Cass. civ., sez. III, sentenza 19/04/2023, n. 10483

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 19/04/2023, n. 10483
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10483
Data del deposito : 19 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

onunciatola seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 3431/2020 R.G. proposto da ANELLO PIETRO, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dagli avv.ti A P e M F, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Largo della Torre Argentina, n. 11 –ricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE

2 LANCIANO-VASTO-CHIETI, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. A B, elettivamente ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA PENALE AI SOLI EFFETTI CIVILI-GIUDIZIO DI RINVIOdomiciliata presso lo studio dell’avv. I D D, in Roma, via Susa, n. 1 – controricorrente – avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila n. 18 93 / 201 9 depositata in data 19 novembre2019 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 febbraio2023 dal Consigliere dott.ssa P A P C udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. S D M, che ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere;
udito il difensore della parte ricorrente, avv. M F, anche in sostituzione dell’avv. A B, che ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere

FATTI DI CAUSA

1. All'esito del procedimento penale instaurato nei confronti di P A per i reat i di cui agli artt. 415, 323 e 640 cod. pen., il G.U.P. del Tribunale di Pescara, con sentenza del 13 giugno 2011, condannò quest’ultimo per i reati ascrittigli, oltre al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili, Azienda Sanitaria Locale 2 Lanciano –Vasto e Chieti e Regione Abruzzo, da liquidarsi in separata sede.

2. La Corte di appello penale di L’Aquila investita del gravame interposto dal Pubblico Ministero e da ll’imputato P A , con sentenza n. 2424/2013, in riforma della sentenza di primo grado, ne pronunciò l'assoluzione,per tutti i reati ascrittigli, con la formula ‹‹ per non avere commesso il fatto››.

3. Avverso la sentenza di appello proposero ricorso per cassazione le parti civilie questa Corte, Seconda Sezione penale, con sentenza n. 7073/2015, annullò la decisione impugnata , ai sensi dell’art. 622 c.p.p., limitatamente agli effetti civili , rinvi ando al giudice civile competente per valore in grado di appello.

4. A seguito di riassunzione del giudizio da parte dell’Azienda Sanitaria Locale 2 Lanciano- Vasto – Chieti , la Corte di appello civile di L’Aquila, con sentenza pubblicata in data 1 9 novembre 201 9 , in accoglimento della domanda di risarcimento del danno proposta dalla Azienda Sanitaria Locale 2 Lanciano - Chieti - Vasto, ha condanna to P A al pagamento in favore della controparte della somma complessiva di euro 22.221.050,40, oltre allarivalutazione monetaria sulla somma di euro 21.971.050,40 e agli interessi, nonché al pagamentodelle spese processuali del giudizio penale di primo grado, di secondo grado, del giudizio di legittimità e delle spese del giudizio civile di rinvio.

5. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso P A, affidato a quattordici motivi, a l qual e ha resist ito con controricorso l’Azienda Sanitaria Locale 2 Lanciano –Vasto – Chieti .

6. Per la trattazione del ricorso è stata fissata udienza pubblica. A seguito di fissazione dell’udienza pubblica le parti hanno depositato istanza di discussione orale ai sensi dell’art. 23, comma 8- bis, del d.l.n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2000 e prorogato dall’art. 16, comma 1, del d.l. n. 228 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2022, ed ulteriormente prorogato dall’art. 8, comma 8, del d.l. 29 dicembre 2022. Le parti in data 30 gennaio 2023 hanno depositato memori a congiunta ex art. 378 cod. proc. civ. con la quale chiedono che sia dichiarata cessata la materia del contendere per intervenuto accordo transattivo, con compensazione integrale delle spese di lite.

RAGIONIDELLA DECISIONE

1. Con il primo motivosideduce la ‹‹Nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice rilevante ai sensi dell’art. 158 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c. in dipendenza della incostituzionalità degli artt. 62, comma 1, 65, commi 1 e 4, 66, 67, commi 1 e 2, 68, comma 1, e 72, comma 1, del Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in Legge 9 agosto 2013, n. 98, siccome in contrasto con gli artt. 102, primo comm a , e 106, primo e secondo comma, Cost.›› e si censura la decisione impugnata perché assunta con la partecipazione di un giudice ausiliario.

2. Con il secondo motivo, rubricato: ‹‹Nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice, sotto altro profilo, ai sensi dell’art. 158 c.p.c. per violazione dell’art. 62, comma 2, d.l. 21 giugno 2013, n. 69 (convertito con modificazioni in l. 9 agosto 2013, n. 98) in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c.››, il ricorrente lamenta che la il Collegio della Corte d’appello che ha pronunciato la decisione impugnata era stato (illegittimamente) costituito con la partecipazione di un Giudice ausiliario, sebbene dall’art. 62 citato si desuma che le norme istitutive dei giudici ausiliari non si applicano ai ‹‹procedimenti trattati dalla Corte d’appello in unico grado››.
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