Cass. civ., SS.UU., sentenza 03/11/2009, n. 23202

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In tema di lavori socialmente utili, la P.A., mentre agisce nell'esercizio della propria discrezionalità e con poteri autoritativi in ordine alla scelta del progetto ed all'individuazione delle professionalità occorrenti, è viceversa vincolata ai criteri predeterminati dalla legge ovvero, mediante procedure selettive non concorsuali, dagli organi deputati (nella specie, una commissione costituita presso la Sezione circoscrizionale del lavoro) a fissare parametri previsti per il collocamento presso le P.A. ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n. 165 del 2001, sicché la posizione del privato che contesti la violazione di tali criteri obbiettivi e prederminati (come, nella specie, la mancata attribuzione della detrazione per figli a carico) è di diritto soggettivo e la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, senza trascurare che per l'assunzione opera anche l'art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001, che devolve al giudice ordinario le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, nelle quali rientrano le assunzioni operate con le modalità previste dall'art. 35 cit.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 03/11/2009, n. 23202
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23202
Data del deposito : 3 novembre 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Primo Presidente -
Dott. SENESE Salvatore - Presidente di sezione -
Dott. PREDEN Roberto - Presidente di sezione -
Dott. VIDIRI Guido - rel. Consigliere -
Dott. ODDO Massimo - Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere -
Dott. SALMÈ Giuseppe - Consigliere -
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OR LE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIACOMO CANEVA 19, presso lo studio dell'avvocato MARIO CERVONE, rappresentato e difeso dagli avvocati SCARFÒ CRISTINA, DAVINI VITTORE, per procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, UFFICIO DEL LAVORO - DIREZIONE DEL LAVORO DI SASSARI, PROVINCIA DI SASSARI, MUREDDU BACHISIO, CHESSA SEBASTIANA, SALARIS GIUSEPPE, CANU NICOLÒ, CHERCHI GAVINA, CAMBEDDA MARIO, ALISA MARIA LUCIA, SOLINAS SALVATORE;

- intimati -

avverso la decisione n. 5646/2007 del CONSTGLTO DT STATO, depositata il 31/10/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/10/2009 dal Consigliere Doli. GUIDO VIDIRI;

udito l'Avvocato Marcello BAZZONI per delega degli avvocati Vittore Davini e Cristina Scarfò;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PIVETTI Marco, che ha concluso per l'A.G.O..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
LE OR partecipò alla selezione indetta su richiesta dell'Ente Foreste della Sardegna, con bando pubblicato dalla Sezione Circoscrizionale per l'impiego e la massima occupazione di Alghero ai fini dell'avviamento al lavoro di un operaio agricolo forestale (avviamento successivamente ampliato a tre operai) per un periodo di lavoro a tempo indeterminato, da adibire ad opere di sistemazione idraulico-forestali e di rimboschimento in genere nell'agro del Comune di Uri (Sassari).
Avverso la graduatoria propose ricorso gerarchico il controinteressato sig. BA DU, il quale collocatosi al nono posto, lamentò la mancata attribuzione in suo favore della detrazione per quattro figli a carico.
Con decisione n. 10 del 19 aprile 2005 la Direzione provinciale di lavoro di Sassari respinse il ricorso, rilevando che il signor DU non aveva titolo all'attribuzione dei carichi familiari in quanto la sua convivente non risultava iscritta, alla data della richiesta, nelle liste di disoccupati.
Adito dal DU, il Tar della Sardegna accoglieva il ricorso disponendo per l'effetto l'annullamento degli atti impugnali e, su appello di LE OR, il Consiglio di Stato con sentenza del 31 ottobre 2007 respingeva la proposta opposizione e compensava le spese.
Nel pervenire a tale statuizione il Consiglio di Stato statuiva - per quanto interessa in questa sede - che l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo non poteva trovare accoglimento. Ed invero, apparendo la selezione in contestazione per grandi linee riconducibile al modulo procedimentale delineato dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 35 doveva ritenersi che la cognizione della controversia rientrava nella giurisdizione del giudice amministrativo, tenuto conto anche della consistenza di interesse legittimo dell'aspirante all'assunzione nell'ambito della procedura di evidenza pubblica diretta ad effettuare la scelta del soggetto da assumere.
Avverso tale sentenza propone ricorso per

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