Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 24/03/2021, n. 08235

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 24/03/2021, n. 08235
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 08235
Data del deposito : 24 marzo 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11386/2016 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elett.te domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende, ope legis;

- ricorrente -

contro

L A, rapp.to e difeso dall'avv. M B, con cui elett.te domicilia in Roma, alla via Malpighi n. 12/a presso lo studio dell'avv. F F, come da procura speciale in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 4576/29/15 della Commissione Tributaria della Sicilia, depositata il 3/11/2015, notificata a mezzo PEC;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 novembre 2020 dalla dott.ssa Milena d'Oriano;

RITENUTO CHE:

1. con sentenza n. 4576/29/15, depositata il 3 novembre 2015, notificata a mezzo PEC in data 17 dicembre 2015, la Commissione Tributaria della Sicilia rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 149/2/11 della Commissione Tributaria di Trapani, con condanna al pagamento delle spese di lite;

2. il giudizio aveva ad oggetto l'impugnazione del rigetto da parte dell'Agenzia del Territorio di Trapani del reclamo proposto da L A avverso il frazionamento di una precedente particella, posta in una zona di demarcazione tra la sua proprietà privata e la contigua fascia di demanio marittimo, da cui era conseguita per la nuova particella l'entrata in conservazione degli archivi catastali per il Comune di Campobello di Mazara;

3. la CTP, ritenuta la propria giurisdizione, aveva accolto il ricorso;
la CTR aveva confermato la decisione di primo grado rilevando che il giudizio, avendo ad oggetto una questione relativa alla delimitazione ed estensione del classamento dei terreni, e non l'accertamento della proprietà privata o demaniale della zona, su cui tra l'altro era già intervenuto un giudicato, rientrava nella giurisdizione del giudice tributario, né vi era necessità di una integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente che non aveva alcuna competenza in materia;

4. avverso la sentenza di appello, l'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, notificato a mezzo PEC il 5 luglio 2016, affidato a tre motivi;
il contribuente resisteva con controricorso e depositata memoria ex art. 380 bis c.p.c.
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