Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/08/2005, n. 16688
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Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. R U - Presidente -
Dott. M S - Consigliere -
Dott. D'ALONZO Michele - rel. Consigliere -
Dott. D N V - Consigliere -
Dott. R F - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO dell'ECONOMIA e delle FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo difende ope legis;
- ricorrente -
contro
la s.n.c. A G &C, con sede in San Martino di Lupari (PD), in persona del legale rappresentante pro tempre G A, elettivamente domiciliata in Roma alla Via Bocca di Leone n. 78 presso L'avv. BERRUTI Giuliano che la rappresenta e difende insieme con l'avv. L T (del Foro di Venezia) in forza di procura speciale apposta a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 162/32/98 depositata il 15 ottobre 1998 dalla Commissione Tributaria Regionale del Veneto. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 20 aprile 2005 dal Cons. dr. Michele D' ALONZO;
sentite le difese delle parti sviluppate dal Dr. A B, dè Avvocatura Generale dello Stato, per il Ministero, e dall'avv. Francesco D'AYALA VALVA (delegato dell'avv. L T), per la società;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. MATERA Marcello, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato alla s.n.c. A G &C. (con plico postale spedito il 27 marzo 1999 e ricevuto) il primo aprile 1999 (depositato il 13 aprile 1999), il Ministero delle Finanze - premesso (mediante rinvio alla e riproduzione della sentenza impugnata) (1) che "con ricorso del 7 dicembre 1994" la predetta società si era opposta "all'iscrizione a ruolo di ILOR 1989 eseguita dall'Ufficio Distrettuale II.DD. di Cittadella" sostenendo che "la cartella in questione era illegittima in quanto per l'anno 1989 essa aveva presentato dichiarazione integrativa (condono) con definizione automatica ai sensi dell'art. 38 legge 413/91" e (2) che l'Ufficio aveva eccepito l'invalidità del conciono per l'anno 1989 assumendo che per "tale anno occorresse una diversa modalità di integrazione (integrazione semplice)" -, in forza di un solo motivo chiedeva di cassare, con "ogni consequenziale provvedimento anche in ordine alle spese del giudizio", la sentenza n. 162/32/98 depositata il 15 ottobre 1998 della Commissione Tributaria Regionale del Veneto la quale aveva rigettato il gravame presentato dall'Amministrazione Finanziaria dello Stato contro la decisione (n. 264/01/95) con cui l'allora Commissione Tributaria di primo grado di Padova, "ritenendo il condono della società pienamente valido", aveva accolto il ricorso della contribuente avverso detta cartella esattoriale. Nel controricorso notificato il 10 maggio 1999 (depositato il 28 maggio 1999) la società intimata (previa rimessione, "se del caso", degli atti alla Corte Costituzionale), con vittoria di spese, instava per il rigetto dell'avverso ricorso e, in subordine, chiedeva "di ridurre l'importo preteso dall'Amministrazione, se del caso con rinvio, con ogni statuizione di legge, ivi compresa la condanna dell'Amministrazione ... alla restituzione delle somme percette nelle more del giudizio".
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza gravata la Commissione Tributaria Regionale - dopo avere esposto (1) che con il ricorso introduttivo dei giudizio innanzi alla Commissione Tributaria di primo grado la contribuente aveva sostenuto che la cartella impugnata "era illegittima in quanto per l'anno 1989 essa aveva presentato dichiarazione integrativa (condono) con definizione automatica ai sensi dell'art. 38 legge 413/91";(2) che l'ufficio aveva sostenuto che "il condono prodotto
dal la contribuente non era valido a definire la posizione della parte per l'anno 1989" in quanto "per tale anno occorreva una diversa modalità di integrazione (integrazione semplice)";(3) che la contribuente ("memoria del 22 maggio 1995") aveva precisato "meglio" la sua "richiesta" sostenendo la "piena validità del condono tombale eseguito ai sensi dell'art. 38 legge 413/91" - ha rigettato il gravame dell'Amministrazione Finanziaria dello Stato osservando che "nel caso in esame si devono applicare le norme legislative in vigore alla data di proposizione da parte del contribuente della dichiarazione integrativa (condono) e cioè il 26 giugno 1992";
"le "norme" proposte dall'Ufficio sono intervenute successivamente al 26 giugno 1992 e pertanto non possono essere prese in considerazione nel presente giudizio";
"risulta quindi semplice accertare che per il combinato disposto degli artt. 33 e 36, individuati come sopra precisato, legge 413/91,la domanda di condono così come presentata dalla società, è
pienamente valida".
