Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/03/2023, n. 8091
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Con la suindicata sentenza la Commissione tributaria regionale della Calabria (Catanzaro) rigettava l'appello proposto da A.A. contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Cosenza n. 94/9/2011 (in relazione al ricorso proposto in data 16 settembre 2008), la quale aveva, a sua volta, respinto il ricorso avanzato dal contribuente contro l'avviso di liquidazione n. (Omissis), che aveva rettificato nella somma di 379.600,00 Euro il valore del bene immobile (terreno) oggetto di compravendita del 26 settembre 2006, a rogito del notaio B.B., che era stato invece dichiarato nell'atto tassato nell'importo di 19.000,00 Euro, cosi intimando il pagamento di 80.968,21 Euro a titolo di imposta di registro, ipotecaria e catastale.
2. La Commissione regionale riteneva, nello specifico, che:
a. correttamente il primo Giudice avesse reputato l'avviso adeguatamente motivato, in punto di fatto e di diritto, essendo state in esso "evidenziati sia le caratteristiche ed il valore oggetto del bene oggetto di accertamento, sia i parametri in virtù dei quali tali caratteristiche sono state determinate, sia il criterio comparativo utilizzato e le aliquote applicate" (così nella sentenza impugnata priva di numerazione);
b. la residua parte del terreno (pari a mq 783) ricadesse nel Piano Strutturale Comunale adottato nell'ambito della lottizzazione "passo Bagni", per cui, anche in assenza di convenzione da sottoscriversi tra i proprietari ed il Comune e concernente il momento attuativo di quanto già indicato nel piano di lottizzazione, la predetta aera dovesse considerarsi edificabile, come messo in rilievo anche dal parere del consulente tecnico.
2. A.A. proponeva ricorso per cassazione, con atto notificato, ai sensi dell' art. 149 c.p.c. , in data 19 ottobre 2015, articolando otto motivi impugnazione.
3. L'Agenzia delle Entrate notificava controricorso tramite posta elettronica certificata il 20 novembre 2015, chiedendo il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione
4. Il ricorso va accolto nei termini che seguono.
5. Con il primo motivo di impugnazione, il ricorrente ha lamentato, ai sensi dell' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 5 , "l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti" (v. pagina n. 8 del ricorso), costituito dalla circostanza di non aver preso in considerazione la documentazione prodotta dall'istante (verbali di contraddittorio, attestati rilasciati dal Responsabile dell'U.T.C., atti notarili di compravendita, elenco dei beni della procedura esecutiva promossa dal Comune di Nocera Terinese, atti difensivi prodotti in primo ed in secondo grado), dai cui complessivi contenuti emergeva che:
5.a. "sulla complessiva estensione trasferita di mq 3.796 ha destinazione edilizia edificabile solo la minore superficie di mq 783 ricadente nel foglio (Omissis) facente parte del Piano di Lottizzazione denominato "Chioccia Nord" all'attualità non convenzionato, mentre non sono edificabili nè il restate terreno del medesimo foglio (Omissis) che nelle previsioni del PRG ricade in area "Standard" (viabilità e verde attrezzato) da cedere gratuitamente al Comune alla sottoscrizione dell'atto unilaterale d'obbligo, nè il quoziente di terreno di mq 210 censito al foglio (Omissis) facente parte del Piano di lottizzazione convenzionato "Passo Bagni" avente destinazione "Strade e Verde"" (così a pagina n. 10 del ricorso);
5.b. il terreno preso a comparazione nell'avviso impugnato "è ubicato a notevole distanza dall'immobile in accertamento ed ha caratteristiche diverse", giacchè "è già edificato e ricade in altra zona (non nella stessa zona foglio 33), precisamente nella lottizzazione convenzionata "Marevitano" facente parte del foglio di mappa (Omissis)", laddove, come sopra già evidenziato, "il terreno a destinazione edificabile di proprietà del ricorrente di mq 783 ricade al foglio di mappa (Omissis) e fa parte della lottizzazione "Chioccia Nord" non ancora edificato e non convenzionato..., così come non sono edificabili nè il restante terreno del medesimo foglio (Omissis) che nelle previsioni del PRG ricade in area "Standard" (viabilità e verde attrezzato) da cedere gratuitamente al Comune e neppure il quoziente di mq 210 censito al foglio (Omissis) facente parte del Piano di lottizzazione convenzionata "Passo Bagni" siccome avente destinazione "Strade e Verde"" (v. pagina n. 11 del ricorso);
5.c. "... il Comune di Nocera Terinese negli anni 2005-2006 ha espropriato terreni ricadenti nel foglio di mappa 33 a Euro 46,18 mq e altro terreno ricadente nel foglio 20 ricompreso nella lottizzazione "Passo Bagno" a Euro 0,76 mq." (v. pagina n. 11 del ricorso);
5.d. dagli atti per notar B.B. del 19 gennaio 2005 e del notaio C.C. del 9 aprile 2010, prodotti nel giudizio di merito, emergeva che il prezzo di 100,00 Euro/mq risultante dall'atto utilizzato per la comparazione non costituiva l'effettivo valore di mercato del bene, che invece oscillava, negli anni 2005/2010, tra i 7,00 Euro/mq ed i 9,00 Euro/mq.
Tutto ciò, preliminarmente segnalando, sotto il profilo dell'ammissibilità del motivo, che le ragioni su cui erano state fondate le due pronunce di merito erano diverse, in quanto quella della Commissione tributaria provinciale era stata articolata sul rilievo della adeguatezza motivazionale dell'atto impugnato, nonchè del regime fiscale dei suoli edificabili, laddove quella impugnata è risultata fondata sull'asserito diverso rilievo secondo il quale l'area di mq 783 ricadeva nel Piano Strutturale del Comune adottato nell'ambito della lottizzazione Sotto il profilo della decisività dell'omesso esame delle circostanze desumibili dal riepilogo che precede, l'istante ha posto in evidenza che la loro valutazione avrebbe indotto a considerare i predetti terreni non valutabili a fini edificatori.
6. Con la seconda doglianza, l'istante ha dedotto, in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 4 , "la violazione del "principio del principio di non contestazione" di cui al comb. disp. degli artt. 167 e 416 c.p.c. e D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 23, comma 3 " (v. pagina n. 16 del ricorso), ponendo in rilievo che i contenuti della suindicata documentazione prodotta, attestante la non utilizzabilità e la non valutabilità della predetta area ai fini edificatori e l'inadeguatezza del valore assunto a comparazione, non era stata contestata dalla controparte.
7. Con la terza censura, il contribuente ha denunciato, in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3 , "la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, artt. 51 e 52 - D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 6, comma 2 , - 28 L.U. 17/8/1942 n. 1150 s.m.i." (v. pagine nn. 17 e 18 del ricorso), assumendo che "il Giudice di appello ha ritenuto apoditticamente acquisiti gli elementi comprovanti il valore venale del bene in accertamento superiore a quello dichiarato senza, tuttavia, accertare l'elemento costitutivo dei presupposti per l'applicazione del criterio prescelto dall'Ufficio impositore" (v. pagina n. 19 del ricorso).
Sotto altro profilo, l'istante ha rappresentato che la motivazione fornita dal Giudice regionale in ordine alla destinazione edilizia assegnata al bene dal Predetto Piano Strutturale Comunale è da considerarsi "meramente apparente, manifestamente illogica e tautologica" (v. pagina n. 19 del ricorso), non confrontandosi con le censure svolte nell'atto di appello (interamente riportate nel ricorso, v. p. 5.2., pagine nn. 24 e ss.), e non considerando la concreta inutilizzabilità del bene a fini edificatori, limitandosi a valorizzare esclusivamente la destinazione urbanistica prevista dal Piano Regolatore Generale e neutralizzando la circostanza del mancato convenzionamento dell'area, senza tuttavia operare una valutazione coerente con la maggiore o minore potenzialità edificatoria del bene, come, invece, richiesto dall'insegnamento del Giudice di legittimità.
8. Con la quarta lamentela, A.A. ha ravvisato, con riferimento all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3 , "la violazione dell' art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c. " (v. pagina n. 22 del ricorso), nella parte in cui la Commissione regionale ha ritenuto di dover "gravare il contribuente della dimostrazione... della inefficacia della stima comparativa operata dall'Agenzia delle Entrate e della congruità del valore dichiarato nell'atto" (v. pagina n. 22 del ricorso), lamentando, in particolare, che la Commissione si sarebbe limitata a ritenere adeguata la motivazione dell'avviso, senza però verificare la fondatezza del valore attribuito al bene, rovesciando l'onere probatorio posto a carico dell'ente impositore e fondando la decisione su prove non fornite dalle parti.
9. Con la quinta e la sesta ragione di impugnazione, il ricorrente ha criticato la decisione del Giudice regionale, in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, nn. 3 e 4 , rappresentando "la violazione dell'art. 132 disp. att. c.p.c. , n. 4 e art.