Cass. pen., sez. I, sentenza 11/05/2023, n. 20172

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 11/05/2023, n. 20172
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20172
Data del deposito : 11 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MUSSO CALOGERO nato a SALEMI il 09/09/1948 avverso l'ordinanza del 10/05/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di Pudita la relazione svolta dal Consigliere E T;
lette le conclusioni del PG, Assunta Cocomello, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in preambolo, la Corte di assise di appello di Palermo, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza proposta nell'interesse di C M della sostituzione della pena dell'ergastolo in quella di anni trenta di reclusione, in applicazione dei principi contenuti nella sentenza della Corte EDU, GC, 17/09/2009, Scoppola c. Italia, recepiti da Corte Cost. n. 210 del 2013, nonché dalle Sez. U., n. 18821 del 24/10/2013, dep. 2014, Ercolano, Rv. 258650.. 1.1. C M era condannato, dalla Corte di assise di Palermo alla pena dell'ergastolo. La sentenza era pronunciata 1'11 ottobre 2002, dopo l'entrata in vigore (avvenuta il 2 gennaio 2000) dell'art. 30, comma 1, lett. b), legge n. 479 del 1999, che, modificando l'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., aveva esteso ai reati astrattamente punibili con l'ergastolo la possibilità di richiedere il rito abbreviato (stabilendo che, all'esito del giudizio celebrato con il rito alternativo, all'ergastolo si sostituisse la reclusione di anni trenta). L'imputato aveva formulato richiesta di rito abbreviato già nel corso del giudizio di primo grado, all'udienza del 10 gennaio 2000, ma l'istanza era stata rigettata ai sensi del art. 223 d.lgs. n. 51 del 1998 come modificato dall'art. 56 L. n. 479 del 1999 che limitava l'esperibilità del diritto speciale alla sola ipotesi in cui l'istruttoria dibattimentale non fosse ancora iniziata. Analoga richiesta era stata formulata, nel corso del giudizio di secondo grado, segnatamente all'udienza del 5 febbraio 2002, ai sensi dell'art.

4 -ter comma 2, del d.l. 82 del 2000
, conv. dalla legge n. 144 del 2000 (entrata in vigore in data 8 giugno 2000), che aveva riaperto r, in pendenza del giudizio di appello, il termine per presentare la richiesta di rito alternativo, qualora fosse stata disposta la rinnovazione dell'istruzione, ai sensi dell'articolo 603 cod. proc. pen. e purché la richiesta fosse stata presentata prima della conclusione della istruzione stessa. La richiesta era respinta sulla base della considerazione che, non essendo stata disposta alcuna rinnovazione dibattimentale, non poteva applicarsi la norma transitoria. La Corte di assise di appello di Palermo confermava, dunque, la condanna (sentenza dell'il. ottobre 2002) e la Corte di cassazione rigettava il proposto ricorso (sentenza del 2 febbraio 2004).

1.2. Con istanza rivolta alla Corte di assise di appello di Palermo il 31 marzo 2022, M proponeva incidente di esecuzione, chiedendo la sostituzione dell'ergastolo con la reclusione pari ad anni trenta, ma il giudice dell'esecuzione pronunciava in senso sfavorevole. Osservava la Corte, riportando ampi passaggi della sentenza a Sezioni Unite Ercolano, come il caso in esame fosse diverso da quello oggetto della pronuncia della Corte EDU (in relazione a cui era sopravvenuta la decisione costituzionale n. 210 del 2013), in quanto il condannato M non era mai stato ammesso al rito abbreviato e che nella sentenza appena
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