostituto del presidente di commissione in capo al Presidente di Sezione, già titolare di una diversa posizione economica e quella di chi svolge in via di fatto le funzioni superiori di Presidente di Sezione, rientrando in ogni caso la scelta sui criteri concernenti gli emolumenti nel campo della discrezionalità legislativa. Il AU ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, al quale ha resistito il MEF ha con controricorso. All'esito del deposito di istanza per la trattazione in pubblica udienza, rappresentando che questione similare era posta nel ricorso n. 13760/2020 tra altre parti, questa Corte, con ordinanza interlocutoria n.12481/2023, rinviava la causa all'udienza pubblica. Il Procuratore generale ha depositato memoria ed ha concluso per il rigetto del ricorso. Il ricorrente ha depositato memoria. La causa, rimessa alla pubblica udienza con l'ordinanza n.12481/2023, è stata posta in decisione all'udienza pubblica del 17.1.2024. La causa è stata posta in decisione all'udienza del 17 gennaio 2024. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione del D.lgs. n. 545 del 1992, art. 2, nonché del D.L. n. 98 del 2011, art. 39. Con tale doglianza il ricorrente deduce che, nel caso in cui - come il suo - la nomina in funzione vicaria sia conseguita non già ad "assenza" o impedimento", ma alla vacanza del posto non troverebbe applicazione l'art. 2 cit. e trae argomento a sostegno dalla circostanza che la Delibera del Consiglio di Presidenza Tributaria 17 luglio 2012, n. 1474, con cui era stato nominato in funzione vicaria del presidente di Commissione, gli aveva attribuito il potere di esercitare sia l'attività giurisdizionale che quella non giurisdizionale. Dunque, secondo il ricorrente, l'art.2, c.2, d.lgs.n.545/1992 e l'art.39 c d.l.n.98/2011 troverebbero applicazione unicamente per l'ipotesi della sostituzione per assenza o impedimento del Presidente di commissione per una limitata durata temporale e per lo svolgimento delle sole funzioni amministrative e non per la diversa ipotesi dello svolgimento di funzioni vicarie per vacanza dell'incarico di Presidente di Commissione, qual era quella del ricorrente, appositamente nominato reggente dal Consiglio di Presidente della Giustizia tributaria. Con il secondo motivo si deduce l'omessa valutazione di un fatto decisivo ai fini del giudizio ed in particolare del "decreto di nomina", nonché l'erronea valutazione da parte della Corte di appello delle mansioni 3 di 11 Numero registro generale 5436/2020 Numero sezionale 140/2024 effettivamente svolte in materia giurisdizionale dal Presidente di Numero di raccolta generale 8873/2024 Commissione rispetto ad un Presidente di Sezione. Data pubblicazione 04/04/2024 Con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 6, in relazione agli artt. 3,36 e 97 Cost. La soluzione alla quale era approdata la Corte di appello risulterebbe iniqua e violativa dei parametri costituzionali indicati rispetto al caso di reggenza operata per anni dal ricorrente con il conseguente espletamento di tutte le funzioni sia amministrative che giurisdizionali del presidente della commissione. Il primo motivo ed il terzo motivo, i quali meritano un esame congiunto, sono entrambi infondati. Va premesso che l'art.2 d.lgs. n.545/1992, nel testo ratione temporis vigente, dispone al primo comma che “A ciascuna delle commissioni tributarie provinciali e regionali è preposto un presidente, che presiede anche la prima sezione. Aggiunge poi al comma 2 che “Il presidente della Commissione, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito nelle funzioni non giurisdizionali dal presidente di sezione con maggiore anzianità nell'incarico subordinatamente d'età.” Il comma 3 dello stesso articolo precisa inoltre che “Il presidente di commissione con oltre quindici sezioni può delegare sue attribuzioni non giurisdizionali ad uno o più presidenti di sezione con i criteri di cui al comma 2.” L'art.13 dello stesso d.lgs. n.545, cit. dispone, sotto la rubrica “Trattamento economico dei giudici tributari” per quel che qui interessa, che “1. Il Ministro delle finanze con proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro determina il compenso fisso mensile spettante ai componenti delle corti di giustizia tributarie di primo e secondo grado.

2. Con il decreto di cui al comma 1, oltre al compenso mensile viene determinato un compenso aggiuntivo per ogni ricorso definito, anche se riunito ad altri ricorsi, secondo criteri uniformi, che debbono tener conto delle funzioni e dell'apporto di attività di ciascuno alla

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