Cass. civ., SS.UU., sentenza 31/12/2021, n. 42090

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 31/12/2021, n. 42090
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 42090
Data del deposito : 31 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

unciato la seguente SENTENZA sul ricorso 12414-2021 proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA PROCURA GENERALE DELLA CORTE DI CASSAZIONE;

- ricorrente -

contro

S D, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

AURELIA

325, presso lo studio dell'avvocato F M A, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato P R;
- ricorrente successivo -

contro

O DEGLI AVVOCATI DI ROMA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CASSIODORO

1/A, presso lo studio dell'avvocato G C, che lo rappresenta e difende;
- resistente - avverso la sentenza n. 65/2021 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 31/03/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/10/2021 dal Consigliere D S;
lette le conclusioni scritte dell'Avvocato Generale F S, il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso, vogliano annullare la sentenza n. 65/21 del 21/1/2021 con rinvio al Consiglio Nazionale Forense. Ric. 2021 n. 12414 sez. SU - ud. 19-10-2021 -2-

FATTI DI CAUSA

Il CDD di Roma applicò all'avv. D S la sanzione della radiazione in relazione ad una duplice articolata incolpazione disciplinare correlata al fatto di aver carpito la fiducia dei fratelli A ed XXX (presentandosi falsamente agli stessi come avvocato e prospettando loro la possibilità di effettuare un vantaggioso acquisto all'asta) e di essersi fatto consegnare la somma complessiva di 355.170,00 euro, senza che a ciò fosse seguita né la partecipazione all'asta né la restituzione della somma versata. Provvedendo sull'impugnazione dello S, il C.N.F. ha confermato l'accertamento della responsabilità, ritenendo tuttavia «che la complessiva valutazione dei fatti, avuto anche riguardo alla riconosciuta incertezza circa l'avvenuta spendita del titolo di avvocato da parte dell'avv. S nei riguardi delle parti esponenti, come fattualmente contestata, nonché al comportamento dell'incolpato che ha dato prova di aver formulato proposta di restituzione integrale delle somme dovute, porti a ritenere più adeguata la sanzione della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per anni tre»;
in parziale accoglimento del ricorso, il C.N.F. ha pertanto applicato all'avv. S la sanzione della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per tre anni. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Corte di Cassazione;
un successivo ricorso, contenente richiesta incidentale di sospensione, è stato proposto dall'avv. S. Il P.M. ha depositato requisitoria scritta con cui ha insistito per l'accoglimento del proprio ricorso. Lo S ha depositato memoria. Anche l'Ordine degli Avvocati di Roma ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.. RAGIONI DELLA DECISIONE IL RICORSO DEL P.M.

1. Con l'unico motivo, il P.M. impugna la sentenza «per eccesso di potere»: richiamati i limiti del sindacato di legittimità sulle decisioni adottate dal C.N.F., segnala «la palese contraddittorietà della motivazione con la quale il CNF ha ritenuto più adeguata la sanzione della sospensione dall'esercizio professionale», giacché la valutazione espressa dalla sentenza «si pone in insanabile contraddizione con la gravità dei fatti accertati, secondo quanto dettagliatamente esposto alle pagine 10, 11 e 12, ed alla ritenuta irrilevanza della mancata spendita del titolo di avvocato nei confronti dei fratelli XXX»;
aggiunge che la decisione «presenta una ulteriore grave e non sanabile contraddizione nella parte in cui la mitigazione della sanzione viene fondata sul "comportamento dell'incolpato che ha dato prova di aver formulato proposta di restituzione integrale delle somme dovute"», rilevando -al riguardo- che l'affermazione non trova adeguato riscontro documentale e che «si fonda su una mera dichiarazione di volontà alla restituzione, mai concretizzatasi in effettivi atti ripristinatori»;
conclude che «la decisione assunta dal CNF non solo si appalesa illogica, ma perviene alla applicazione di una sanzione oggettivamente incongrua ed inadeguata se confrontata con il gravissimo pregiudizio patito dai fratelli XXX».
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