Cass. civ., sez. II, sentenza 10/01/2023, n. 00345
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso 207-2019 proposto da: R C, S M, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA
ATTILIO FRIGGERI
106, presso lo studio dell'avvocato M T, che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato P B, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
S R, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F.DE SANCTIS, 15, presso lo studio dell'avvocato P C, che lo rappresenta e difende, unitamente all'avvocato C C, giusta procura notarile in 2.2.2,5 /2 z atti;
- ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 7522/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 27/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/11/2022 dal Consigliere Dott. M C;
Viste le conclusioni del Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. A C, che ha chiesto la cassazione della sentenza impugnata 10imitatamente all'accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale, con il rigetto del ricorso principale e del secondo motivo del ricorso incidentale;
Lette le memorie delle ricorrenti;
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. C R e S M, quali eredi legittime di S R, convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma, S R, rispettivamente figlio e fratello delle attrici, affinché, previa dichiarazione di apertura della successione legittima del de cuius, si accertasse che l'intestazione in favore del convenuto della nuda proprietà dell'appartamento in Roma alla via Caselli n. 39, int. 11, costituiva una donazione indiretta, in quanto il prezzo per l'acquisto era stato versato integralmente dai coniugi S R e C R, con il conseguente obbligo di collazione in capo al convenuto. A fondamento della domanda si deduceva che il preliminare di acquisto dell'immobile era stato sottoscritto per sé o per persona da nominare dall'attrice, e che il prezzo convenuto era stato versato in quote eguali dai coniugi Caterina - S che, al fine di beneficiare il figlio Renato, avevano permesso che alla stipula del definitivo questi risultasse intestatario della nuda Ric. 2019 n. 00207 sez. 52 - ud. 04-11-2022 -2- proprietà, riservandosi i genitori l'usufrutto con diritto di reciproco accrescimento. Il convenuto si opponeva alla domanda, sostenendo a contrario che non vi fu alcuna donazione, e che anzi aveva provveduto al pagamento della parte di prezzo corrispondente al valore della nuda proprietà con i propri risparmi. Il Tribunale con la sentenza n. 17390 del 7 settembre 2011 dichiarava il convenuto titolare della nuda proprietà dell'immobile, e che il suo acquisto era idoneo a dare vita ad una donazione indiretta. La Corte d'Appello di Roma con la sentenza n. 2522 del 19 aprile 2016 rigettava l'appello principale del S ed accoglieva l'appello incidentale, affermando che il convenuto era tenuto a conferire alle coeredi la quota pari alla metà della nuda proprietà dell'immobile, da ripartirsi secondo le quote della successione ab intestato. In merito all'appello principale, con il quale ci si doleva del fatto che il giudice di prime cure non avesse ritenuto fornita la prova dell'avvenuto pagamento del prezzo della nuda proprietà con mezzi propri del S, la Corte di merito rilevava che, a fronte del pagamento da parte della madre dell'intero prezzo in sede di contratto preliminare, l'appellante avrebbe dovuto dimostrare che invece parte del denaro impiegato era a lui riconducibile. La documentazione attestante il reddito percepito da S R nel periodo 1983-87, oltre a risultare tardivamente prodotta in grado di appello, era priva del carattere della decisività e della indispensabilità, in quanto inidonea a contrastare quanto emergeva dal tenore del contratto preliminare, mancando altresì la prova che i redditi percepiti Ric. 2019 n. 00207 sez. 52 - ud. 04-11-2022 -3- fossero stati accantonati e messi a disposizione per l'acquisto immobiliare. Una volta disatteso l'appello principale, era però ritenuto meritevole di accoglimento quello incidentale, in quanto per l'apertura della successione non è necessario un provvedimento del giudice, con la conseguenza, che, ribadita la natura liberale dell'acquisto del convenuto, questi era tenuto a conferire alle coeredi la quota pari alla metà della nuda proprietà dell'appartamento. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso S R sulla base di due motivi. C R e S M hanno resistito con controricorso. Questa Corte, con ordinanza n. 1506 del 22 gennaio 2018 ha accolto il secondo motivo di ricorso, e rigettato il primo ha cassato la sentenza gravata, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma. Quanto al primo motivo che denunziava l'omessa valutazione di un fatto controverso e decisivo ex art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c. e la violazione degli artt. 2697 e ss. c.c., sul presupposto che fosse erronea la conclusione secondo cui sarebbe stata offerta la prova dell'integrale pagamento del prezzo ad opera della madre, occorrendo tenere conto che parte del prezzo era stato pagato con la corresponsione di £. 