Cass. civ., sez. I, sentenza 17/04/2015, n. 7914

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La relazione di stima richiesta dall'art. 2343 cod. civ. per il conferimento di beni in natura in una società di capitali non è necessaria qualora il loro trasferimento trovi causa in un atto di scissione parziale in favore di società personale, non rilevando, in siffatta ipotesi, l'esigenza, tutelata da quella norma, di verificare l'effettiva esistenza della garanzia del capitale sociale indicato nelle società di capitali destinatarie del predetto conferimento; in tal caso, pertanto, è sufficiente l'allegazione di una situazione patrimoniale delle società partecipanti all'operazione redatta dagli amministratori nel rispetto delle norme sul bilancio di esercizio.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 17/04/2015, n. 7914
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7914
Data del deposito : 17 aprile 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C A - Presidente -
Dott. C M - Consigliere -
Dott. S A - rel. Consigliere -
Dott. D C C - Consigliere -
Dott. N L - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

S
sul ricorso 10918/2011 proposto da:
FALLIMENTO CLEANING S.R.L. (C.F. 03047570969), in persona del Curatore Dott.ssa L R, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE XXI APRILE

11, presso l'avvocato C M, rappresentato e difeso dall'avvocato D'

AMBRA

Vito, giusta procura a margine del ricorso;



- ricorrente -


contro
D P (c.f. DSSPMR45B20F704F), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.

PISANELLI

4, presso l'avvocato G G, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato G V, giusta procura a margine del controricorso;



- controricorrente -


avverso la sentenza n. 1985/2010 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 05/07/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/01/2015 dal Consigliere Dott. A S;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato V. D'AMBRA che si riporta;

udito, per il controricorrente, l'Avvocato M. CAMPA, con delega, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SALVATO

Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In accoglimento della azione instaurata L. Fall., ex art. 146, dalla Curatela del fallimento della Cleaning s.r.l. dinanzi al Tribunale di Monza che nel marzo 2004 aveva dichiarato il fallimento, il tribunale accertava la responsabilità di Dossi Piermario, già amministratore unico della società fallita, per inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale, in relazione alla operazione di scissione parziale tra la Cleaning s.r.l. e la società di nuova costituzione Brivio s.a.s., operazione approvata dalla assemblea dei soci il 29.6.2000 ed eseguita con atto del 13 dicembre 2000. Lo condannava pertanto a risarcire il danno causato, che liquidava in Euro 396.587,25 pari alla differenza tra il valore dei beni trasferiti indicato nel progetto di scissione (Euro 21.845,08) e quello effettivo (Euro 396.587,25) risultante da una perizia fatta eseguire dalla stessa Cleaning qualche tempo prima della operazione. Riteneva il Tribunale che l'operazione, sia pur formalmente regolare, avesse chiaramente lo scopo, effettivamente raggiunto, di depauperare il patrimonio sociale con la dismissione da parte della società fallita di una porzione di capannone industriale e di impianti, macchinari ed attrezzature - che restavano peraltro nella disponibilità dei soci, avendo le due società la medesima compagine sociale - senza alcuna contropartita per la società scissa, e quindi in pregiudizio dei suoi creditori, anteriori e successivi, non potendo, da un lato, ritenersi che la responsabilità dell'amministratore nei confronti di questi venisse meno in virtù della approvazione unanime della scissione da parte dei soci, ne' d'altro lato affermarsi che la responsabilità solidale della società beneficiaria per i debiti non soddisfatti della società scissa, prevista dall'art. 2504 decies c.c. (nel testo ratione temporis applicabile, anteriore alla riforma del 2003), potesse valere da sola ad elidere completamente l'intrinseca dannosità della operazione.
La Corte d'appello di Milano, investita del gravame proposto dal Dossi, cui resisteva la Curatela del Fallimento Cleaning s.r.l., in riforma della sentenza di primo grado rigettava la domanda proposta nei confronti dell'appellante.
Osservava la Corte distrettuale: a) che non vi era stata da parte dell'appellante alcuna illegittima sottovalutazione dei beni trasferiti alla beneficiaria, giacché la situazione patrimoniale allegata al progetto di scissione parziale era stata redatta -conformemente al dettato dell'art. 2501 ter c.c., vecchio testo - con l'osservanza delle norme sul bilancio di esercizio, in particolare dell'art. 2426 c.c., che prescrive l'iscrizione in bilancio delle immobilizzazioni al costo di acquisto;
b) che, dunque, in presenza di una operazione legittima quale quella in esame doveva escludersi che da essa potesse derivare una responsabilità patrimoniale, ne' d'altra parte vi era prova che essa, in concreto, fosse diretta a sottrarre i beni trasferiti alle azioni esecutive dei creditori della società scissa, i quali piuttosto ben avrebbero potuto, in base al disposto dell'art. 2504 decies c.c., aggredire i beni stessi, per il loro effettivo valore, anche dopo l'atto di scissione parziale, una volta rimasti insoddisfatti dal patrimonio residuo della Cleaning;
c) che, del resto, di eventuali iniziative infruttuose in tal senso - e quindi di un danno effettivamente subito dai creditori stessi- non vi era alcuna prova.
Avverso la sentenza d'appello, resa pubblica il 5 luglio 2010 e notificata il 2 marzo 2011, la Curatela del fallimento Cleaning s.r.l., con atto notificato il 21 aprile 2011, ha proposto ricorso per cassazione, cui resiste con controricorso il Dossi. MOTIVI DELLA DECISIONE


1. Il ricorso si basa su cinque motivi.

1.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 2391, 2392 e 2393 c.c.: il Dossi avrebbe omesso di agire con la diligenza professionale, la prudenza e la perizia richieste dalle sue funzioni, non avendo allegato al progetto di scissione la relazione di stima di cui all'art. 2343 c.c. e quindi - sottacendo in tal modo l'effettivo valore dei cespiti immobiliari trasferiti - attuato un atto di scissione parziale della Cleaning s.r.l. che, non comportando per la società stessa alcuna contropartita economica e patrimoniale del trasferimento immobiliare posto in essere, ne avrebbe provocato il fraudolento depauperamento patrimoniale in danno ai creditori della società stessa e a vantaggio della società beneficiaria, partecipata peraltro anche dal Dossi, con conseguente violazione anche del divieto di agire in conflitto di interessi.

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