Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/01/2019, n. 00341

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/01/2019, n. 00341
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 00341
Data del deposito : 7 gennaio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: INGUSCI ANTONIO nato a MATERA il 18/04/1968 parte offesa nel procedimento

contro

MILELLA VITO MARINO avverso il decreto del 07/07/2017 del GIP TRIBUNALE di CASTROVILLARIudita la relazione svolta dal Presidente P D S;
lette le conclusioni del PG SIMONE PERELLI che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile MOTIVI DELLA DECISIONE I A, quale persona offesa, impugna a mezzo dei difensore il decreto di archiviazione emesso dal gip del Tribunale di Castrovillari il 7 luglio 2017 nel procedimento nato dalla sua denuncia per calunnia nei confronti di M V;
con un unico motivo deduce la violazione di legge con riferimento all'art. 409, comma 6, cod. proc. pen. Il procuratore generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso per la assenza di una procura in favore del difensore che ha sottoscritto l'atto. Il collegio, rilevata la incompletezza del fascicolo, ha disposto l'acquisizione degli atti mancanti, tra i quali la procura. il ricorso è fondato. Il decreto di archiviazione è del 10 luglio 2017: il gip, con riferimento alla contestazione di calunnia, afferma di condividere le argomentazioni espresse dal pubblico ministero nella richiesta di archiviazione, ovvero che la vicenda originaria non era affatto infondata;
inoltre, fa chiaro riferimento all'esservi un diverso procedimento sul
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi