Cass. civ., SS.UU., ordinanza 20/06/2019, n. 16536

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 20/06/2019, n. 16536
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16536
Data del deposito : 20 giugno 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 12696-2017 proposto da: T L, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA S. TOMMASO D'

AQUINO

116, presso lo studio dell'avvocato S F, rappresentato e difeso dall'avvocato V S;

- ricorrente -

contro

PROCURATORE REGIONALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

BAIAMONTI

25;
- con troricorrente - nonchè

contro

PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI DELLA REGIONE SICILIA;

- intimato -

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 63784/17 della CORTE DEI CONTI - SEZIONE GIURISDIZIONALE DI P. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/06/2018 dal Consigliere A G;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale SERGIO DEL CORE, il quale conclude che va dichiarata la giurisdizione della Corte dei Conti.

FATTO E DIRITTO

Il Procuratore regionale della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, con atto notificato il 21 ottobre 2016, ha chiamato dinanzi a quel giudice speciale L T - nominato custode e amministratore giudiziario di varie società sequestrate, ai sensi degli artt. 321 cod. proc. pen. e 12 sexies della legge n. 356 del 1992, nel 1998 e nel 1999 dal Tribunale di Palermo nel procedimento penale a carico di P L S, società per la maggior parte poi confiscate in via definitiva, ai sensi degli artt. 240 cod. pen. e 12 sexies legge cit., contestualmente alla condanna del L S per concorso esterno in associazione mafiosa, allorché la Corte di cassazione nel 2008 rigettava il ricorso dell'imputato, sia in ordine alla sua condanna penale che alla confisca delle società - per ottenerne il risarcimento del danno erariale arrecato all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, in relazione a vari atti di mala gestio di cui si era reso responsabile. La citazione a giudizio faceva riferimento a due distinte poste di danno erariale: P.c. 2017 n. 12696 sez. SU - ud. 05-06-2018 -2- l'una, per euro 400.726, derivante dalla perdita irreversibile per l'erario delle indennità di occupazione degli immobili posseduti dalle società confiscate all'imprenditore mafioso e occupati da privati, nei confronti dei quali l'amministratore giudiziario non aveva richiesto il pagamento delle indennità di occupazione, facendone prescrivere il diritto a rivendicarla;
e l'altra, ritenuta equivalente alla precedente, "qualificata quale danno da disservizio derivante dalla perdita dell'utilità primaria del sequestro ex art. 12 sexies della legge n. 346 del 1992 (ma anche di prevenzione), cioè sottrarre il bene all'ambiente criminale di provenienza, perdita ancora più grave allorché il bene, pur diventando con la confisca definitivamente dell'Erario, continui ad essere trattato come se non fosse dello Stato, frustrando la finalità legale della confisca ex art. 12 sexies, e pregiudicando anche il procedimento legale di destinazione dei beni. L T propone ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, negando alla Corte dei conti la competenza giurisdizionale in ordine alla controversia sul rilievo della natura privata delle società confiscate e la conseguente non riconducibilità all'Erario del patrimonio sociale delle società confiscate;
e sul rilievo della insussistenza di un rapporto di servizio con l'Agenzia in capo ad esso Turchio custode-amministratore, per non essere stati confiscati gli immobili di cui si contesta la perdita dell'indennità di disoccupazione (perché erano state invece confiscate le società che possedevano quegli immobili), e per non potere perciò formare oggetto di destinazione. Sotto il primo profilo, assume, il danno prospettato "per la mancata riscossione da parte di esso ricorrente delle indennità di occupazione delle unità immobiliari costituenti il patrimonio delle società le cui sole partecipazioni sociali sono state confiscate non implicherebbe alcun danno erariale, bensì un danno eventualmente Ric. 2017 n. 12696 sez. SU - ud. 05-06-2018 -3- sofferto da un soggetto privato (le società), riferibile ad immobili appartenenti soltanto a tale soggetto, e non certo al socio pubblico il quale è unicamente titolare delle rispettive quote di partecipazione. Sotto il secondo profilo, sostiene l'istante, non avrebbe pregio la tesi, che radicherebbe la giurisdizione contabile, secondo cui i beni immobili delle società confiscate sarebbero entrate a far parte del patrimonio erariale per essere destinati secondo le previsioni di legge e che esso ricorrente sarebbe stato inserito funzionalmente anche nel procedimento di gestione e destinazione dei beni irrevocabilmente confiscati, e in conseguenza avrebbe instaurato un rapporto di servizio con la P.A. titolare dei beni confiscati: i beni immobili, in quanto non confiscati, infatti, non potrebero formare oggetto di destinazione ai sensi dell'art. 47 del d.lgs. n. 159 del 2011, con la conseguenza che esso ricorrente "non può intendersi oggettivamente inserito nel procedimento di destinazione dei beni immobili proprio perché questi ultimi, non essendo confiscati, non possono essere destinati;
