Cass. pen., sez. V, sentenza 06/10/2022, n. 207

CASS
Sentenza
6 ottobre 2022
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6 ottobre 2022

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La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione in grado di appello, in presenza di un accertamento della responsabilità civile, non caduca l'ordine di pubblicazione della sentenza disposto dal giudice di primo grado ex art. 186 cod. pen., in quanto tale sanzione non rientra nel novero delle pene accessorie, ma rappresenta una forma di riparazione del danno non patrimoniale, attinente agli interessi della parte civile.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 06/10/2022, n. 207
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 207
Data del deposito : 6 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

0 0207-23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: MARIA VESSICHELLI -Presidente - Sent. n. sez. 2605/2022 UP 06/10/2022- ROSSELLA CATENA GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI R.G.N. 8860/2022 ELISABETTA MARIA MOROSINI Relatore DANIELA BIFULCO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile YAMATO S.R.L. nel procedimento a carico di: TI MA nata in [...] il [...] avverso la sentenza del 15/09/2021 del TRIBUNALE di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Elisabetta Maria Morosini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Maria Francesca Loy, che ha concluso chiedendo di annullare la sentenza impugnata con riferimento alla richiesta pubblicazione della sentenza, rinviando per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello;
udito il difensore della parte civile, avv. Matteo Casalini, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso, ha depositato conclusioni scritte e nota spese. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza impugnata il Tribunale di Bologna, in parziale riforma della sentenza di condanna del Giudice di pace, ha: -· dichiarato estinto per prescrizione il reato di diffamazione ascritto a MO ND, per aver offeso la reputazione commerciale della società Yamato srl;
ritenuta caducata la "sanzione accessoria" della pubblicazione per estratto della sentenza sui quotidiani "La Repubblica" e "Il Corriere della Sera"; - confermato le ulteriori statuizioni civili a favore della Yarnato srl.

2. Ricorre la parte civile, tramite il proprio difensore e procuratore speciale, proponendo un unico motivo sul punto della decisione che ha posto nel nulla l'ordine, disposto dal giudice di pace ex artt. 186 cod. pen. e 543 cod. proc. pen., di pubblicare la sentenza sui quotidiani "La Repubblica" e "Il Corriere della Sera", a titolo di riparazione del danno. Il

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