Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/04/2023, n. 15425
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Testo completo
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo nel procedimento a carico di L F nato a Palermo il 2/07/1968 avverso l'ordinanza del 30/06/2022 del Tribunale del riesame di Palermo Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere M S V;
sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore (\ì Generale Se4v.àate Gargiulo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Udito l'avvocato G R che ha insistito per l'inammissibilità del ricorso;
Udito l'avvocato P C, che si è riportato alla memoria in atti.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Palermo ha annullato l'ordinanza emessa nei confronti di F L dal Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo di Palermo il 10 giugno 2022, in relazione al reato di cui all'art. 416-ter cod. pen., non ritenendo sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato suindicato e riqualificando la fattispecie in violazione dell'art. 86 d.P.R. 570/1960, disponendo l'immediata liberazione dell'indagato. Secondo la prospettazione accusatoria cristallizzata nel capo di incolpazione provvisoria, F L, candidato al Consiglio comunale di Palermo nella lista di Fratelli d'Italia, in vista delle allora imminenti elezioni comunali del 12 giugno 2022, si sarebbe rivolto a V V, quale esponente mafioso del mandamento di B già condannato per delitto di partecipazione all'associazione mafiosa, affinché quest'ultimo gli procurasse dei voti in cambio della promessa di utilità, consistenti in favori personali per sé e per altri o, comunque, della disponibilità a soddisfare gli interessi e le esigenze della associazione mafiosa. Il compendio indiziario è costituito da una conversazione captata il 28 maggio 2022, intercorsa tra Vella e L, nel corso della quale L chiedeva a Vella se avesse "preso" qualche voto, ricevendo da quest'ultimo delle rassicurazioni ("Quelli nostri ... tutti li prendi"). L chiedeva se i voti fossero almeno una ventina e il Vella si mostrava possibilista. L precisava, allora, che, se fosse stato eletto quale membro della commissione urbanistica, avrebbe potuto con facilità risolvere i problemi dell'interlocutore, occupandosi anche del suolo pubblico, cosa alla quale Vella era interessato. L'indagato, rivolgendosi a Vella, infine, sosteneva che a lui interessava avere i voti "della famiglia", intesa dal G.i.p. come famiglia mafiosa. Il Tribunale ha accolto l'istanza di riesame, sottolineando che non sussistevano gli elementi del reato di cui all'art.416-ter cod. pen., poiché, avendo agito Vella uti singulus, e non in nome della consorteria, difettavano gli elementi da cui desumere che la promessa prevedesse l'utilizzo delle modalità mafiose per il procacciamento di voti, avendo la fattispecie in esame, pur a seguito della intervenuta novella del 2019, come elemento costitutivo l'intervenuto accordo tra politico e la associazione mafiosa.
2. Avverso la ordinanza, ricorre per cassazione il Pubblico ministero della Procura di Palermo, deducendo, come unico motivo, la violazione di legge in relazione all'art. 416-ter cod. pen., per avere il Tribunale del riesame introdotto apoditticamente un ulteriore requisito ai fini dell'integrazione della fattispecie de qua. In realtà, dal contenuto letterale della norma, appare sufficiente, ai fini del perfezionamento del reato, che la promessa di procurare voti provenga da un soggetto appartenente alla associazione di cui all'art. 416-bis cod. pen., non essendo più necessario che la promessa abbia ad oggetto il procacciamento di voti mediante le modalità di cui al terzo comma del suindicato articolo, costituendo questa, solo una delle modalità alternative di integrazione del reato.
