Cass. pen., sez. V, sentenza 27/03/2023, n. 12791
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Testo completo
la seguente
SENTENZA
Sull'istanza di rimessione proposta da V L, nato a Napoli il 05/09/1947;
visti gli atti;
udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa R C;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale M F L, che ha chiesto l'inammissibilità dell'istanza;
letta la memoria difensiva con allegati, trasmessa dall'avv.to D D R, difensore di fiducia dell'istante.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l'istanza ex art. 45 cod. proc. pen., depositata all'udienza del 20/05/2022 innanzi al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli, nell'ambito del procedimento n. 29247/2018 R.G.N.R. - in cui l'istante risulta imputato per il delitto di diffamazione in danno di A T, in Napoli dal 27/12/2017 al 03/01/2018, quale amministratore di fatto della emittente Julie TV -, L V ha rappresentato che il procedimento in corso di celebrazione costituisce "un ulteriore componente di un'ampia attività di depistaggio tesa a coprire un'attività criminale indiscutibile riferita ai neomelodici ed al volume di affari ad esso collegato, di 200 milioni in nero di fatturato annui e la cessione fraudolenta di frequenze dello Stato per circa 500 milioni di euro su cui si poggiava l'irradiazione....", indicando come tale fenomeno illecito fosse stato svelato dalle denunce giornalistiche di esso V;
l'istante ha, altresì, rappresentato di essere stato oggetto di numerose attività ritorsive ai suoi danni da parte degli autori degli illeciti da lui denunciati, e che in tale contesto si inscrivono anche i procedimenti penali in cui egli è stato imputato, in particolare quello in corso di celebrazione presso la Settima Sezione Penale del Tribunale di Napoli, coll. C, nonché quello conclusosi innanzi al dott. C, quale giudice monocratico presso la suddetta sezione;
in particolare - come documentato dell'esame dei testi escussi in ciascuno dei detti procedimenti, puntualmente indicati in istanza -, risulta evidente come l'istante sia
SENTENZA
Sull'istanza di rimessione proposta da V L, nato a Napoli il 05/09/1947;
visti gli atti;
udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa R C;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale M F L, che ha chiesto l'inammissibilità dell'istanza;
letta la memoria difensiva con allegati, trasmessa dall'avv.to D D R, difensore di fiducia dell'istante.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l'istanza ex art. 45 cod. proc. pen., depositata all'udienza del 20/05/2022 innanzi al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli, nell'ambito del procedimento n. 29247/2018 R.G.N.R. - in cui l'istante risulta imputato per il delitto di diffamazione in danno di A T, in Napoli dal 27/12/2017 al 03/01/2018, quale amministratore di fatto della emittente Julie TV -, L V ha rappresentato che il procedimento in corso di celebrazione costituisce "un ulteriore componente di un'ampia attività di depistaggio tesa a coprire un'attività criminale indiscutibile riferita ai neomelodici ed al volume di affari ad esso collegato, di 200 milioni in nero di fatturato annui e la cessione fraudolenta di frequenze dello Stato per circa 500 milioni di euro su cui si poggiava l'irradiazione....", indicando come tale fenomeno illecito fosse stato svelato dalle denunce giornalistiche di esso V;
l'istante ha, altresì, rappresentato di essere stato oggetto di numerose attività ritorsive ai suoi danni da parte degli autori degli illeciti da lui denunciati, e che in tale contesto si inscrivono anche i procedimenti penali in cui egli è stato imputato, in particolare quello in corso di celebrazione presso la Settima Sezione Penale del Tribunale di Napoli, coll. C, nonché quello conclusosi innanzi al dott. C, quale giudice monocratico presso la suddetta sezione;
in particolare - come documentato dell'esame dei testi escussi in ciascuno dei detti procedimenti, puntualmente indicati in istanza -, risulta evidente come l'istante sia
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