Cass. pen., sez. II, sentenza 13/04/2023, n. 15684
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Testo completo
te SENTENZA sui ricorsi proposti da: ER MA nato a [...] il [...] AN IE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/02/2022 della CORTE di APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. Letta la memoria di replica del difensore dell'LI, Avv.to Leonardi, che ha insistito nei motivi e chiesto l'annullamento della sentenza.
RITENUTO IN FATTO
1.1 La Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 14 febbraio 2022, confermava la condanna alle pene di legge pronunciata dal Tribunale di Milano in data 23 ottobre 2020 nei confronti di LI DI e RC MA, concedendo al primo il beneficio della non menzione della condanna, ritenuti entrambi responsabili, all'esito del rito abbreviato, del delitto di cui agli artt.110, 639 cod.pen.. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'avv.to Mezzanotte per il RC lamentando con unico motivo violazione dell'art. 606 lett. c) ed e) cod.proc.pen. per mancanza ed apparenza della motivazione in punto affermazione di responsabilità.
1.3 L'imputato LI, con ricorso degli avv.ti Leonardi e Provinciali, deduceva con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità per essere stato il decreto di. citazione in appello notificato al difensore ai sensi del 161 comma 4 cod.proc.pen. anziché al domicilio dichiarato dell'imputato;
- manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. quanto all'affermazione di responsabilità del ricorrente basata esclusivamente su elementi indiziari privi di qualsiasi pregnanza in quanto gli imputati non erano stati sorpresi nell'atto di imbrattare le carrozze ferroviarie ma semplicemente seguiti all'interno dello scalo ferroviario;
- difetto di motivazione in ordine all'esclusione della causa di non punibilità dell'art. 131 bis cod.pen.;
- difetto di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.1 Tutti i