Cass. pen., sez. V, sentenza 27/01/2020, n. 03236
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GARNET CIPRIAN OVIDIU nato il 30/03/1990 avverso la sentenza del 30/01/2018 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere M T B;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore K T che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore L'
AVVOCATO RANIERI RENATO SI RIPORTA AL RICORSO RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma ha parzialmente riformato, con esclusivo riferimento al trattamento sanzionatorio, che ha mitigato, la decisione del Tribunale di quella stessa città che aveva dichiarato C O G colpevole del contestato reato di cui all'art. 617 quinques, per avere installato, presso uno sportello bancomat, apparecchiature in grado di intercettare e memorizzare i dati delle carte e i PIN digitati dagli utenti al momento dell'accesso.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato il quale, con il patrocinio difensivo, svolge due motivi.
2.1. Denuncia, in primis,violazione dell'art. 617 quinques e correlato vizio della motivazione per avere la Corte di Appello confermato la pronuncia di condanna, pur in carenza di accertamenti in ordine alla funzionalità dell'apparecchiatura in questione. Si duole la difesa che, trattandosi di reato di pericolo concreto, avrebbe dovuto essere accertata la reale idoneità dell'apparecchiatura sequestrata a captare i dati riportati sulle bande magnetiche delle carte che vi venivano inserite, e evidenzia la contraddittorietà della motivazione offerta dalla Corte territoriale sul punto, in quanto fondata su un precedente di questa Corte non pertinente.
2.1. Con il secondo motivo si deduce l'erronea applicazione della legge nella commisurazione della pena, dolendosi la difesa che, pur avendo, la Corte di merito, ridotto la pena inflitta dal primo giudice, si è tuttavia ingiustificatamente discostata dal minimo edittale nonostante la scarsa rilevanza della condotta concreta e in presenza di dati soggettivi dell'imputato, relativi alla sua giovane età e all'incensuratezza, oltre che alla natura della condotta, che avrebbero dovuto essere presi inconsiderazione. La Corte territoriale ha, invece, rassegnato, sul punto, una motivazione apparente e aspecifica, senza replicare al motivo di appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. E' fondato il primo motivo di ricorso.
2.Premesso che la installazione abusiva di apparecchiature atte ad intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico, mediante
udita la relazione svolta dal Consigliere M T B;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore K T che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore L'
AVVOCATO RANIERI RENATO SI RIPORTA AL RICORSO RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma ha parzialmente riformato, con esclusivo riferimento al trattamento sanzionatorio, che ha mitigato, la decisione del Tribunale di quella stessa città che aveva dichiarato C O G colpevole del contestato reato di cui all'art. 617 quinques, per avere installato, presso uno sportello bancomat, apparecchiature in grado di intercettare e memorizzare i dati delle carte e i PIN digitati dagli utenti al momento dell'accesso.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato il quale, con il patrocinio difensivo, svolge due motivi.
2.1. Denuncia, in primis,violazione dell'art. 617 quinques e correlato vizio della motivazione per avere la Corte di Appello confermato la pronuncia di condanna, pur in carenza di accertamenti in ordine alla funzionalità dell'apparecchiatura in questione. Si duole la difesa che, trattandosi di reato di pericolo concreto, avrebbe dovuto essere accertata la reale idoneità dell'apparecchiatura sequestrata a captare i dati riportati sulle bande magnetiche delle carte che vi venivano inserite, e evidenzia la contraddittorietà della motivazione offerta dalla Corte territoriale sul punto, in quanto fondata su un precedente di questa Corte non pertinente.
2.1. Con il secondo motivo si deduce l'erronea applicazione della legge nella commisurazione della pena, dolendosi la difesa che, pur avendo, la Corte di merito, ridotto la pena inflitta dal primo giudice, si è tuttavia ingiustificatamente discostata dal minimo edittale nonostante la scarsa rilevanza della condotta concreta e in presenza di dati soggettivi dell'imputato, relativi alla sua giovane età e all'incensuratezza, oltre che alla natura della condotta, che avrebbero dovuto essere presi inconsiderazione. La Corte territoriale ha, invece, rassegnato, sul punto, una motivazione apparente e aspecifica, senza replicare al motivo di appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. E' fondato il primo motivo di ricorso.
2.Premesso che la installazione abusiva di apparecchiature atte ad intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico, mediante
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