Cass. civ., SS.UU., ordinanza 12/06/2019, n. 15749

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 12/06/2019, n. 15749
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15749
Data del deposito : 12 giugno 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 10023-2018 proposto da: BANCA DI CREDITO POPOLARE S.P.A., in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE MAZZINI

142, presso lo studio dell'avvocato C D C, rappresentata e difesa dall'avvocato R M;

- ricorrente -

contro

COMUNE DI CASERTA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA FRANCESCO SAVERIO NITTI

11, presso lo studio dell'avvocato S G, rappresentato e difeso dall'avvocato A N;

- controricorrente -

nonchè

contro

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE DEL COMUNE DI CASERTA;
- intimata - per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 3650/2013 del TRIBUNALE AMMMINISTRATIVO REGIONALE di NAPOLI. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/04/2019 dal Consigliere R M D V;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale A M S, il quale chiede che la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, dichiari la giurisdizione del giudice amministrativo. Regolamento di giurisdizione La Corte, Rilevato che: La Banca di Credito Popolare soc. coop per azioni, premesso di avere svolto dal 1°/10/2007 il servizio di Tesoreria a favore del Comune di Caserta, e che detto Comune, con delibera del 17/10/2011, aveva dichiarato lo stato di dissesto, ha impugnato davanti al Tar della Campania: il provvedimento prot. 1074 adottato il 31/5/2013, con cui la Commissione Straordinaria di Liquidazione della Città di Caserta, aveva, d'ufficio e contestualmente, revocato la 1, Ric. 2018 n. 10023 sez. SU - ud. 16-04-2019 -2- propria precedente decisione del 14/11/2012, di non ammissione del credito(vantato dalla Banca quale Tesoriere nei confronti dell'ente, per erogazioni concesse a titolo di anticipazioni di cassa nel periodo tra il 25/10/2011 e 31/12/2011) alla massa passiva del dissesto, e per altro verso, in dispregio della dichiarazione resa dalla Banca in data 24/5/2013 di "non avere, allo stato, interesse a coltivare l'istanza di ammissione al passivo", aveva ugualmente ammesso alla massa ed alla liquidazione del dissesto il credito in oggetto, di euro 3.254.501,15, oramai, in tesi, già estinto;
la successiva delibera confermativa del 5/6/2013, con cui la medesima Commissione Straordinaria di Liquidazione aveva rilevato d'ufficio che il debito in questione era 43 qualificarsi come previsto in bilancio e non" fuori bilancio";
tutti gli altri atti anteriori connessi, ivi comprese le consequenziali note prot. 43358 del 3/6/2013 e prot.49611 del 26/6/2013 con le quali, proprio sul presupposto di quanto deliberato dalla Commissione Straordinaria di Liquidazione, il Dirigente Area generale di coordinamento amministrativo contabile di Caserta aveva richiesto al Tesoriere la restituzione delle suddette somme. La ricorrente ha sostenuto l' illegittimità di detti provvedimenti, atteso che non solo l'ammissione al passivo della Commissione straordinaria era avvenuta d'ufficio e non su domanda, ma anche che non si era tenuto conto Ric. 2018 n. 10023 sez. SU - ud. 16-04-2019 -3- della delegazione di pagamento emessa dal Dirigente Finanziario dell'ente in data 10/1/2011 1 in virtù della quale le somme anticipate erano state incamerate sul presupposto che esse fossero estranee al bilancio commissariale. Nella pendenza del giudizio promosso davanti al Tar, il Comune di Caserta ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Roma la Banca di Credito Popolare, chiedendone la condanna alla restituzione della somma di euro 3.354.501,15, incamerata a seguito delle erogazioni concesse all'ente a titolo di anticipazioni per il periodo compreso tra il 25/10/2011 e 31/12/2011, assumendo la illegittimità della delegazione di pagamento del 10 gennaio 2011, sulla scorta della quale era avvenuto l'incameramento. La Banca di Credito Popolare ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione, chiedendo di dichiararsi se la controversia proposta innanzi al Tar Campania debba essere devoluta al giudice ordinario ovvero al giudice amministrativo;
si sono difesi con controricorso il Comune di Caserta e la Commissione Straordinaria di Liquidazione, chiedendo dichiararsi la inammissibilità o improponibilità del ricorso e comunque riaffermare la giurisdizione del giudice amministrativo. i, Ric. 2018 n. 10023 sez. SU - ud. 16-04-2019 -4- Il P.G. ha depositato le conclusioni scritte, ex art. 380-ter cod. proc.civ., chiedendo dichiararsi la giurisdizione del Giudice amministrativo. Il Comune di Caserta ha depositato memoria ex art. 380 ter, comma 2, cod.proc.civ.
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