Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/03/2023, n. 13060
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MONGHESE NATALINO nato a ROMA il 25/12/1964 avverso l'ordinanza del 06/10/2022 del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;
lette/sentite le conclusioni del PG GIULIO ROMANO, che conclude per il rigetto udito il difensore E' presente per la pratica forense la praticante CANAFOGLIA CAMILLA foro ROMA E' presente l'avvocato ANDO' BRUNO del foro di MESSINA in difesa di: MONGHESE NATALINO anche per l'avv PERRONI GIORGIO con delega orale Il difensore presente chiede raccoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale del Riesame di Roma, con ordinanza resa a seguito dell'udienza in data 6 ottobre 2022, in sede di rinvio da annullamento di altra precedente ordinanza da parte della Terza sezione penale della Corte di cassazione, ha confermato il decreto di sequestro preventivo a fini di confisca emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri in data 4 novembre 2021 a carico di N M ed avente ad oggetto somme di denaro e beni mobili e immobili, in relazione ad alcune ipotesi di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti (art. 2, D.Lgs. n. 74 del 2000), addebitate al M ai capi 9, 10, 11, 12,13,14 della rubrica provvisoria, nella sua qualità di amministratore di fatto della società Gruppo SD s.r.I., in concorso con Verdiana M quanto ai capi 9, 10, 11 e 12, e con Ferrari Federica quanto ai capi 13 e 14. 1.1. Il sequestro era stato disposto, in estrema sintesi, nell'assunto che i rapporti tra la società facente capo all'odierno ricorrente ed altre società emittenti le fatture che si assumono false fossero finalizzati essenzialmente ad esternalizzare i costi del lavoro, nel senso che le predette società emittenti - prive di una struttura organizzativa e che non effettuavano i versamenti di imposta - dovevano ritenersi costituite solo "sulla carta", onde conseguire un risparmio di imposte (sia IVA che IRAP) che altrimenti sarebbero state dovute dalla Gruppo SD (già SD Trasporti), e dunque a fini di evasione delle predette imposte. Il gruppo societario derivava in realtà da un contratto di rete stipulato dalla medesima società con altre società cooperative che si assumevano create ad hoc. La tesi posta a fondamento del provvedimento di sequestro emesso dal GIP di Velletri era che le società emittenti le fatture riferite ad operazioni inesistenti fossero eterodirette in quanto, in realtà, totalmente prive di autonomia gestionale rispetto alla capogruppo;
e lo schema nel quale esse si inquadravano era finalizzato, sostanzialmente, a consentire alla Gruppo SD di sottrarsi al pagamento di imposte attraverso l'emissione delle fatture di cui sopra.
1.2. La sentenza rescindente della Terza Sezione penale di questa Corte ha ravvisato, nel precedente provvedimento del Tribunale del Riesame (quello emesso il 1 dicembre 2021), gli estremi della motivazione apparente - denunciabile, come noto, ex art. 325, comma 1, cod. proc. pen., in quanto ascrivibile alla violazione di legge processuale - in relazione al percorso argomentativo riguardante il fumus commissi delicti della fattispecie criminosa contestata, che secondo la Corte di legittimità si era basato esclusivamente sulla eterodirezione delle società emittenti da parte della società capogruppo: dato, questo, che non dimostra di per sé la natura di schermo fittizio dell'ente e non fornisce prova che le fatture emesse dalle predette società cooperative sarebbero riferite ad operazioni oggettivamente o anche solo soggettivamente inesistenti. Restavano ovviamente assorbite, nella decisione di annullamento emessa dalla Corte regolatrice, le questioni afferenti il periculum in mora.
