Cass. civ., SS.UU., ordinanza 20/06/2019, n. 16536

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 20/06/2019, n. 16536
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16536
Data del deposito : 20 giugno 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 12696-2017 proposto da: T L, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA S. TOMMASO D'

AQUINO

116, presso lo studio dell'avvocato S F, rappresentato e difeso dall'avvocato V S;

- ricorrente -

contro

PROCURATORE REGIONALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

BAIAMONTI

25;
- con troricorrente - nonchè

contro

PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI DELLA REGIONE SICILIA;

- intimato -

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 63784/17 della CORTE DEI CONTI - SEZIONE GIURISDIZIONALE DI P. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/06/2018 dal Consigliere A G;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale SERGIO DEL CORE, il quale conclude che va dichiarata la giurisdizione della Corte dei Conti.

FATTO E DIRITTO

Il Procuratore regionale della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, con atto notificato il 21 ottobre 2016, ha chiamato dinanzi a quel giudice speciale L T - nominato custode e amministratore giudiziario di varie società sequestrate, ai sensi degli artt. 321 cod. proc. pen. e 12 sexies della legge n. 356 del 1992, nel 1998 e nel 1999 dal Tribunale di Palermo nel procedimento penale a carico di P L S, società per la maggior parte poi confiscate in via definitiva, ai sensi degli artt. 240 cod. pen. e 12 sexies legge cit., contestualmente alla condanna del L S per concorso esterno in associazione mafiosa, allorché la Corte di cassazione nel 2008 rigettava il ricorso dell'imputato, sia in ordine alla sua condanna penale che alla confisca delle società - per ottenerne il risarcimento del danno erariale arrecato all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, in relazione a vari atti di mala gestio di cui si era reso responsabile. La citazione a giudizio faceva riferimento a due distinte poste di danno erariale: P.c. 2017 n. 12696 sez. SU - ud. 05-06-2018 -2- l'una, per euro 400.726, derivante dalla perdita irreversibile per l'erario delle indennità di occupazione degli immobili posseduti dalle società confiscate all'imprenditore mafioso e occupati da privati, nei confronti dei quali l'amministratore giudiziario non aveva richiesto il pagamento delle indennità di occupazione, facendone prescrivere il diritto a rivendicarla;
e l'altra, ritenuta equivalente alla precedente, "qualificata quale danno da disservizio derivante dalla perdita dell'utilità primaria del sequestro ex art. 12 sexies della legge n. 346 del 1992 (ma anche di prevenzione), cioè sottrarre il bene all'ambiente criminale di provenienza, perdita ancora più grave allorché il bene, pur diventando con la confisca definitivamente dell'Erario, continui ad essere trattato come se non fosse dello Stato, frustrando la finalità legale della confisca ex art. 12 sexies, e pregiudicando anche il procedimento legale di destinazione dei beni. L T propone ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, negando alla Corte dei
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