10.000.000 a titolo di caparra, e prima della conclusione del preliminare, mentre una parte del prezzo era stato pagato mediante accollo di quota parte di due mutui, le cui rate erano state soddisfatte con addebito sul conto corrente bancario cointestato al ricorrente ed alla madre, la Corte lo reputava infondato. Infatti, andava esclusa la violazione della previsione in tema di riparto dell'onere della prova, avendo la Corte di merito Ric. 2019 n. 00207 sez. 52 - ud. 04-11-2022 -4- ritenuto che, sulla base del materiale istruttorio in atti, fosse emersa la dimostrazione che il prezzo della compravendita, inclusivo anche della parte relativa alla nuda proprietà, fosse stato integralmente versato dalla madre, ritenendo quindi che le attrici avessero fornito prova del loro assunto. Quanto invece alla denunzia del vizio di cui all'art. 360 co. 1 n.5 c.p.c., il motivo andava disatteso, in primo luogo in quanto mirava nella sostanza a sollecitare un diverso apprezzamento dei fatti di causa, pretendendo un accertamento in fatto diverso da quello correttamente e non implausibilmente motivato del giudice di merito, ed in contrasto con l'esegesi che della novella avevano offerto Oe Sezioni Unite nella sentenza n. 8054/2014, ed in secondo luogo in quanto il motivo risultava evidentemente formulato in violazione del requisito di specificità di cui all'art. 366 co. 1 n. 6 c.p.c., in quanto, a fronte di una reiterata affermazione del giudice di merito, secondo cui la prova dell'integrale versamento del prezzo da parte della madre emergeva dallo stesso contenuto del preliminare, risultava omessa la trascrizione in ricorso delle parti del preliminare direttamente riferite alle modalità di pagamento del corrispettivo, così come del pari risultava omessa la riproduzione in ricorso dei documenti dai quali emergerebbe la asserita cointestazione in favore del ricorrente del conto corrente bancario dal quale sarebbero stati tratti i mezzi per far fronte al pagamento delle rate del mutuo oggetto di accollo (e ciò anche a voler tacere circa il fatto che la cointestazione crea una presunzione relativa di appartenenza comune delle somme giacenti sul conto, presunzione che nei rapporti interni ben può essere vinta con qualsiasi mezzo di prova, di guisa che il mero dato formale non appare idoneo a far ritenere che le somme giacenti, in assenza di prova che il Ric. 2019 n. 00207 sez. 52 - ud. 04-11-2022 -5- ricorrente avesse maturato dei risparmi riversati sul conto, provenissero anche dall'attività del S). Il secondo motivo, che invece, denunziava l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio nonché la violazione dell'art. 737 c.c., in relazione agli artt. 177 e 179 lett. b) c.c., era reputato parzialmente fondato. Nello stesso si deduceva che la sentenza impugnata sarebbe comunque erronea in quanto, pur avendo ritenuto raggiunta la prova dell'integrale pagamento del corrispettivo della vendita da parte di R C, aveva ritenuto che l'immobile dovesse essere posto in collazione in relazione però alla successione di S R. Il motivo, ancorché inammissibile nella parte in cui denunziava l'esistenza di un vizio della motivazione facendo richiamo alla formulazione non più applicabile del previgente art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., era reputato fondato nella parte in cui denunziava la violazione di legge, e precisamente dell'art. 737 c.c. In tal senso, si rilevava che la controversia aveva ad oggetto la successione legittima di S R, con la conseguenza che ai fini dell'operatività della collazione, possono avere rilevanza le sole donazioni effettuate in vita da parte del de cuius in favore del coniuge e dei figli, come appunto disposto dal richiamato art. 737 c.c. Tra le donazioni vanno incluse anche quelle indirette, tra le quali deve annoverarsi anche l'ipotesi di intestazione di beni a nome altrui, ove il pagamento del prezzo del bene acquistato sia avvenuto esclusivamente ad opera del donante. Tuttavia, affinché possa parlarsi di donazione ad opera del de cuius, è necessario che sia questi ad adempiere l'obbligazione scaturente dal contratto di compravendita, trattandosi di Ric. 2019 n. 00207 sez. 52 - ud. 04-11-2022 -6- elemento coessenziale per il riconoscimento della sussistenza della liberalità non donativa. Orbene, secondo la giurisprudenza di legittimità la comunione legale fra i coniugi, di cui all'art. 177 cod. civ., riguarda gli acquisti, cioè gli atti implicanti l'effettivo trasferimento della proprietà della "res" o la costituzione di diritti reali sulla medesima, non quindi i diritti di credito sorti dal contratto concluso da uno dei coniugi, i quali, per la loro stessa natura relativa e personale, pur se strumentali all'acquisizione di una "res", non sono suscettibili di cadere in comunione, con la conseguenza che, nel caso di contratto preliminare di vendita stipulato da uno solo dei coniugi, l'altro coniuge non può vantare alcun diritto, non essendo neppure legittimato a proporre la domanda
