Cass. pen., sez. V, sentenza 29/12/2022, n. 49451
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI CO VI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 20/05/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;
lette le conclusioni del Procuratore generale MARIA FRANCESCA LOY, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il provvedimento impugnato è stato emesso dal Tribunale di sorveglianza di Roma, che — provvedendo quale Giudice del rinvio dopo annullamento della prima sezione penale di questa Corte — ha respinto il reclamo presentato nell'interesse di DE Di OC contro il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Roma che aveva rigettato l'istanza di esecuzione presso il domicilio del residuo di pena che Di OC doveva scontare. L'annullamento della prima sezione penale è stato determinato dall'argomentazione del primo provvedimento del Tribunale di sorveglianza, che aveva accomunato l'istituto dell'esecuzione della pena a domicilio di cui si discute — previsto dall'art. 1 della I. 26 novembre 2010, n. 199 — alla misura alternativa della detenzione domiciliare, fondando, così, il provvedimento sfavorevole posto poi al vaglio della prima sezione penale sul pregresso rigetto della richiesta della misura alternativa, misura, quest'ultima, che risponde invece a requisiti diversi. In particolare, quanto al rischio della commissione di altri illeciti, mentre la norma sulla detenzione domiciliare parla di "reati", l'art. 1, comma 2, lett. d) I. 199 del 2010 parla di "delitti". Il provvedimento impugnato secondo la prima sezione penale — andava, dunque, annullato perché la motivazione avrebbe dovuto riferirsi «al fine di escludere la modalità esecutiva, in termini puntuali ((specifiche e motivate ragioni») alla possibilità qualificata («concreta») che il condannato commetta altri delitti e non, genericamente, reati». Il nuovo provvedimento del Tribunale di sorveglianza, oggi al vaglio di questa Corte, ha ribadito il rigetto del reclamo.
2. Avverso il provvedimento del Tribunale di sorveglianza ha proposto ricorso il Di OC a mezzo del suo difensore di fiducia, denunziando violazione di legge e vizio di motivazione. Assume il