Cass. civ., sez. III, sentenza 23/01/2023, n. 01935

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 23/01/2023, n. 01935
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 01935
Data del deposito : 23 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

o ingiuntivo emesso per l'importo di Euro 282.815.777 nei confronti del Mnardo quale fideiussore a seguito della revoca dell'apertura di credito concessa alla debitrice principale, dichiarata fallita.

5. Ha proposto ricorso per cassazione Riccardo Mnath sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso Purple SPV s.r.I.. e per essa Cerved Credit Management.

6. Si dà preliminarmente atto che per la decisione del presente ricorso, fissato per la trattazione in pubblica udienza, questa Corte ha proceduto in camera di consiglio, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8 -bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in combinato disposto con l'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 (che ne ha prorogato l'applicazione alla data del 31 dicembre 2022). Il Pubblico Ministero ha presentato le conclusioni scritte. Entrambe le parti hanno presentato memoria. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 292, 101 cod. proc. civ., 111, comma 2, Cost., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che la comparsa di intervento di Cerved Credit Management non è stata notificata all'odierno convenuto, contumace nel processo di appello, laddove invece, come affermato da Cass. n. 17328 del 2015, la comparsa di intervento del successore a titolo particolare nel diritto controverso deve essere notificata al convenuto contumace a pena di nullità della sentenza.

1.1. Il motivo è infondato. La censura è basata sul precedente di Cass. 17238 del 2015 la cui massimazione, riportata nel motivo, non rispecchia del tutto fedelmente il contenuto della motivazione. Si legge nella motivazione che «in effetti vi può essere incertezza se la comparsa di costituzione nel caso di specie (successione a titolo particolare nel diritto controverso) dev'essere essere notificata al convenuto contumace». Il Collegio optò poi nel senso della necessità della notifica, pena la nullità della sentenza, in considerazione della natura di atto di intervento nel processo del successore, dopo che si era verificata una causa di interruzione del processo per morte del procuratore della dante causa (interruzione non dichiarata), in considerazione dell'argomento che quando vi è riassunzione del processo promossa da una parte prima dell'evento interruttivo non presente in giudizio il relativo atto va notificato al contumace. Il precedente in considerazione ha una portata del tutto particolare e non significativa nell'ambito della giurisprudenza di questa Corte. L'orientamento di legittimità è infatti nel senso che la comparsa con cui si costituisce volontariamente in causa, ai fini della prosecuzione del processo, il successore universale della parte costituita deceduta nelle more del giudizio non rientra fra gli atti per i quali l'art. 292 cod. proc. civ. prescrive, con elencazione tassativa, la notificazione personale al contumace, atteso che, subentrando il successore universale nella stessa posizione processuale del proprio autore, nessuna lesione del diritto e della garanzia del contraddittorio deriva al contumace medesimo dalla omessa notifica di detto intervento (Cass. n. 6159 del 1992, n. 5057 del 2003;
da ultimo in tema di riassunzione dopo la sospensione del processo Cass. n. 26800 del 2022). Al riguardo non vi è alcuna differenza fra la posizione del successore universale e quella del successore a titolo particolare posto che il mutamento soggettivo non incide sul rapporto dedotto in giudizio che resta il medesimo, al punto che l'alienante, nei cui confronti continua il processo salvo il caso dell'estromissione, assume la veste di sostituto processuale del successore a titolo particolare. Va pertanto data continuità, nell'ambito della successione a titolo particolare, all'indirizzo di questa Corte formatosi con riferimento al successore universale. In conclusione, va enunciato il seguente principio di diritto: "la comparsa con cui interviene volontariamente nel processo il successore a titolo particolare nel diritto controverso non rientra fra gli atti per i quali l'art. 292 cod. proc. civ. prescrive, con elencazione tassativa, la notificazione personale al contumace, atteso che, subentrando il successore nella stessa posizione processuale del proprio dante causa, nessuna lesione del diritto e della garanzia del contraddittorio deriva al contumace medesimo dalla omessa notifica di detto intervento".
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