con l'ulteriore effetto che alcun rapporto di servizio in relazione e-immobili, non confiscati, delle diverse società è mai intercorso con la P.A." Il Procuratore regionale ha replicato con controricorso;
il ricorrente ha depositato memoria e documenti. La giurisdizione sulla controversia appartiene alla Corte dei conti. Nell'impostazione dell'istanza di dichiarazione preventiva di difetto di giurisdizione del giudice speciale, infatti, non è dato ravvisare una radicale contestazione dell'appartenenza del giudizio di responsabilità contabile amministrativa del custode e amministrazione di beni confiscati dallo Stato alla sfera giurisdizionale propria del giudice contabile, perché, piuttosto, muovendo dal pacifico presupposto di detta appartenenza, si assume che il giudice contabile nella specie non sarebbe dotato di giurisdizione in concreto, avendo il Ric. 2017 n. 12696 sez. SU - ud. 05-06-2018 -4- sequestro e poi la confisca interessato beni, le quote di società, diversi da quelli, immobili di pertinenza delle società, asseritamente oggetto di atti di mala gestio. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, "la giurisdizione si determina in base alla domanda e, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il petitum sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione" (Cass., sez. un., 31 luglio 2018, n. 20350, 16 maggio 2008, n. 12379). In sede di regolamento preventivo - come osserva II Procuratore generale - l'oggetto del giudizio è quindi limitato alla determinazione del giudice investito della competenza giurisdizionale a decidere il merito della controversia in relazione al petitum sostanziale - e cioè ai fatti costitutivi della pretesa contabile -, e nel caso in esame "il merito della causa pendente davanti alla Corte dei conti riguarda la fondatezza o meno del diritto risarcitorio da responsabilità amministrativa-contabile e per danno erariale, vale a dire materia riservata alla cognizione esclusiva di quel consesso". A radicare la giurisdizione della Corte dei conti (Cass., sez. un., 25 maggio 1999, n. 294, anche in motivazione) è necessario e sufficiente che il pubblico interesse, per la tutela del quale il Procuratore regionale si fa promotore, caratterizzi la sua azione sotto i profili inerenti: a) alla addebitabilità di un comportamento commissivo od omissivo posto in essere, in violazione dei doveri di ufficio, da un soggetto legato all'ente da un rapporto di impiego o servizio anche di fatto, b) alla produzione di un nocumento Ric. 2017 n. 12696 sez. SU - ud. 05-06-2018 -5- patrimoniale, effettivo e valutabile in termini economici, subito dalla pubblica amministrazione;
c) al collegamento causale fra condotta antidoverosa e evento dannoso. Quando la contestazione dell'addebito assolva alla indicazione di siffatti connotati e l'oggetto del processo sia da essi caratterizzato, la Corte dei conti è legittimamente investita dei poteri cognitivi e sindacatori ad essa attribuiti dall'ordinamento (art. 103 Cost.), nell'esercizio dei quali spetta a quell'organo di giustizia giudicare se nella fattispecie sussistano o meno, in concreto, tutti i requisiti di legge per addivenire a una pronuncia di condanna per responsabilità amministrati- patrimoniale. Nella specie, le considerazioni riguardanti il requisito del danno patrimoniale risarcibile costituiscono elementi riservati all'esame del giudice competente per il merito, che non possono essere preventivamente vagliati in sede di regolamento di giurisdizione, e così l'eventuale riconoscimento della irrisarcibilità in concreto o dei limiti di risarcibilità di un pregiudizio. La domanda risarcitoria, nella specie, si basa sul presupposto - esattamente individuato nelle conclusioni dal Procuratore generale - che il socio L S, "titolare della totalità delle quote societarie confiscate, disponeva anche indirettamente e come cosa propria, dell'intero patrimonio sociale, di guisa che i beni che ne facevano parte, cui era ed è impressa la destinazione a creare valore, contribuivano o avrebbero dovuto contribuire, per la loro intrinseca redditività a costituire il risultato utile all'impresa societaria che, prima della misura segregativa, entrava nella esclusiva disponibilità del soggetto indiziato di appartenere al sodalizio mafioso e, successivamente, a seguito di confisca dell'intero capitale sociale, in quella dello Stato". In base al criterio del petitum sostanziale, che privilegia la causa petendi dedotta in giudizio, così come in astratto configurata Ric. 2017 n. 12696 sez. SU - ud. 05-06-2018 -6- dall'ordinamento e in relazione al bene richiesto, l'azione proposta è effettivamente intesa all'accertamento di un danno erariale conseguito ad atti di mala gestio dell'amministratore giudiziario di beni sottoposti a sequestro e poi confiscati, e la relativa controversia è compresa nella giurisdizione della Corte dei conti.
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