Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/12/2022, n. 45871

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/12/2022, n. 45871
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 45871
Data del deposito : 2 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da R G nato a Roma il 6/3/1971 P R nata a Soriano nel Cimino il 26/1/1972 avverso l'ordinanza del 27 giugno 2022 del Tribunale di Viterbo;
visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere D T lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, S S, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
lette le richieste del difensore, avv. G C, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Viterbo ha rigettato le istanze di riesame avverso il provvedimento di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente dei beni nella disponibilità di R P, fino alla concorrenza di euro 45.115,45, e di G R, fino alla concorrenza della somma di euro 14.939,00, disposto in relazione al reato di cui all'art. 314 cod. pen. che, secondo l'imputazione provvisoria, sarebbe stato commesso dalla P, in qualità di amministratore di sostegno, agendo in concorso con il marito G R, attraverso l'appropriazione del denaro di taluni soggetti tutelati.

2.11 difensore di G R e R P, avv. G C, propone ricorso per cassazione deducendo quattro motivi di ricorso di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

2.1 Violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. in relazione all'art. 314 cod. pen. Si censura il ragionamento inferenziale sia del primo Giudice che del Tribunale del riesame i quali hanno desunto la condotta appropriativa dalla genericità dei rendiconti e dall'assenza di "spiegazioni documentali" delle spese sostenute, omettendo di considerare che detti rendiconti sono stati oggetto di parere favorevole da parte del pubblico ministero e di approvazione da parte dei competenti Giudici tutelari. Si richiama, in particolare, la giurisprudenza di legittimità secondo la quale l'incompletezza o l'inadeguatezza del rendiconto non può valere da sola quale prova della appropriazione (Cass. 21166/2019). Si deduce, infine, che il patrimonio immobiliare oggetto di sequestro è stato acquistato dai ricorrenti in epoca di gran lunga antecedente i fatti per cui si procede essendo, peraltro, l'immobile di proprietà del R a questo pervenuto per successione ereditaria.

2.2 Violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 314 e 117 cod. pen. con riferimento al ritenuto concorso del R nella condotta appropriativa del denaro dei soggetti di cui la moglie era amministratrice di sostegno, avuto riguardo, da un lato, all'accusa che il primo avesse ideato il meccanismo delle sovrafatturazioni e, dall'altro, alla carenza di prova che la P fosse a conoscenza di tale meccanismo.

2.3 Violazione dell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. atteso che con l'interdizione della P dal pubblico ufficio è venuto meno il periculum.

2.4 Violazione degli artt. 274, lett. b) e 358 cod. proc. pen. in relazione all'art.314 cod. pen. Si lamenta l'omessa o incompleta valutazione, ai fini del giudizio di sussistenza del periculum, della documentazione prodotta dalla difesa. In particolare, quanto alle contestazioni relative all'amministrazione di sostegno delle sorelle Maria Luisa e S N, la difesa deduce, tra l'altro, quanto segue: -il prelievo della somma di euro 3.000 dal conto di Maria Luisa Nisini era stato autorizzato dal Giudice tutelare in relazione anche alla posizione di S N, il cui conto era incapiente, cosicchè era stato prelevato l'intero importo dal conto della sorella Maria Luisa;
-non può escludersi che sia stata la stessa Maria Luisa Nisini ad effettuare il prelievo dal libretto postale a lei intestato;
- il pagamento di euro 1798 per manutenzione immobili è stato effettuato in contanti;
-la somma di euro 2600 si riferisce alla riscossione di canoni di locazione, in parte pagati in contanti e in altra parte eseguita tramite bonifico o mai eseguita;
-l'importo di euro 1850 si riferisce a somme versate in anticipo a Maria Luisa Nisini e poi oggetto di prelievi;
-la somma di euro 2.200 si riferisce a quattro prelievi eseguiti nell'arco di otto anni i cui importi solo in un caso coincidono con i versamenti sul conto del R. Analoghe considerazioni valgono per i prelievi di euro 1600 dal conto di S N. Quanto alle contestazioni relative all'amministrazione di sostegno di L C si deduce, invece, che: - il prelievo di euro 2500 dal conto di L C è stato effettuato per compensare un pagamento di 1900 euro anticipato da R. Analoghe ragioni hanno determinato il prelievo di euro 2.150;
-la somma di euro 2.004 prelevata dal conto della C si riferisce al pagamento di prestazioni professionali di R;
- la somma di euro 10.050,95 si riferisce al saldo contabile del conto cassa contanti dell'edicola, ma non dimostra una distrazione o un occultamento del denaro da parte degli indagati. Tale posta è stata inserita dopo la cessazione dell'incarico da parte della P che, pertanto, nulla può riferire al riguardo. Quanto alle contestazioni relative all'amministrazione di sostegno di F C, si producono le ricevute dei versamenti di euro 900 a mano del figlio. Infine, quanto alle posizioni di M T M e di A A, si deduce che le somme contestate si riferiscono, in parte, a spese varie per la M, e, in altra parte, al pagamento del compenso per l'attività professionale del R.
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