Cass. civ., sez. I, sentenza 14/01/1999, n. 336
Sentenza
14 gennaio 1999
Sentenza
14 gennaio 1999
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Massime • 1
Il provvedimento presidenziale di nomina dei liquidatori di una società ex art. 2450 cod. civ. non può non contenere una - sia pur succinta - motivazione in ordine alla non controversa sussistenza di una causa di scioglimento della società stessa, quantomeno sotto il profilo della rilevazione che tale circostanza (indefettibile presupposto dell'esercizio della potestà attribuita al presidente del tribunale dalla norma citata) emerge pacificamente dagli atti del procedimento. In assenza di tutto ciò, deve legittimamente ritenersi che l'accertamento del presupposto "de quo" non sia stato in alcun modo compiuto, specie se, dai succitati atti della procedura camerale, non sia rilevabile in alcun modo il consenso di tutti i soci allo scioglimento dell'ente, con la conseguenza che il provvedimento presidenziale assume, in tale ipotesi, contenuto e funzione decisori, in violazione del principio secondo cui la controversia sull'esistenza o meno dei presupposti per la sua emanazione deve essere risolta mediante la proposizione di un'azione in via ordinaria (nell'affermare il principio di diritto che precede, la S.C. ha cassato senza rinvio il decreto presidenziale di nomina del liquidatore di una società, del tutto privo di motivazione, emesso in seno ad una procedura nella quale non era emerso in alcun modo il "consensus in idem placitum" di tutti i soci circa la esistenza di una causa di scioglimento della società).
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pellegrino SENOFONTE - Presidente -
Dott. Giovanni VERUCCI - Rel. Consigliere -
Dott. Giulio GRAZIADEI - Consigliere -
Dott. Francesco FELICETTI - Consigliere -
Dott. Laura MILANI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RR DA, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA DELLA LIBERTÀ 20, presso l'avvocato A. GULLO, rappresentata e difesa dall'avvocato ADOLFO GIANFREDA, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
SO CH, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. FERRARI 4, presso l'avvocato SALVATORE CORONAS, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SANDRO STEFANELLI, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
MITRANO SPORTING CLUB SRL;
- intimata -
avverso il provvedimento del Tribunale di BRINDISI, depositato il 23/12/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/9/98 dal Consigliere Dott. Giovanni VERUCCI;
udito per il ricorrente, l'avvocato GIANFREDA che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Stefanelli, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 18 ottobre 1996, LE US, socio della "Mitrano Sporting Club" s.r.l., chiedeva al Presidente del Tribunale di Brindisi, ai sensi dell'art. 2450, 3 comma, cod. civ., di nominare il liquidatore della predetta società, di cui erano soci anche DA PO e la curatela del fallimento di IT US e che doveva considerarsi sciolta a norma dell'art. 2448, nn. 3 e 4, cod. civ.: faceva presente, al riguardo, che le assemblee convocate per i giorni 20 novembre 1995 e 9 febbraio 1996 erano andate deserte, nonostante la rilevanza degli argomenti posti all'ordine del giorno, con particolare riferimento alla necessità di provvedere ad aumento del capitale sociale, sceso a lire 18.935.070 rispetto all'originario capitale di Lire 78.000.000, di talché l'amministratore unico si era dimesso in data 1 marzo 1996, proprio a causa del mancato funzionamento dell'assemblea e della grave situazione economica della società.
Il Presidente del Tribunale, con decreto del 23 dicembre 1996, nominava liquidatore l'avv. Federica Bilanzuoli, ritenendo la sussistenza dei presupposti di legge per l'accoglimento della domanda. Avverso tale provvedimento DA PO ha proposto ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. con un unico motivo. Resiste il US con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 738 e 101 c.p.c. 2448, 1 comma, n. 3 e 2450 c.c., la ricorrente deduce che il presidente del tribunale può nominare il liquidatore solo quando sia pacifica l'esistenza di una causa di scioglimento della società, di talché il provvedimento, rientrando nell'ambito della volontaria giurisdizione, è insuscettibile di reclamo e/o di impugnazione: nel caso di controversia sulla causa si scioglimento della società, invece, il presidente non ha alcun potere di emettere il provvedimento ex art. 2450, 3 comma, cod. civ., e, ove lo adotti, l'atto medesimo assume natura sostanziale di sentenza, sì da consentirne l'impugnazione mediante ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. Nel caso di specie, il presidente del Tribunale avrebbe dovuto accertare se tra i soci fosse incontroversa l'esistenza di una causa di scioglimento della società, disponendo, a tal fine, la convocazione delle parti, tanto più che dagli atti non emergeva il consenso dei soci al riguardo:
ciò non ha fatto, in violazione del principio del contraddittorio e, quindi, del diritto di difesa costituzionalmente garantito. Il controricorrente ha pregiudizialmente eccepito l'inammissibilità del ricorso, in quanto proposto, ai sensi dell'art. 111 Cost., avverso provvedimento di volontaria giurisdizione: l'eccezione, tuttavia,è priva di fondamento, il ricorso dovendo ritenersi ammissibile.
L'art. 2450, 3 comma, cod. civ. stabilisce che, nel caso previsto dal n. 3