Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/01/2019, n. 00341

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/01/2019, n. 00341
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 00341
Data del deposito : 7 gennaio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: INGUSCI ANTONIO nato a MATERA il 18/04/1968 parte offesa nel procedimento

contro

MILELLA VITO MARINO avverso il decreto del 07/07/2017 del GIP TRIBUNALE di CASTROVILLARIudita la relazione svolta dal Presidente P D S;
lette le conclusioni del PG SIMONE PERELLI che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile MOTIVI DELLA DECISIONE I A, quale persona offesa, impugna a mezzo dei difensore il decreto di archiviazione emesso dal gip del Tribunale di Castrovillari il 7 luglio 2017 nel procedimento nato dalla sua denuncia per calunnia nei confronti di M V;
con un unico motivo deduce la violazione di legge con riferimento all'art. 409, comma 6, cod. proc. pen. Il procuratore generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso per la assenza di una procura in favore del difensore che ha sottoscritto l'atto. Il collegio, rilevata la incompletezza del fascicolo, ha disposto l'acquisizione degli atti mancanti, tra i quali la procura. il ricorso è fondato. Il decreto di archiviazione è del 10 luglio 2017: il gip, con riferimento alla contestazione di calunnia, afferma di condividere le argomentazioni espresse dal pubblico ministero nella richiesta di archiviazione, ovvero che la vicenda originaria non era affatto infondata;
inoltre, fa chiaro riferimento all'esservi un diverso procedimento sul falso che costituiva l'oggetto della calunnia denunciata da I. Risulta, però, che l'unica richiesta di archiviazione presente nel fascicolo è del 21 marzo 2016 ed il suo contenuto non corrisponde affatto a quello cui fa riferimento il gip: il pubblico ministero chiedeva l'archiviazione affermando che il reato oggetto di falsa denuncia era un falsò in scrittura privata per il quale non era stata presentata affatto querela. Quindi emerge con immediatezza che il provvedimento impugnato non è la decisione sulla richiesta del 21 marzo 2016. Va allora considerato che tra la richiesta di archiviazione e la decisione del gip passa oltre un anno in cui vi sono state ulteriori indagini e la decisione del giudice è chiaramente fondata sull'esito delle nuove indagini: - dopo la notifica della richiesta di archiviazione del 21 marzo 2016, il difensore si attivava facendo rilevare al PM che, contrariamente a quanto da lui ritenuto, era stata presentata la querela ed era iniziato un procedimento. - Il pubblico ministero, evidentemente, ne prendeva atto in quanto in data 13 settembre 2016 espressamente richiedeva la acquisizione di atti del procedimento di falso. - Poi vi è stata la archiviazione oggi impugnata, fondata sul "merito" della vicenda. - Il giudice, nel rispondere su di una istanza della difesa di riapertura delle indagini, ribadiva che l'unica richiesta di archiviazione era sempre quella originaria, che la parte aveva avuto regolare avviso e che non vi era stata opposizione. Su queste premesse, va osservato che, pur non dovendosi sindacare il contenuto del provvedimento, è palese come la richiesta di archiviazione originaria non abbia alcuna relazione con il decreto di archiviazione: quest'ultimo, difatti, richiama espressamente una richiesta che riguarda il merito della vicenda e non considera affatto la semplice questione formale della assenza di querela del reato oggetto della calunnia. Peraltro, a fondamento della richiesta di archiviazione vi era la assenza del procedimento penale per falso mentre la archiviazione è basata sulla esistenza di tale procedimento. Quindi, in realtà, il giudice decide, apparentemente senza alcuna richiesta formale del PM, sulle ragioni desunte dal nuovo materiale introdotto nel fascicolo. Del resto a quello che potrebbe essere il semplice dato formale (una richiesta di archiviazione c'era ed era quella del 21 marzo 2016 avverso la quale non vi era opposizione), va effettivamente contrapposto il fatto che dopo quella richiesta vi fu una prosecuzione (o meglio un inizio) delle indagini. In definitiva, risulta che la decisione di archiviazione non è fondata sulla richiesta del 21 marzo 2016 (di fatto implicitamente revocata con la prosecuzione delle indagini) e, quindi, o è riferita ad una richiesta "nuova" di cui la parte non ha avuto avviso o è stata adottata senza richiesta del PM. Entrambi i casi comportano l'annullamento senza rinvio del decreto con trasmissione degli atti al PM per l'ulteriore corso.
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