1.3. In sede di rinvio, il Tribunale del Riesame ha confermato la decisione adottata con l'ordinanza annullata, descrivendo (pp. 4 - 9 dell'ordinanza da ultimo emessa) le risultanze degli accertamenti effettuati in sede d'indagine in ordine alla vita e all'attività delle società emittenti (AP Consulting, Consorzio Pulizie Unigamma - soggetto, quest'ultimo, sostanzialmente interposto, amministrato di fatto da N M e rappresentato dalla sua collaboratrice F F -, Sirma soc. coop., Star soc. coop., _lobo Service soc. coop., Team Work soc. coop.) ed illustrando gli elementi investigativi (ricavati, tra l'altro, dalla CNR dell'Agenzia delle Entrate in data 14 febbraio 2020;
dalla relazione della Guardia di Finanza del 16 luglio 2020;
dalle dichiarazioni rese da A P, legale rappresentante della Job Service, e - in misura ridotta - da M A, legale rappresentante delle cooperative Sirma e Star;
nonché da alcune intercettazioni di conversazioni) che, in estrema sintesi, confermerebbero la preordinazione del sistema sotteso alla costituzione di dette società, che il Tribunale capitolino ha ritenuto essere destinate all'emissione di fatture per operazioni inesistenti per conto della capogruppo, avendo a capo soggetti prestanome sotto la stretta direzione e il controllo dei vertici della Gruppo GS, il cui amministratore di fatto N M era depositarlo delle scritture contabili delle predette società. Sono state disattese le deduzioni difensive, così come la consulenza allegata ai motivi di riesame, essendosi ritenuto non decisivo, e fondato esclusivamente su dati formali, l'assunto secondo il quale alcune società del gruppo avrebbero avuto una loro operatività reale, avrebbero svolto talune attività ed avrebbero adempiuto agli obblighi dichiarativi. Infine, quanto al periculum in mora, il Tribunale, richiamati alcuni arresti giurisprudenziali a proposito della natura e delle finalità del sequestro disposto nel caso di specie, ha evidenziato che il pericolo di dispersione ravvisato dal GIP riguardava alcune operazioni di vendita di beni patrimoniali del gruppo (cessione delle partecipazioni nella Gruppo SD, con nomina di un amministratore mero prestanome, riguardo alla quale nulla risulta documentato in termini di corrispettivo, né da tale avvicendamento risultava seguita l'uscita dei M e di Ferrari Federica dalla compagine societaria);
secondo il Tribunale gli elementi di pericolo risultavano inoltre confermati, tra l'altro, dalle modeste consistenze finanziarie della Tecnosystem (società operante in tutt'altro settore merceologico ed avente un fatturato di poco più di 13.000 euro), della Gruppo SD (meno di 5000 euro su conto corrente bancario) e di
lette/sentite le conclusioni del PG GIULIO ROMANO, che conclude per il rigetto udito il difensore E' presente per la pratica forense la praticante CANAFOGLIA CAMILLA foro ROMA E' presente l'avvocato ANDO' BRUNO del foro di MESSINA in difesa di: MONGHESE NATALINO anche per l'avv PERRONI GIORGIO con delega orale Il difensore presente chiede raccoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale del Riesame di Roma, con ordinanza resa a seguito dell'udienza in data 6 ottobre 2022, in sede di rinvio da annullamento di altra precedente ordinanza da parte della Terza sezione penale della Corte di cassazione, ha confermato il decreto di sequestro preventivo a fini di confisca emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri in data 4 novembre 2021 a carico di N M ed avente ad oggetto somme di denaro e beni mobili e immobili, in relazione ad alcune ipotesi di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti (art. 2, D.Lgs. n. 74 del 2000), addebitate al M ai capi 9, 10, 11, 12,13,14 della rubrica provvisoria, nella sua qualità di amministratore di fatto della società Gruppo SD s.r.I., in concorso con Verdiana M quanto ai capi 9, 10, 11 e 12, e con Ferrari Federica quanto ai capi 13 e 14. 1.1. Il sequestro era stato disposto, in estrema sintesi, nell'assunto che i rapporti tra la società facente capo all'odierno ricorrente ed altre società emittenti le fatture che si assumono false fossero finalizzati essenzialmente ad esternalizzare i costi del lavoro, nel senso che le predette società emittenti - prive di una struttura organizzativa e che non effettuavano i versamenti di imposta - dovevano ritenersi costituite solo "sulla carta", onde conseguire un risparmio di imposte (sia IVA che IRAP) che altrimenti sarebbero state dovute dalla Gruppo SD (già SD Trasporti), e dunque a fini di evasione delle predette imposte. Il gruppo societario derivava in realtà da un contratto di rete stipulato dalla medesima società con altre società cooperative che si assumevano create ad hoc. La tesi posta a fondamento del provvedimento di sequestro emesso dal GIP di Velletri era che le società emittenti le fatture riferite ad operazioni inesistenti fossero eterodirette in quanto, in realtà, totalmente prive di autonomia gestionale rispetto alla capogruppo;
e lo schema nel quale esse si inquadravano era finalizzato, sostanzialmente, a consentire alla Gruppo SD di sottrarsi al pagamento di imposte attraverso l'emissione delle fatture di cui sopra.
1.2. La sentenza rescindente della Terza Sezione penale di questa Corte ha ravvisato, nel precedente provvedimento del Tribunale del Riesame (quello emesso il 1 dicembre 2021), gli estremi della motivazione apparente - denunciabile, come noto, ex art. 325, comma 1, cod. proc. pen., in quanto ascrivibile alla violazione di legge processuale - in relazione al percorso argomentativo riguardante il fumus commissi delicti della fattispecie criminosa contestata, che secondo la Corte di legittimità si era basato esclusivamente sulla eterodirezione delle società emittenti da parte della società capogruppo: dato, questo, che non dimostra di per sé la natura di schermo fittizio dell'ente e non fornisce prova che le fatture emesse dalle predette società cooperative sarebbero riferite ad operazioni oggettivamente o anche solo soggettivamente inesistenti. Restavano ovviamente assorbite, nella decisione di annullamento emessa dalla Corte regolatrice, le questioni afferenti il periculum in mora.
1.3. In sede di rinvio, il Tribunale del Riesame ha confermato la decisione adottata con l'ordinanza annullata, descrivendo (pp. 4 - 9 dell'ordinanza da ultimo emessa) le risultanze degli accertamenti effettuati in sede d'indagine in ordine alla vita e all'attività delle società emittenti (AP Consulting, Consorzio Pulizie Unigamma - soggetto, quest'ultimo, sostanzialmente interposto, amministrato di fatto da N M e rappresentato dalla sua collaboratrice F F -, Sirma soc. coop., Star soc. coop., _lobo Service soc. coop., Team Work soc. coop.) ed illustrando gli elementi investigativi (ricavati, tra l'altro, dalla CNR dell'Agenzia delle Entrate in data 14 febbraio 2020;
dalla relazione della Guardia di Finanza del 16 luglio 2020;
dalle dichiarazioni rese da A P, legale rappresentante della Job Service, e - in misura ridotta - da M A, legale rappresentante delle cooperative Sirma e Star;
nonché da alcune intercettazioni di conversazioni) che, in estrema sintesi, confermerebbero la preordinazione del sistema sotteso alla costituzione di dette società, che il Tribunale capitolino ha ritenuto essere destinate all'emissione di fatture per operazioni inesistenti per conto della capogruppo, avendo a capo soggetti prestanome sotto la stretta direzione e il controllo dei vertici della Gruppo GS, il cui amministratore di fatto N M era depositarlo delle scritture contabili delle predette società. Sono state disattese le deduzioni difensive, così come la consulenza allegata ai motivi di riesame, essendosi ritenuto non decisivo, e fondato esclusivamente su dati formali, l'assunto secondo il quale alcune società del gruppo avrebbero avuto una loro operatività reale, avrebbero svolto talune attività ed avrebbero adempiuto agli obblighi dichiarativi. Infine, quanto al periculum in mora, il Tribunale, richiamati alcuni arresti giurisprudenziali a proposito della natura e delle finalità del sequestro disposto nel caso di specie, ha evidenziato che il pericolo di dispersione ravvisato dal GIP riguardava alcune operazioni di vendita di beni patrimoniali del gruppo (cessione delle partecipazioni nella Gruppo SD, con nomina di un amministratore mero prestanome, riguardo alla quale nulla risulta documentato in termini di corrispettivo, né da tale avvicendamento risultava seguita l'uscita dei M e di Ferrari Federica dalla compagine societaria);
secondo il Tribunale gli elementi di pericolo risultavano inoltre confermati, tra l'altro, dalle modeste consistenze finanziarie della Tecnosystem (società operante in tutt'altro settore merceologico ed avente un fatturato di poco più di 13.000 euro), della Gruppo SD (meno di 5000 euro su conto corrente bancario) e di
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