Cass. civ., SS.UU., sentenza 25/11/2003, n. 17981

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L'appartenenza al consiglio di amministrazione di una società per azioni con capitale maggioritario di un comune (o di una provincia) configura la causa d'ineleggibilità alla carica di sindaco del medesimo ente locale (o di presidente della provincia), di cui all'art. 60, primo comma, numero 10, del D Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (che riproduce il testo già contemplato - per i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali - dall'art. 2, primo comma, numero 10, della legge 23 aprile 1981, n. 154), perché la nozione di "dirigente" recepita nella menzionata norma non è da intendere nel senso proprio dell'art. 2095 cod. civ., come indicativa di una particolare categoria di prestatori di lavoro subordinato, ma deve essere letta nel contesto normativo in cui è inserita, cioè con specifico riguardo alla disciplina giuridica delle società per azioni, e quindi come riferimento alla posizione di quanti concorrono - come coloro che compongono il consiglio di amministrazione di una società per azioni - all'elaborazione delle scelte gestorie e di politica economica della società stessa.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 25/11/2003, n. 17981
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17981
Data del deposito : 25 novembre 2003

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. I G - Primo Presidente f.f. -
Dott. O G - Presidente di Sezione -
Dott. C A - rel. Consigliere -
Dott. L E - Consigliere -
Dott. N G - Consigliere -
Dott. V M - Consigliere -
Dott. L P M - Consigliere -
Dott. M M R - Consigliere -
Dott. E S - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A G, CARANDENTE SICCO ANGELA, CARANDENTE NICOLA, P DO, SUSINO GIUSEPPE, CAIAZZO CARMINE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA VIRGILIO 38, presso lo studio dell'avvocato L R, rappresentati e difesi dall'avvocato G M, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrenti -

contro
C E, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA BARBERINI 12, presso lo studio dell'avvocato C D C, rappresentato e difeso dall'avvocato E A, giusta delega a margine del controricorso;

- controricorrente -

e contro
DI CRISCIO GABRIELE, VACCARO RAFFAELE, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI;

- intimati -

e sul 2^ ricorso n. 17895/02 proposto da:
DI CRISCIO GABRIELE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 38, presso lo studio dell'avvocato LUIGI NAPOLITANO, rappresentato e difeso dall'avvocato CAMILLO LERIO MIANI, giusta a margine del controricorso;

- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, C E, VACCARO RAFFAELE, CARANDENTE SICCO ANGELA, CARANDENTE NICOLA ANGELA, A G, P DO, SUSINO GIUSEPPE, CAIAZZO CARMINE, COMUNE DI QUARTO;

- intimati -

avverso la sent. n. 1675/02 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 16 maggio 2002;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 23 ottobre 2003 dal Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO;

udito l'avvocato Gaetano MONTEFUSCO anche per delega dell'avvocato Camillo LERIO MIANI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PALMIERI Raffaele che ha concluso per previa riunione del ricorso rigetto di entrambi i ricorsi, conferma del principio affermato nelle sentenze della Suprema di Cassazione, della Sezione Prima Civile n. 3508/93 e 1992/00 ovvero in via subordinata nella sentenza 10701/93. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 26 giugno 2001 E C, cittadino iscritto nelle liste elettorali del Comune di Quarto, propose ricorso al Tribunale di Napoli, esponendo quanto segue:
il 28 maggio 2001 G D C era stato eletto S di quel Comune. All'atto della presentazione della candidatura, però, il D C ricopriva la carica di componente del consiglio di amministrazione di Quarto Multiservizi s.p.a., società il cui capitale era posseduto al 51% dallo stesso ente territoriale. Egli aveva presentato le dimissioni dalla detta carica con lettera del 18 aprile 2001, mentre, ai sensi dell'art. 60 (comma 3) del D.Lgs. n. 267 del 2000, avrebbe dovuto dimettersi non oltre il giorno fissato
per l'accettazione della candidatura, cioè (nella specie) entro il 14 aprile 2001. Le dimissioni, comunque, dovevano essere considerate inefficaci, perché inviate al solo presidente del consiglio di amministrazione e non anche al presidente del collegio dei Sindaci, come prescritto dall'art. 2385 c.c. Pertanto il ricorrente chiese che il Tribunale: 1) annullasse il verbale degli eletti relativi al S e al Consiglio comunale di Quarto, proclamati dall'ufficio centrale il 28 maggio 2001;
2) dichiarasse l'ineleggibilità di G D C alla carica di S, per violazione dell'art. 60, comma 1, n. 10, e comma 3 del D.Lgs. n. 267 del 2000, in quanto componente del consiglio di amministrazione di Quarto Multiservizi s.p.a. al momento della presentazione delle candidature;
3) annullasse, per conseguenza, l'elezione del Consiglio comunale di Quarto.
Instaurato il contraddittorio il D C, con comparsa in data 21 luglio 1001, si costituì per resistere al ricorso, adducendo che non ricorreva l'ipotesi prevista dall'art. 60, comma 1, punto 10, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale sanciva l'ineleggibilità a S, presidente della Provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale, dei legali rappresentanti e dei dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario, rispettivamente, del Comune (o della Provincia). Infatti, come attestato da certificazione della Camera di commercio, il consiglio di amministrazione della società, nell'assemblea del 14 dicembre 2000, aveva trasferito all'amministratore delegato e al presidente i poteri del consiglio, il quale era rimasto perciò esautorato. Pertanto da quella data egli non aveva conservato altro potere se non quello di socio.
In subordine sostenne che egli aveva anche formalizzato le sue dimissioni dalla società con decorrenza dal 2 aprile 2001, come attestato da certificazione camerale.
Con successiva memoria del 24 settembre 2001 il D C affermò che la disposizione recata dall'art. 60, n. 10, del D.Lgs. n. 267 del 2000, statuendo l'ineleggibilità di "legali rappresentanti" e
"dirigenti", non menzionava gli amministratori, sicché estendere il significato del termine "dirigenti" oltre i limiti dell'art. 2095 cod. civ. significava violare il principio di stretta interpretazione
che in materia s'imponeva, superando anche il rilievo ermeneutico desumibile dal successivo n. 11 dello stesso art. 60, il quale sanciva che erano ineleggibili gli amministratori e i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda. Il D C aggiunse che la società Multiservizi aveva iniziato la sua attività soltanto dopo la data delle elezioni, e cioè il 21 maggio 2001.
Con sentenza depositata il 31 ottobre 2001 il Tribunale adito accolse il ricorso, dichiarò il D C ineleggibile a sindaco del Comune di Quarto e, quindi, decaduto dalla carica, condannò il resistente al pagamento delle spese.
Nel motivare la decisione rilevò quanto segue:
le cause di ineleggibilità, di cui all'art. 60 del D.Lgs. n. 267 del 2000, riguardavano talune categorie di soggetti ritenuti
potenzialmente in grado, in virtù dell'ufficio ricoperto, d'influenzare l'elettorato e, quindi, di acquisirne il consenso, alterando la "par condicio" tra i candidati. In sostanza le indicate cause d'ineleggibilità trovavano fondamento nell'esigenza (avvertita dal legislatore) di garantire la parità tra tutti i concorrenti alla gara elettorale e scongiurare influenze negative sulla libera determinazione al voto da parte degli elettori, per effetto delle funzioni svolte da un candidato, ovvero della posizione di potere dal medesimo gestita, l'una e l'altra in grado di determinare ovvero prefigurare determinate decisioni idonee ad influire sulle scelte dei cittadini, a detrimento della genuinità del voto e della trasparenza degli esiti della competizione elettorale per il conferimento di cariche pubbliche.
Tra le altre, il legislatore aveva previsto la posizione dei legali rappresentanti e dei dirigenti delle società per azioni, con capitale maggioritario, rispettivamente, del Comune o della Provincia. Ed era stato provato che il D C rivestiva (per effetto di nomina del 28 luglio 2000) la carica di consigliere di amministrazione di Quarto Multiservizi s.p.a., società avente la gestione di numerosi servizi pubblici e il cui capitale era posseduto al 51% dal Comune di Quarto.
In ordine all'argomento del D C, secondo cui l'applicazione della citata norma al suo caso sarebbe una possibile soltanto attraverso una non consentita interpretazione estensiva, il Tribunale richiamò l'orientamento della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la categoria degli amministratori delle società non poteva essere esclusa dalla previsione di ineleggibilità in base al solo dato testuale, mentre il divieto dell'analogia (certamente operante in materia) non precludeva il ricorso all'interpretazione estensiva, sempre ammessa perché idonea a precisare tutta la portata della disposizione, evitando il pericolo di pervenire - attraverso una superficiale lettura del solo dato testuale - ad escludere dalla regolamentazione una data fattispecie che, invece, il legislatore aveva voluto disciplinare.
Il Tribunale proseguì osservando che l'applicazione del detto criterio ermeneutico conduceva ad affermare la sicura applicabilità della norma in esame anche agli amministratori. Infatti, il legislatore aveva ritenuto inquinante la posizione non soltanto dei legali rappresentanti, ma anche dei dirigenti. Costoro, nella corrente nomenclatura giuridica, andavano intesi quali funzionari dipendenti, impiegati di alto livello, onde non era possibile ritenere che, tra i legali rappresentanti e i direttori generali, avesse voluto escludere gli amministratori, cioè coloro che formano la volontà della società e possono disporre del patrimonio e dell'organizzazione della stessa.
In questo quadro non assumeva rilievo la circostanza che l'assemblea avesse trasferito i poteri del consiglio all'amministratore delegato e al presidente della società, restando comunque al consiglio i poteri di formare la volontà dell'ente e di disporre del patrimonio e dell'organizzazione di esso.
Infine, il rilievo che la società non avesse ancora iniziato ad operare al momento delle elezioni non portava ad escludere l'ineleggibilità del D C, considerato che quest'ultimo si era dimesso dalla carica soltanto il 18 aprile 2001, mentre il termine ultimo era scaduto il precedente 14 aprile.
Per la riforma della sentenza suddetta proposero ricorso in appello Angela C S, N C, G A, D P, G S, C C, cittadini elettori del Comune di Quarto.
Anche G D C propose appello ed altro gravame fu proposto da R V, consigliere comunale e cittadino elettore.
Il Cigolotti si costituì con distinti controricorsi, chiedendo il rigetto delle impugnazioni.
Riunite le cause, la Corte di Appello di Napoli - con sent. n. 1675/2002, depositata il 16 maggio 2002 - respinse i gravami e compensò le spese del grado.
La Corte territoriale (per quanto qui rileva), respinta un'eccezione d'inammissibilità del ricorso presentato in primo grado dal Cigolotti, replicò alle

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