Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/08/2020, n. 17702

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/08/2020, n. 17702
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17702
Data del deposito : 25 agosto 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

te SENTENZA sul ricorso 23593-2014 proposto da: CASSA NAZIONALE PREVIDENZA ASSISTENZA FORENSE, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA, l, presso lo studio dell'avvocato M D S, che la rappresenta e difende;
2020

- ricorrente -

426

contro

N L, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. A.

BADOERO

82, presso lo studio dell'avvocato M P D N, rappresentato e difeso dall'avvocato F C M;
- controrícorrente - nonchè

contro

EQUITALIA CENTRO SPA ;
- intimata - avverso la sentenza n. 67/2014 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 11/08/2014 R.G.N. 228/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/02/2020 dal Consigliere Dott. L C;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. P M che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato M D S.

FATTI DI CAUSA

Con sentenza depositata 1'11.8.2014, la Corte d'appello di Perugia ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato l'illegittimità della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense all'avv. L N per omessa comunicazione dei redditi professionali. La Corte territoriale, in particolare, ha ritenuto, sulla scorta delle sentenze nn. 9725 del 2000 e 13545 del 2008 di questa Corte di legittimità, che la Cassa non potesse irrogare alcuna sanzione senza previa contestazione dell'addebito, giusta il procedimento di cui alla legge n. 689/1981, e che nessuna rilevanza in contrario poteva avere l'avvenuta adozione, da parte sua, di una diversa regolamentazione della materia delle sanzioni, giusta il disposto dell'art. 4, comma 6-bis, d.l. n. 79/1997 (conv. con I. n. 140/1997), giacché tale disciplina di rango secondario non avrebbe potuto comunque derogare alla fonte normativa primaria di cui alla legge n. 689/1981, cit. Avverso tali statuizioni ha ricorso per cassazione la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, deducendo un unico e articolato motivo di censura, poi ulteriormente illustrato con memoria. L'avv. L N ha resistito con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo di censura, la Cassa ricorrente denuncia falsa applicazione dell'art. 2, d.lgs. n. 509/1994, dell'art. 4, comma 6-bis, d.l. n. 79/1997 (conv. con I. n. 140/1997), e dell'art. 1, comma 763,1. n. 296/2006, per avere la Corte di merito ritenuto l'inefficacia della normativa regolamentare da essa adottata nella parte in cui aveva escluso l'applicabilità della legge n. 689/1981 alla materia delle sanzioni: a suo avviso, infatti, l'ampia delegificazione intervenuta in favore degli enti gestori di forme di previdenza obbligatorie per ciò che concerne l'adozione dei provvedimenti utili a salvaguardare l'equilibrio di bilancio e, più specificamente, l'attribuzione ad essi della potestà di adottare «deliberazioni in materia di regime sanzionatorio», siccome previsto dall'art. 4, comma 6-bis, d.l. n. 79/1997, cit., deporrebbero in favore della possibilità di tali enti di derogare alla disciplina di cui alla legge n. 689/1981, che sarebbe pertanto ormai inapplicabile alla materia delle sanzioni da essa irrogate. Il motivo è infondato, ancorché la motivazione della sentenza vada corretta. E' senz'altro vero che, in conseguenza dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 509/1994, recante attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, I. n. 537/1993, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza (tra i quali la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense), si è verificata una sostanziale delegificazione
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