Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/01/2023, n. 00111
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: U A nato a ARZIGNANO il 31/07/1934 avverso la sentenza del 04/03/2022 del TRIBUNALE di VICENZAudita la relazione svolta dal Consigliere F A;lette le conclusioni del PG E P, nel senso dell'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe è stata applicata la pena su richiesta delle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., ad A U per la fattispecie di cui all'art. 590-bis cod. pen., con comminazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, ex art. 222 d. Igs. 30 aprile 1992, n. 282 (c.d. «cod. strada»). 2. Avverso la sentenza la difesa ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi. Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 606, cod. proc. pen., la violazione dell'art. 222 cod. strada, come risultante all'esito dell'intervento di Corte cost. n. 88 del 2019. In particolare, il giudice avrebbe applicato la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in luogo di quella più favorevole della sospensione della detta patente, pur in assenza di contestazione delle circostanze aggravanti di c:ui all'art. 589-bis, commi secondo e terzo, cod. pen., senza dare conto delle ragioni fondanti tale scelta sulla base dei parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada. Con i motivi secondo e terzo si censura il medesimo punto della sentenza impugnata sotto il profilo motivazionale e in ragione della mancata considerazione di elementi che, a dire del ricorrente, se valutati avrebbero portato il giudice ad applicare la più tenue sanzione amministrativa. 3. La Procura generale ha depositato richieste nei termini di cui in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso oltre che ammissibile, ex a rt . 606 cod. proc. pen., è fondato. 2. Precisamente, le Sezioni Unite hanno affermato l'ammissibilità del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., sia contro sentenza di patteggiannento che abbia omesso di applicare una misura di sicurezza obbligatoria per legge in relazione al titolo di reato oggetto di imputazione (Sez. U., n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348-03), sia, principio che rileva nella specie, contro sentenza di patteggiamento che abbia omesso di applicare una sanzione amministrativa (Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, Melzani, Rv. 279349-01). La ragione fondante gli approdi di cui innanzi è stata sostanzialmente ravvisata, all'esito di un inquadramento sistematico degli istituti, nell'impossibilità di ritenere immuni dal controllo di legittimità, secondo i criteri ordinari previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., i profili riservati a statuizioni non comprese dall'accordo delle parti, o comunque da queste non negoziabili, in forza tanto delle disposizioni costituzionali di cui all'art. 11:1, sesto e settimo comma, Cost., quanto degli art. 568, comma 2, e 606, comma 2, cod. proc. pen. (sul punto si veda, di recente, ex plurimis: Sez. 4, n. 32888 del 28/06/2022, Magnante, in motivazione).
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