2. Con l'unico motivo di ricorso il Ministero - ricordato (1) che "l'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Cittadella emise nei confronti dell'odierna intimata avviso di accertamento ai sensi dell'art. 41 bis del DPR n. 600/1973 notificato in data 3.4.1992 relativamente al periodo d'imposta 1989" e (2) che "successivamente la contribuente presentava dichiarazione integrativa per definizione automatica delle imposte in assenza di accertamento ai sensi dell'art. 38 della legge n. 413/1991" ("condono c.d. "tombale"") la quale, però, a suo giudizio, "non definiva le imposte dovute in seguito a tale tipo di accertamento per il quale sarebbe occorsa l'utilizzazione di un particolare, specifico tipo di integrazione semplice" - contesta l'"assunto" dei giudici tributari di merito secondo cui "la dichiarazione integrativa in questione ... doveva ritenersi pienamente valida ed efficace anche in relazione all'avviso di accertamento parziale" perché "le norme invocate" dall'Ufficio "sarebbero intervenute successivamente alla presentazione" di detta dichiarazione e lamenta, in relazione alla previsione del n. 3 dell'art. 360 c.p.c., ".violazione e falsa applicazione degli art.
32, 33, comma 1, 34, 36, comma 1, e 38 della legge n. 413/91" adducendo che detto "assunto" è "erroneo" perché dal testo originario dell'"art. 33, comma 1 della legge n. 413/1991" (secondo cui "ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente titolo i periodi d'imposta per i quali sono stati notificati accertamenti parziali di cui all'art. 41 bis del DPR 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, si considerano non
accertati...") non possono "farsi discendere il principio e le conseguenze che ne hanno tratto i giudici tributar" non avendo questi tenuto presente che "la stessa norma prosegue affermando che deve restare "... fermo quanto disposto nell'art. 36", il cui primo comma "statuisce, ed ha sempre statuito, che, in caso di accertamento parziale intervenuto fino alla data del 20 giugno 1993, "la controversia, se non risulta estinta ai sensi dell'art. 34 della presente legge, prosegue limitatamente alla differenza fra imponibile accertato e quello risultante dalla dichiarazione integrativa". Secondo il ricorrente, invero, "dal combinato di sposto delle due norme richiamato si evince con estrema chiarezza che l'art. 33, comma 1, allorché considera come non accertato il periodo per il quale sia intervenuto un avviso di accertamento parziale, intende fare esclusivo riferimento alla possibilità di definire le controversie relative al maggior reddito imponibile non ancora accertato e suscettibile in astratto di ulteriore accertamento, fermo restando che, se la controversia deve proseguire limitatamente alla differenza tra il reddito imponibile accertato e quello risultante dalla dichiarazione integrativa, questa non può che essere stata presentata con le modalità della dichiarazione integrativa semplice a norma dell'art. 32 della legge n. 413/1991, sicché all'imponibile accertato parzialmente non può rendersi applicabile altra norma", con la conseguenza che "il contribuente, per ottenere validamente l'estinzione della controversia, avrebbe dovuto procedere ai. sensi dell'art. 32 indicando l'intero reddito imponibile accertato parzialmente nei suoi confronti nell'apposito quadro G contenuto nel modello di dichiarazione integrativa ed integrando il reddito dichiarato in funzione della percentuale prevista dalla legge". Per il Ministero, quindi, "il riferimento all'art. 36 ha in tutta evidenza la funzione di limitare l'efficacia definitoria dell'art. 38 circoscrivendola alle situazioni reddituali non rilevate da accertamento parziale".