Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/06/2022, n. 22803

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/06/2022, n. 22803
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22803
Data del deposito : 10 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: C F, nato a Catania il 06/02/1987 avverso l'ordinanza del 06/09/2021 della Corte di appello di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere A C;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale P M, che ha richiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni dell'avv. M F he ha richiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 6 settembre 2021, la Corte d'appello di Perugia ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione formulata da C F avverso la sentenza della Corte d'assise d'appello di Roma del 16 luglio 2018, Sezione seconda, che lo aveva condannato alla pena di anni sedici e mesi nove di reclusione per i reati di cui agli artt. 630 cod. pen. (capo A), 110, 61 n. 5, 582, 585, in relazione all'art. 576, n. 1, cod. pen. (capo B), uniti dal vincolo della continuazione. Sulla base della prospettazione in fatto rappresentata nel ricorso emergerebbe che C era stato ritenuto responsabile in ordine a detti delitti quale partecipante all'azione che aveva visto coinvolte alcune persone a bordo di due auto Mercedes che si erano presentate presso l'abitazione di F I, in Pomezia, prelevando quest'ultimo e costringendolo a salire in auto per poi dirigersi in direzione Villa San Giovanni, ove gli operanti di Polizia giudiziaria avevano osservato il trasbordo coattivo di una persona da una delle due Mercedes ad una Fiat Punto grigia, all'esito del quale le tre auto si dirigevano all'imbarco dei traghetti per poi sbarcare a Messina alle ore 21.50;
la Polizia giudiziaria interveniva e bloccava tutti gli occupanti delle tre auto e si accertava che il C F era presente come passeggero della Fiat Punto. Il ricorrente aveva evidenziato due distinti profili, ritenuti rilevanti ex art. 630, comma 1, lett. a) e c), cod. proc. pen., per i quali aveva richiesto la revisione della sentenza. Sotto un primo aspetto evidenziava ex art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. la presenza di elementi di prova da cui desumere che il C, non avesse preso parte alla fase del sequestro che aveva visto Ignazio Fragalà essere stato prelevato in Pomezia, rilevando l'esistenza di una "nuova" consulenza tecnica espletata tramite tecnologia "cloudcomputing", attraverso la quale sarebbero state estrapolate immagini dal telefonino del C che lo ritraevano in Catania nel momento del sequestro iniziato a Pomezia. Sotto il secondo profilo, rilevante ex art. 630, lett. a), cod. proc. pen., la difesa rappresentava l'inconciliabilità tra il contenuto della sentenza di cui si richiede la revisione della seconda Sezione della Corte d'assise d'appello di Roma - a carico del solo C - e la sentenza n. 10/2018 della Prima sezione della Corte d'assise d'appello di Roma, a carico di tutti gli altri imputati, che lo aveva collocato a Catania e, pertanto, quale soggetto non facente parte del gruppo di persone che aveva partecipato al prelievo del Fragalà. La Corte d'appello di Perugia ha dichiarato inammissibile l'istanza in quanto ha ritenuto carente, in primo luogo, il requisito dell'irrevocabilità della sentenza del 16 luglio 2018 della Sezione seconda della Corte d'assise d'appello di Roma. Peraltro, ha considerato il giudice d'appello che, anche a voler ritenere sussistente il requisito dell'irrevocabilità, l'istanza di revisione non avrebbe potuto essere accolta visto che la tesi secondo cui C avrebbe partecipato solo alla successiva fase della condotta delittuosa, avrebbe ipoteticamente condotto, al più, ad una diversa qualificazione del grado di compartecipazione del C al delitto sub capo A.
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