ATTILIO FRIGGERI
106, presso lo studio dell'avvocato M T, che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato P B, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
S R, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F.DE SANCTIS, 15, presso lo studio dell'avvocato P C, che lo rappresenta e difende, unitamente all'avvocato C C, giusta procura notarile in 2.2.2,5 /2 z atti;
- ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 7522/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 27/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/11/2022 dal Consigliere Dott. M C;
Viste le conclusioni del Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. A C, che ha chiesto la cassazione della sentenza impugnata 10imitatamente all'accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale, con il rigetto del ricorso principale e del secondo motivo del ricorso incidentale;
Lette le memorie delle ricorrenti;
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. C R e S M, quali eredi legittime di S R, convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma, S R, rispettivamente figlio e fratello delle attrici, affinché, previa dichiarazione di apertura della successione legittima del de cuius, si accertasse che l'intestazione in favore del convenuto della nuda proprietà dell'appartamento in Roma alla via Caselli n. 39, int. 11, costituiva una donazione indiretta, in quanto il prezzo per l'acquisto era stato versato integralmente dai coniugi S R e C R, con il conseguente obbligo di collazione in capo al convenuto. A fondamento della domanda si deduceva che il preliminare di acquisto dell'immobile era stato sottoscritto per sé o per persona da nominare dall'attrice, e che il prezzo convenuto era stato versato in quote eguali dai coniugi Caterina - S che, al fine di beneficiare il figlio Renato, avevano permesso che alla stipula del definitivo questi risultasse intestatario della nuda Ric. 2019 n. 00207 sez. 52 - ud. 04-11-2022 -2- proprietà, riservandosi i genitori l'usufrutto con diritto di reciproco accrescimento. Il convenuto si opponeva alla domanda, sostenendo a contrario che non vi fu alcuna donazione, e che anzi aveva provveduto al pagamento della parte di prezzo corrispondente al valore della nuda proprietà con i propri risparmi. Il Tribunale con la sentenza n. 17390 del 7 settembre 2011 dichiarava il convenuto titolare della nuda proprietà dell'immobile, e che il suo acquisto era idoneo a dare vita ad una donazione indiretta. La Corte d'Appello di Roma con la sentenza n. 2522 del 19 aprile 2016 rigettava l'appello principale del S ed accoglieva l'appello incidentale, affermando che il convenuto era tenuto a conferire alle coeredi la quota pari alla metà della nuda proprietà dell'immobile, da ripartirsi secondo le quote della successione ab intestato. In merito all'appello principale, con il quale ci si doleva del fatto che il giudice di prime cure non avesse ritenuto fornita la prova dell'avvenuto pagamento del prezzo della nuda proprietà con mezzi propri del S, la Corte di merito rilevava che, a fronte del pagamento da parte della madre dell'intero prezzo in sede di contratto preliminare, l'appellante avrebbe dovuto dimostrare che invece parte del denaro impiegato era a lui riconducibile. La documentazione attestante il reddito percepito da S R nel periodo 1983-87, oltre a risultare tardivamente prodotta in grado di appello, era priva del carattere della decisività e della indispensabilità, in quanto inidonea a contrastare quanto emergeva dal tenore del contratto preliminare, mancando altresì la prova che i redditi percepiti Ric. 2019 n. 00207 sez. 52 - ud. 04-11-2022 -3- fossero stati accantonati e messi a disposizione per l'acquisto immobiliare. Una volta disatteso l'appello principale, era però ritenuto meritevole di accoglimento quello incidentale, in quanto per l'apertura della successione non è necessario un provvedimento del giudice, con la conseguenza, che, ribadita la natura liberale dell'acquisto del convenuto, questi era tenuto a conferire alle coeredi la quota pari alla metà della nuda proprietà dell'appartamento. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso S R sulla base di due motivi. C R e S M hanno resistito con controricorso. Questa Corte, con ordinanza n. 1506 del 22 gennaio 2018 ha accolto il secondo motivo di ricorso, e rigettato il primo ha cassato la sentenza gravata, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma. Quanto al primo motivo che denunziava l'omessa valutazione di un fatto controverso e decisivo ex art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c. e la violazione degli artt. 2697 e ss. c.c., sul presupposto che fosse erronea la conclusione secondo cui sarebbe stata offerta la prova dell'integrale pagamento del prezzo ad opera della madre, occorrendo tenere conto che parte del prezzo era stato pagato con la corresponsione di £. 