Cass. pen., sez. II, sentenza 07/04/2023, n. 14847
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Testo completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di I E, nato a Napoli il 20.7.1976, F S, nato a Cercola il 13.5.1978, avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia del 4.10.2021;visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;udita la relazione svolta dal consigliere dott. P C;lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale A C, che ha concluso per il rigetto del ricorso. '4•5— RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 17.6.2019 il Tribunale di Belluno aveva riconosciuto E I e S F responsabili dei reati loro ascritti ai capi 2, 3 e 4 dell'imputazione e, ritenuti i fatti riuniti nel vincolo della continuazione, li aveva condannati alla pena finale di anni 1, mesi 1 e giorni 10 di reclusione ed Euro 500 di multa ciascuno oltre al pagamento delle spese processuali;aveva inoltre .. condannato gli odierni ricorrenti al risarcimento dei danni patiti dalla parte civile costituita Vega Impianti srl;2. la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha assolto l'I ed il F dal reato loro ascritto al capo 2 della rubrica ed ha ridotto la pena loro inflitta rideterminandola in anni 1 e giorni 10 di reclusione ed Euro 400 di multa;ha inoltre ridotto il risarcimento dei danni patiti dalla costituita parte civile quantificandolo in relazione ai soli capi 3) e 4) e confermato, nel resto, la decisione impugnata;3. ricorre per cassazione il difensore di E I e di S F deducendo: 3.1 inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale - mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata - inosservanza delle norme e delle garanzie stabilite per l'acquisizione delle prove a dibattimento, mancata assunzione di prova decisiva ai fini dell'istruttoria dibattimentale - violazione delle norme di cui all'art. 220 disp. att. cod. proc. pen., 191 e 63 cod. proc. pen.: richiama la motivazione della sentenza impugnata con cui la Corte ha confermato la responsabilità degli imputati facendo leva sulle riprese filmate che avrebbero fornito una idonea conferma della chiamata in correità del correo D B relativamente ai fatti del 28 e del 29 marzo, successivi alla riattivazione dell'impianto di videosorveglianza;osserva che, tuttavia, le riprese filmate non erano state invece visionate né dalla difesa ma nemmeno dai giudici di primo e di secondo grado che hanno formato il proprio convincimento sui fotogrammi estrapolati dalla polizia giudiziaria ed allegati alla annotazione di servizio;sottolinea come la Corte abbia disatteso i rilievi difensivi sulle discrasie negli orari violando il principio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" certamente invece sussistente, stante la differenza di circa 20 minuti tra gli orari indicati nelle videoriprese e quelli risultanti dalla lista dei prelievi depositata in atti;ribadisce, inoltre, la inutilizzabilità delle riprese eseguite all'interno dei locali aziendali da parte della stessa parte civile che le ha messe a disposizione dell'autorità giudiziaria senza alcuna garanzia della loro qualità;3.2 inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale - mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata - inosservanza delle norme e delle garanzie stabilite per l'acquisizione delle prove a dibattimento, mancata assunzione di prova decisiva ai fini dell'istruttoria dibattimentale - violazione degli artt. 192, 196 e 197 cod. proc. pen.: richiama la sentenza impugnata quanto alla valutazione di attendibilità del teste V il quale aveva riferito in ordine alla discrasia tra l'orario effettivo dei prelievi registrati sulla carta e quello risultante dal filmato, pari a 20-21 minuti;segnala che il teste è non soltanto dipendente della società costituitasi parte civile ma figlio del legale rappresentante della società e dell'altro socio amministratore, risultando perciò del tutto inadeguata la affermazione dei giudici di appello sulla sua autonoma personalità giuridica ed autonomia patrimoniale;aggiunge che il V era stato anche colui che aveva riattivato l'impianto di videosorveglianza omettendo di verificare che l'orario delle videocamere fosse esattamente testato ed avendo, perciò, tutto l'interesse a scagionarsi della sua superficialità, da cui avrebbe potuto scaturire la assoluzione degli imputati;3.3 inosservanza o erronea applicazione della legge penale - mancanza e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata - violazione delle norme di cui all'art. 165 cod. proc. pen.: segnala che la Corte di appello ha confermato per entrambi gli imputati la subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno, ritenendo tale soluzione vincolata per l'I e giustificata per il F, le cui condizioni di difficoltà economica non sarebbero emerse;richiama la diversità degli approdi giurisprudenziali ravvisabili sul punto e rileva la totale assenza di motivazione resa sul punto da parte dei giudici del gravame di merito;3.4 mancata concessione delle attenuanti generiche, inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale - mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata - inosservanza delle norme e delle garanzie stabilite per l'acquisizione delle prove a dibattimento, mancata assunzione di prova decisiva ai fini dell'istruttoria dibattimentale - errata applicazione della disposizione di cui all'art. 62bis cod. pen. nonché dell'art. 133 cod. pen.: chiede che laddove intenda confermare la responsabilità degli imputati, la Corte voglia comminare una pena congrua ed ispirata a criteri di giustizia sostanziale, riducendola e commisurandola al caso concreto;aggiunge che la Corte territoriale non ha dato conto delle ragioni per le quali non ha ritenuto ravvisabili elementi positivamente valutabili ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche;
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