Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/03/2021, n. 06916

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/03/2021, n. 06916
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 06916
Data del deposito : 11 marzo 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso 7793-2019 proposto da: NEL S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAllALE CLODIO, 22, presso lo studio dell'avvocato G M, che la rappresenta e difende;

- ricorrente -

2020

contro

M M, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO, 271, presso lo studio dell'avvocato M P, rappresentato e difeso dagli avvocati VZO CARIDI, M C;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1992/2018 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 28/12/2018 R.G.N. 842/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/11/2020 dal Consigliere Dott. D B;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. P M, che ha concluso per l'inammissibilità. udito l'Avvocato G M;
udito l'Avvocato VZO CARIDI e M P. RG 7793/2019

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza n 1992/2018, in accoglimento del reclamo proposto da M M, ha annullato il licenziamento intimato in data 25.2.2015 dalla società Nobel s.r.l. per giustificato motivo oggettivo e ha ordinato alla società di reintegrare il reclamante in mansioni equivalenti a quelle della sua qualifica, oltre a condannare la società al risarcimento del danno pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, accessori e contributi previdenziali e assistenziali.

2. M M, geometra della società, era stato licenziato a seguito della chiusura del cantiere edìle di Pescara sul quale stava lavorando. Secondo il giudice di primo grado, la chiusura del cantiere nel febbraio 2015 aveva comportato la soppressione del posto di lavoro del ricorrente, così come di tutti gli altri dipendenti che vi erano addetti, in quanto il completamento dei residui lavori era stato affidato in subappalto ad un'altra società;
inoltre, non vi era possibilità di una ricollocazione del ricorrente, come desumibile dalla grave situazione di crisi che aveva condotto la società al concordato preventivo e alla progressiva chiusura di altri cantieri.

3. La Corte di appello, ribaltando tale giudizio, ha osservato, in sintesi: - che la chiusura del cantiere avrebbe potuto integrare una ragione di ordine organizzativo o produttivo solo se il ricorrente fosse stato assunto per essere impiegato esclusivamente in quel determinato cantiere, mentre nel caso in esame il ricorrente era stato assunto per far parte dell'organico permanente dell'impresa, per cui solo l'eventuale abolizione della sua postazione lavorativa con modifica dell'organico avrebbe potuto giustificare il licenziamento. - che, dall'esame dei documenti, era risultato che il ricorrente venne assunto per lavorare presso la sede della società in Soverato, con possibilità di assegnazione di compiti e mansioni fuori sede e che, inoltre, a partire dal 18.6.2012 il ricorrente era stato nominato "procuratore speciale" della società per l'espletamento di qualsiasi attività di ordine tecnico, amministrativo e contabile in ordine ai lavori eseguiti o in corso o futuri della società, senza alcuna limitazione al solo cantiere di Pescara;
i RG 7793/2019 - che tale accordo originario non risultava essere stato modificato, restando irrilevante che nei fatti - come riferito dai testi - il ricorrente fosse stato addetto esclusivamente al cantiere di Pescara;
- che il difetto di nesso causale tra ragione del recesso e soppressione del posto di lavoro del reclamante comporta l'insussistenza del fatto addotto a sostegno del licenziamento e l'applicazione della tutela reintegratoria di cui al quarto comma dell'art. 18 legge n. 300 del 1970, come novellato dalla legge n. 92 del 2012. 4. Per la cassazione di tale sentenza la società Nobel ha proposto ricorso affidato ad un unico motivo, cui ha resistito M M con controricorso.
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