10.000.000 a titolo di caparra, e prima della conclusione del preliminare, mentre una parte del prezzo era stato pagato mediante accollo di quota parte di due mutui, le cui rate erano state soddisfatte con addebito sul conto corrente bancario cointestato al ricorrente ed alla madre, la Corte lo reputava infondato. Infatti, andava esclusa la violazione della previsione in tema di riparto dell'onere della prova, avendo la Corte di merito Ric. 2019 n. 00207 sez. 52 - ud. 04-11-2022 -4- ritenuto che, sulla base del materiale istruttorio in atti, fosse emersa la dimostrazione che il prezzo della compravendita, inclusivo anche della parte relativa alla nuda proprietà, fosse stato integralmente versato dalla madre, ritenendo quindi che le attrici avessero fornito prova del loro assunto. Quanto invece alla denunzia del vizio di cui all'art. 360 co. 1 n.5 c.p.c., il motivo andava disatteso, in primo luogo in quanto mirava nella sostanza a sollecitare un diverso apprezzamento dei fatti di causa, pretendendo un accertamento in fatto diverso da quello correttamente e non implausibilmente motivato del giudice di merito, ed in contrasto con l'esegesi che della novella avevano offerto Oe Sezioni Unite nella sentenza n. 8054/2014, ed in secondo luogo in quanto il motivo risultava evidentemente formulato in violazione del requisito di specificità di cui all'art. 366 co. 1 n. 6 c.p.c., in quanto, a fronte di una reiterata affermazione del giudice di merito, secondo cui la prova dell'integrale versamento del prezzo da parte della madre emergeva dallo stesso contenuto del preliminare, risultava omessa la trascrizione in ricorso delle parti del preliminare direttamente riferite alle modalità di pagamento del corrispettivo, così come del pari risultava omessa la riproduzione in ricorso dei documenti dai quali emergerebbe la asserita cointestazione in favore del ricorrente del conto corrente bancario dal quale sarebbero stati tratti i mezzi per far fronte al pagamento delle rate del mutuo oggetto di accollo (e ciò anche a voler tacere circa il fatto che la cointestazione crea una presunzione relativa di appartenenza comune delle somme giacenti sul conto, presunzione che nei rapporti interni ben può essere vinta con qualsiasi mezzo di prova, di guisa che il mero dato formale non appare idoneo a far ritenere che le somme giacenti, in assenza di prova che il Ric. 2019 n. 00207 sez. 52 - ud. 04-11-2022 -5- ricorrente avesse maturato dei risparmi riversati sul conto, provenissero anche dall'attività del S). Il secondo motivo, che invece, denunziava l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio nonché la violazione dell'art. 737 c.c., in relazione agli artt. 177 e 179 lett. b) c.c., era reputato parzialmente fondato. Nello stesso si deduceva che la sentenza impugnata sarebbe comunque erronea in quanto, pur avendo ritenuto raggiunta la prova dell'integrale pagamento del corrispettivo della vendita da parte di R C, aveva ritenuto che l'immobile dovesse essere posto in collazione in relazione però alla successione di S R. Il motivo, ancorché inammissibile nella parte in cui denunziava l'esistenza di un vizio della motivazione facendo richiamo alla formulazione non più applicabile del previgente art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., era reputato fondato nella parte in cui denunziava la violazione di legge, e precisamente dell'art. 737 c.c. In tal senso, si rilevava che la controversia aveva ad oggetto la successione legittima di S R, con la conseguenza che ai fini dell'operatività della collazione, possono avere rilevanza le sole donazioni effettuate in vita da parte del de cuius in favore del coniuge e dei figli, come appunto disposto dal richiamato art. 737 c.c. Tra le donazioni vanno incluse anche quelle indirette, tra le quali deve annoverarsi anche l'ipotesi di intestazione di beni a nome altrui, ove il pagamento del prezzo del bene acquistato sia avvenuto esclusivamente ad opera del donante. Tuttavia, affinché possa parlarsi di donazione ad opera del de cuius, è necessario che sia questi ad adempiere l'obbligazione scaturente dal contratto di compravendita, trattandosi di Ric. 2019 n. 00207 sez. 52 - ud. 04-11-2022 -6- elemento coessenziale per il riconoscimento della sussistenza della liberalità non donativa. Orbene, secondo la giurisprudenza di legittimità la comunione legale fra i coniugi, di cui all'art. 177 cod. civ., riguarda gli acquisti, cioè gli atti implicanti l'effettivo trasferimento della proprietà della "res" o la costituzione di diritti reali sulla medesima, non quindi i diritti di credito sorti dal contratto concluso da uno dei coniugi, i quali, per la loro stessa natura relativa e personale, pur se strumentali all'acquisizione di una "res", non sono suscettibili di cadere in comunione, con la conseguenza che, nel caso di contratto preliminare di vendita stipulato da uno solo dei coniugi, l'altro coniuge non può vantare alcun diritto, non essendo neppure legittimato a proporre la domanda
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