Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/05/1982, n. 2994
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L'occupazione dell'azienda ad opera di una parte delle maestranze, con impedimento frapposto da queste alla prosecuzione dell'attività aziendale, quale causa di impossibilità sopravvenuta della prestazione lavorativa dei dipendenti non occupanti, non imputabili al datore di lavoro, libera quest'ultimo dall'adempimento della obbligazione retributiva. Ne' tale difetto di imputabilità può disconoscersi in base alla sola circostanza che l'occupazione costituisca una Forma di ritorsione contro un comportamento illegittimo dell'imprenditore, poiché, da un lato, è necessario accertare se la causa prossima abbia o non potuto interrompere il rapporto fra quella remota (condotta del datore di lavoro) e l'evento, ponendosi eventualmente come esclusiva rispetto a questo; e dallo altro lato la Rilevanza della causa prossima (occupazione) non è preclusa dallo esimente dello stato di necessità, poiché l'occupazione non costituisce l'unico mezzo per la tutela dei diritti disconosciuti dal datore di lavoro, ottenibile in via giurisdizionale. ( V 6245/79, mass n 402973).*
La requisizione in uso di uno stabilimento industriale da parte dell'autorità amministrativa sospende il rapporto di lavoro per la durata della requisizione stessa, con la conseguenza che non può farsi carico al datore di lavoro di corrispondere ai propri dipendenti la retribuzione, non essendo l'impossibilità della prestazione lavorativa a lui imputabile, ma determinata dal factum principis, e che, permanendo la sospensione della produzione, a tali prestazioni non è tenuto neanche l'organo pubblico che ha effettuato la requisizione. ( V 4897/81, mass n 415628; ( V 4823/78, mass n 394520; ( V 3086/74, mass n 371552).*
Anche il rito delle controversie individuali di lavoro è ispirato al principio dispositivo, nonostante in esso siano accentuati i poteri istruttori del giudice per effetto del disposto dell'art. 421 cod. proc. civ., il quale, però, non dispensa la parte dall'Onere di allegare i fatti e di fornirne la prova, abilitando soltanto il giudice, nel rispetto delle garanzie del contraddittorio, ad integrare e non a sostituire la carente iniziativa probatoria delle parti e sempre con riferimento a fatti allegati da queste e, quindi, con esclusione delle prove pertinenti ad altro giudizio, sia pure tra le stesse parti, ma costituenti frutto della sua personale acquisizione.*
Il giudice è libero di utilizzare per la formazione del suo convincimento anche prove raccolte in un diverso processo, svoltosi fra le stesse o altre parti, una volta che la relativa documentazione sia ritualmente esibita dalla parte interessata secondo le regole dell'allegazione, ma tali prove possono valere come semplici indizi, idonei a fornire elementi indiretti e concorrenti di giudizio e non anche ad assurgere a fonte determinante per l'accertamento del fatto controverso, in Mancanza di un adeguato raffronto critico con le altre risultanze del processo. ( Conf 2728/75, mass n 376730).*