Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/09/2004, n. 18114

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Massime2

In tema di IRPEF, la domanda di rimborso della ritenuta operata dall'ENPAS sull'indennità di buonuscita corrisposta al dipendente statale collocato a riposo è soggetta al termine di decadenza di cui all'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - vertendosi in tema di "versamento diretto" e non di "ritenuta diretta" -, ove si tratti di indennità liquidata anteriormente all'1 gennaio 1980, mentre, in caso di liquidazione effettuata a decorrere da detta data e di giudizio pendente relativamente alla richiesta di detassazione, la decadenza è esclusa dal combinato disposto degli artt. 4 e 5 della legge 26 settembre 1985, n. 482, che prevedono l'operatività dei nuovi criteri di tassazione "in ogni caso", su semplice istanza dell'interessato.

In tema di IRPEF, la domanda di rimborso della ritenuta operata dall'ENPAS sull'indennita' di buonuscita corrisposta al dipendente statale collocato a riposo e' soggetta al termine di decadenza di cui all'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - vertendosi in tema di "versamento diretto" e non di "ritenuta diretta" -, ove si tratti di indennita' liquidata anteriormente all'1 gennaio 1980, mentre, in caso di liquidazione effettuata a decorrere da detta data e di giudizio pendente relativamente alla richiesta di detassazione, la decadenza e' esclusa dal combinato disposto degli artt. 4 e 5 della legge 26 settembre 1985, n. 482, che prevedono l'operativita' dei nuovi criteri di tassazione "in ogni caso", su semplice istanza dell'interessato. *Massima tratta dal CED della Cassazione.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/09/2004, n. 18114
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18114
Data del deposito : 8 settembre 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SACCUCCI Bruno - Presidente -
Dott. AMARI Eugenio - Consigliere -
Dott. FICO Nino - rel. Consigliere -
Dott. BIELLI Stefano - Consigliere -
Dott. BOTTA Raffaele - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;

- ricorrente -

contro
ON UA;

- intimato -

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Napoli, sez. 33, n. 148/33/98, del 24 novembre 1998, depositata il 3 marzo 1999, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 7 giugno 2004 dal relatore Cons. Raffaele Botta;

Udito l'avv. Criscuoli per l'Avvocatura Generale dello Stato;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Sorrentino Federico, che ha concluso per l'inammissibilità e, in subordine, per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso presentato l'8 gennaio 1992, il sig. UA ON impugnava innanzi alla Commissione Tributaria di Primo Grado di Napoli il silenzio rifiuto opposto dall'Intendenza di Finanza di Napoli all'istanza con la quale il contribuente aveva chiesto, alla luce delle disposizioni di cui alla L. n. 482/1985, la riliquidazione dell'IRPEF sull'"indennità di buonuscita" corrispostagli dall'ENPAS nell'anno 1978. La Commissione adita, con sentenza n. E. 56/01/95 del 2 ottobre 1995, depositata l'il dicembre 1995, accoglieva il ricorso. La decisione era confermata dalla Commissione Tributaria Regionale di Napoli, la quale con la sentenza in epigrafe, rigettava l'appello dell'Ufficio. Avverso tale sentenza, con atto notificato il 18 aprile 2000, il Ministero delle Finanze propone ricorso per Cassazione con unico motivo. Il contribuente non si e costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso, il Ministero delle Finanze denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 37 e 38, D.P.R. n. 602/1973, degli artt. 4 e 5,