Cass. civ., sez. III, sentenza 19/08/2013, n. 19158
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In tema di spese processuali, la soccombenza deve essere stabilita in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ. il giudice di appello che ritenga la parte come soccombente per effetto della riduzione della somma accordatale in primo grado, ponendo interamente a carico di essa le spese della fase di gravame.
Sul provvedimento
Testo completo
I 19 158/ 2013 o o t t u a b T i c U r i t B f i I n ORIGINALE R o n T c u K O Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Vizio di motivazione LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE su norma giuridica TERZA SEZIONE CIVILE R. G. N. 3484/2008 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 19158 Cron. Dott. MAURIZIO MASSERA Presidente 3143 Rep. Dott. ANTONIO SEGRETO - Rel. Consigliere Ud. 07/06/2013 Dott. ANNAMARIA AMBROSIO Consigliere PU Dott. RAFFAELLA LANZILLO Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA Consigliere I ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 3484-2008 proposto da: OL RE [...], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANARO 25, presso lo studio dell'avvocato VISCO FRANCESCO, rappresentato e difeso dall'avvocato FICI ALDO giusta delega in atti;
ricorrenti contro 2013 NUOVA MAA ASSICURAZIONI, IE GIOVANNI;
1283 intimati - avversO la sentenza n. 75/2007 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 30/01/2007, R.G.N. 442/2003;
1 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/06/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO SEGRETO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. COSTANTINO FUCCI che ha concluso per il rigetto del ricorso;
2 Ricorso n. 3484/2008 Svolgimento del processo LA VA conveniva davanti al tribunale di Palermo AI NN e la sua assicuratrice per la r.c.a., la s.p.a. Nuova Maa Assicurazioni per il risarcimento dei danni alla sua auto ed alla sua persona per effetto di un tamponamento causato dall'auto del convenuto. La Nuova Maa Asssicurazioni contestava la domanda ed assumeva che i danni riportati nella parte posteriore dell'auto (danni molto ridotti) erano stati causati dal tamponamento di cui alla citazione, mentre quelli alla parte anteriore della macchina,di maggior rilievo, nonché quelli alla persona erano da ascrivere ad un tamponamento provocato dall'auto dell'attore all'auto di tale MO AL. Il tribunale accoglieva la domanda. Proponeva appello la società Maa assicurazioni. accoglieva laLa corte di appello di Palermo, con sentenza depositata il 30.1.2007, ricostruzione dei fatti prospettata dalla convenuta appellante e condannava questa al pagamento nei confronti dell'attore di €. 1.239,25. Compensava le spese di I grado e condannava l'attore appellato al pagamento delle spese sostenute dall'assicuratrice, liquidate in €.2.504,00, oltre spese generali ed accessori. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso l'attore, che ha anche presentato memoria. Non hanno svolto attività difensiva gli intimati. Motivi della decisione 1.Con il primo motive di ricorso il ricorrente lamenta la violazione degli art. 99, 112, 113 e 345 c.p.c., nonché il vizio motivazione dell'impugnata sentenza. 66Il motivo si conclude con il seguente quesito: Dica la Corte Se il giudice possa, pur riconoscendo infondati i motivi del gravame proposto, accogliere egualmente l'appello sulla base delle prospettazioni difensive svolte dalla parte in primo grado, e contrastanti con quelle proposte in appello, senza violare gli artt. 99, 112, 113, e 345 c.p.c. ed i principi generali in tema di impugnazione”.
1.2.Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 112, 113, 115, 116 e 232 cp.c., 2054, 2697 e 2727 c.c. e l'art. 149 Cod. strad., nonché il vizio di motivazione della sentenza. Il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto ." Dica la Corte se il giudice di merito possa, senza violare gli artt,. 112, 113, 115, 116, 232 c.p.c., 2054, 2697 e 2727 c.c. in carenza di ogni censura alla sentenza di primo grado e di qualsiasi prova da parte dell'obbligato che lo esima dalla relativa colpa, confermare la sentenza di primo grado in ordine ai danni subiti dal 3 veicolo, e senza fornire alcuna motivazione, riformare la medesima sentenza in ordine ai soli danni alla persona.” 1.3.Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 112, 113, 115, 116, 232 c.p.c., art. 2054, 2697 e 2727 c.c., e 1490 Cos. Strad., nonché il vizio motivazionale. Il motivo si conclude con l'indicazione del fatto controverso, in relazione al quale la motivazione è ritenuta insufficiente e contraddittoria, ma non presenta un quesito di diritto.
1.4.Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione falsa applicazione dell'art. 360 n. 3 c.p.c., in relazione agli artt. 112, 113, 115, 116, 232 c.p.c., agli artt. 2054, 2696, 2727 e c.c. e 1490 cod. Strad., nonché il vizio motivazionale. Il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto: “ dica la corte se il giudice di merito possa, senza violare gli artt. 112, 113, 115, 116, 232 c.p.c., 2054, 2697 e 2727 c.c., decidere la controversia ribaltando la decisione di I grado, attraverso una diversa interpretazione delle prove, senza ammettere gli ulteriori mezzi istruttori chiesti dalla parte a