3. L'avvocato P C e l'avvocato G R hanno depositato memoria nella quale si evidenzia la correttezza della ricostruzione giuridica del Tribunale del riesame, e, comunque, l'inammissibilità per carenza di interesse ad impugnare da parte del Pubblico ministero. L'impugnante si limita, infatti, ad invocare, sulla base di quell'unico rilievo, l'annullamento dell'ordinanza senza nulla specificare, o anche soltanto accennare, in punto di attualità della misura cautelare che si intenderebbe
udita la relazione svolta dal Consigliere M S V;
sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore (\ì Generale Se4v.àate Gargiulo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Udito l'avvocato G R che ha insistito per l'inammissibilità del ricorso;
Udito l'avvocato P C, che si è riportato alla memoria in atti.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Palermo ha annullato l'ordinanza emessa nei confronti di F L dal Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo di Palermo il 10 giugno 2022, in relazione al reato di cui all'art. 416-ter cod. pen., non ritenendo sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato suindicato e riqualificando la fattispecie in violazione dell'art. 86 d.P.R. 570/1960, disponendo l'immediata liberazione dell'indagato. Secondo la prospettazione accusatoria cristallizzata nel capo di incolpazione provvisoria, F L, candidato al Consiglio comunale di Palermo nella lista di Fratelli d'Italia, in vista delle allora imminenti elezioni comunali del 12 giugno 2022, si sarebbe rivolto a V V, quale esponente mafioso del mandamento di B già condannato per delitto di partecipazione all'associazione mafiosa, affinché quest'ultimo gli procurasse dei voti in cambio della promessa di utilità, consistenti in favori personali per sé e per altri o, comunque, della disponibilità a soddisfare gli interessi e le esigenze della associazione mafiosa. Il compendio indiziario è costituito da una conversazione captata il 28 maggio 2022, intercorsa tra Vella e L, nel corso della quale L chiedeva a Vella se avesse "preso" qualche voto, ricevendo da quest'ultimo delle rassicurazioni ("Quelli nostri ... tutti li prendi"). L chiedeva se i voti fossero almeno una ventina e il Vella si mostrava possibilista. L precisava, allora, che, se fosse stato eletto quale membro della commissione urbanistica, avrebbe potuto con facilità risolvere i problemi dell'interlocutore, occupandosi anche del suolo pubblico, cosa alla quale Vella era interessato. L'indagato, rivolgendosi a Vella, infine, sosteneva che a lui interessava avere i voti "della famiglia", intesa dal G.i.p. come famiglia mafiosa. Il Tribunale ha accolto l'istanza di riesame, sottolineando che non sussistevano gli elementi del reato di cui all'art.416-ter cod. pen., poiché, avendo agito Vella uti singulus, e non in nome della consorteria, difettavano gli elementi da cui desumere che la promessa prevedesse l'utilizzo delle modalità mafiose per il procacciamento di voti, avendo la fattispecie in esame, pur a seguito della intervenuta novella del 2019, come elemento costitutivo l'intervenuto accordo tra politico e la associazione mafiosa.
2. Avverso la ordinanza, ricorre per cassazione il Pubblico ministero della Procura di Palermo, deducendo, come unico motivo, la violazione di legge in relazione all'art. 416-ter cod. pen., per avere il Tribunale del riesame introdotto apoditticamente un ulteriore requisito ai fini dell'integrazione della fattispecie de qua. In realtà, dal contenuto letterale della norma, appare sufficiente, ai fini del perfezionamento del reato, che la promessa di procurare voti provenga da un soggetto appartenente alla associazione di cui all'art. 416-bis cod. pen., non essendo più necessario che la promessa abbia ad oggetto il procacciamento di voti mediante le modalità di cui al terzo comma del suindicato articolo, costituendo questa, solo una delle modalità alternative di integrazione del reato.
3. L'avvocato P C e l'avvocato G R hanno depositato memoria nella quale si evidenzia la correttezza della ricostruzione giuridica del Tribunale del riesame, e, comunque, l'inammissibilità per carenza di interesse ad impugnare da parte del Pubblico ministero. L'impugnante si limita, infatti, ad invocare, sulla base di quell'unico rilievo, l'annullamento dell'ordinanza senza nulla specificare, o anche soltanto accennare, in punto di attualità della misura cautelare che si intenderebbe
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