Cass. civ., sez. I, ordinanza 27/12/2021, n. 41515

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, ordinanza 27/12/2021, n. 41515
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 41515
Data del deposito : 27 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 26296/2017 proposto da: T M T, rappresentata e difesa dall'Avv. E S e presso il suo studio elettivamente domiciliata, in Roma, via Nicolò Tartaglia, n. 21, giusta procura speciale in calce al ricorso per cassazione.

- ricorrente -

contro

Fallimento Cynthia Società Cooperativa Edilizia a mutualità prevalente s.c.a.r.I., nella persona del Curatore, rappresentato e difeso dall'Avv. L G ed elettivamente domiciliato in Roma, via Enrico Tazzoli, n. 6, presso lo studio del medesimo difensore, in virtù di provvedimento di autorizzazione e nomina del G.D. del 15-16 novembre 2017 e di procura in calce al controricorso.

- controricorrente -

avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, n. 7942/20176, pubblicata il 6 ottobre 2016, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/10/2021 dal consigliere L C;

RILEVATO CHE

1. Con sentenza del 6 ottobre 2006, la Corte di appello di Roma ha rigettato l'appello proposto da T M T nei confronti della sentenza del Tribunale di Roma n. 20226 del 16 ottobre 2008 che aveva respinto l'opposizione proposta dalla T avverso il decreto ingiuntivo, con il quale le era stato ingiunto il pagamento dell'importo di euro 3.559,00, per spese correnti della società cooperativa, per la sua amministrazione e per ripiano di vari debiti, giusta delibere dell'assemblea del 4 novembre 2004, 13 gennaio 2005 e 16 maggio 2005. 2. La Corte di appello ha ritenuto infondato il primo motivo di gravame sul difetto di legittimazione passiva della T per avere cessato la qualità di socia a far data dal 31 luglio 2002, come risultante dal verbale del Consiglio di Amministrazione del 31 luglio 2002 e dall'atto notarile di assegnazione dell'alloggio del 31 luglio 2002, n. rep. 173.929, racc. 29212, rilevando che il recesso dei soci ai quali erano stati assegnati alcuni degli appartamenti realizzati, quando ancora la società era impegnata nella costruzione, si poneva in evidente contrasto con lo scopo mutualistico della società cooperativa.

3. I giudici di secondo grado hanno ritenuto infondato anche il secondo motivo di gravame, secondo cui il giudice di primo grado non si era pronunciato sulla quietanza liberatoria rilasciata dal rappresentante della società cooperativa in sede di assegnazione, affermando che tale dichiarazione era contenuta in un atto relativo al rapporto di scambio e non a quello societario e i suoi effetti erano riferiti, quindi, al primo rapporto e alle quote sociale maturate sino alla data di assegnazione.

4. T M T ha proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi.

5. Il Fallimento Cynthia Società Cooperativa Edilizia a mutualità prevalente s.c.a.r.l. ha depositato controricorso.

CONSIDERATO CHE

1. Con il primo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2511, 2518 e 2526 cod. civ., applicabili ratione temporis;
degli artt. 234, 1343, 1344, 1418, 1421, 2395 cod. civ. e dell'art. 9 dello Statuto della Cooperativa Cynthia anteriore alle modifiche apportate in data 24 marzo 2005, vigente all'epoca del recesso della ricorrente, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello di Roma aveva dichiarato d'ufficio l'illegittimità del recesso esercitato dalla ricorrente, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto sociale, in quanto non aveva considerato che il principio di parità di trattamento, che non si identifica con lo scopo mutualistico sebbene indubbiamene ispirato alla mutualità, non è una norma imperativa ed inderogabile posta a tutela dello scopo mutualistico, ma è una regola di buon governo delle cooperative la cui violazione, che comporta pregiudizio a carico di alcuni soci e vantaggi a favore di altri, consentiva di promuovere un'azione di responsabilità nei confronti degli organi sociali cui quella violazione fosse imputabile e null'altro.

1.1 n motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.

1.2 E' inammissibile perchè la ricorrente ha ribadito le medesime censure sollevate dinanzi alla Corte territoriale, limitandosi a sovrapporre alle argomentazioni della Corte le proprie senza prospettare differenti profili argomentativi, ed ha richiamato, nella illustrazione dei motivi, le parti della motivazione della sentenza impugnata oggetto di censura, senza specificazione dei vizi e delle numerose norme che ha assunto essere state violate o erroneamente applicate. Ed invero, secondo il costante indirizzo di questa Corte, il vizio di violazione e falsa applicazione della legge, di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, giusta il disposto di cui all'art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., deve essere, a pena d'inammissibilità, dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito alla Suprema Corte di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass., 28 febbraio 2012, n. 3010;
Cass., 26 giugno 2013, n. 16038).

1.3 Il motivo è pure infondato.

1.4 Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, nelle cooperative edilizie, aventi come scopo la costruzione di alloggi e l'assegnazione degli stessi in godimento, e, successivamente, in proprietà individuale ai soci, vanno tenuti distinti i rapporti relativi alla peculiarità dello scopo perseguito, comportanti anticipazioni ed esborsi di carattere straordinario per l'acquisto del terreno e la realizzazione degli alloggi - i cui obblighi sono collegati all'assegnazione dell'alloggio, e lo seguono, essendo destinati a gravare, nell'ipotesi di uscita del socio assegnatario dalla cooperativa, su quello che subentra al primo nell'assegnazione dell'alloggio - dai rapporti attinenti all'attività sociale, comportanti l'obbligo dei conferimenti e della contribuzione alle spese comuni di organizzazione e di amministrazione, obbligo collegato alla qualità di socio, e che permane sino a quando persiste detta qualità, e cioè fino allo scioglimento della cooperativa, salvo il caso di recesso o esclusione del socio. Ne consegue che i costi ed oneri aggiuntivi che determinano la richiesta di contribuzione ai soci, risultanti da delibere societarie legittimamente adottate, sono a carico dei soci indipendentemente dalla circostanza dell'avvenuta assegnazione degli alloggi (Cass., 7 dicembre 2000, n. 15550;
Cass., 10 luglio 2009, n. 16304).

1.4.1 Ancora questa Corte ha affermato che il recesso parziale, ossia attuato solo da coloro cui siano stati assegnati alcuni appartamenti, mentre la cooperativa è ancora impegnata nella costruzione e/o nell'assegnazione di altri alloggi, indipendentemente dalla presenza di clausole statutarie ostative, si pone in contrasto con lo scopo mutualistico che caratterizza e distingue la società cooperativa. Mutualità vuol dire reciprocità e quindi, se riferita ad un organismo societario, implica che ciascun socio dia il proprio apporto - in denaro o
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