Cass. civ., sez. III, sentenza 10/02/2023, n. 04226

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 10/02/2023, n. 04226
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 04226
Data del deposito : 10 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

iato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 21758/2019R.G. proposto da BORTOLAZZI VOLGHER, elettivamente domiciliato in Roma, via Carlo Poma n. 4, presso lo studio dell’Avv. M B, dal quale, unitamente all’Avv. P L, è rappresentato e difeso –ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – UFFICIO DEL TERRITORIO DI REGGIO EMILIA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui ope legis domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 –controricorrente e ric orrente incidentale – nonché

contro

FEDLUC S.R.L. LANDINI LIDIA FONTANILI DOMENICA OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONEr.g. n. 21758/2019 Cons. est. R R FONTANILI ROBERTO SFORACCHI IVANA –intimati – Avverso la sentenza n. 1101/2019 della CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA, depositata il giorno 2aprile 2019. Udita la relazione svolta alla pubblica udienza tenuta il giorno 9 novembre 2022 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI. Lette le conclusioni motivate del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale G B N, formulate ai sensi e nei modi previsti dall’art. 23, comma 8 bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e successive modifiche, con le quali chiede l’accoglimento del primo motivodel ricorso principale, con assorbimento degli altri .

FATTI DI CAUSA

1. V B, acquirente da I L (con atto di compravendita del 18 gennaio 2001) di un immobile sito in Quattro Castella gravato da ipoteca iscritta (il 18 luglio 1990) in forza di ventuno pagherò cambiari emessi dal suo dante causa nonché da Domenica Fontanili, Roberto Fontanili e Ivana Sforacchi, propose opposizione ex art . 615 cod. proc. civ. avverso l’atto di precetto nei suoi confronti intimato (il 4 luglio 2006) - in base a nove di detti pagherò cambiari (con scadenze tra il 12 novembre 1994 e il 12 luglio 1995) -dalla Fedluc s.r.l., girataria dei titoli. Eccepì la prescrizione dell’azione cambiaria e l’inopponibilità della iscrizione ipotecaria, siccome inficiata da errore commesso dal Conservatore dei Registri Immobiliari nell’impiantare nella tavola alfabetica il nominativo del soggetto contro cui avveniva l’iscrizione. Resisté alla lite la Fedluc s.r.l., formulando, in via gradata e per l’ipotesi di accertata responsabilità del Conservatore dei RR.II., domanda di condanna al risarcimento dei danni nei confronti dell’Agenzia del Territorio, della quale chiese la chiamata in causa.r.g. n. 21758/2019 Cons. est. R R In tal guisa esteso il contraddittorio, si costituirono in lite I L e l’Agenzia del Territorio, mentre rimasero contumaci Domenica Fontanili, Roberto Fontanili e Ivana Sforacchi. L’adito Tribunale di Reggio Emilia accolse l’opposizione, ritenendo prescritta l’azione cambiaria ed altresì inopponibile al terzo acquirente l’iscrizione ipotecaria, dacché obiettivamente non conoscibile.

2. Sull’appello dispiegato dalla Fedluc s.r.l., la Corte d’appello di Bologna ha riformato la decisione di prime cure, respingendo la opposizione ed «ogni altra domanda formulata» in giudizio.

3. Ricorre per cassazione V B, articolando quattro motivi;
non svolgono attività processuale in grado di legittimità la Fedluc s.r.l., I L, Domenica Fontanili, Roberto Fontanili e Ivana Sforacchi.

4. All’esito della udienza del 5 aprile 2022 (trattata in camera di consiglio per mancata formulazione di richiesta di discussione orale), questa Corte, con ordinanza n. 19193/2022, pubblicata il 14 giugno 2022 ed in pari data comunicata, ha ordinato a parte ricorrente la rinnovazione della notificazione del ricorso – siccome originariamente eseguita in maniera nulla – nei confronti dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio del territorio di Reggio Emilia, da eseguirsi presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, assegnando per l’incombente termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento.
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