Cass. civ., SS.UU., ordinanza 10/04/2019, n. 10019
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L'azione di responsabilità esercitata, ex art. 146, comma 2, l.fall., dal curatore del fallimento di una società cd. "in house" nei confronti degli amministratori, dei componenti degli organi di controllo e del direttore generale della stessa, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, in conseguenza della scelta del paradigma privatistico, che comporta, in mancanza di specifiche disposizioni in contrario o di ragioni ostative di sistema, l'applicazione del regime giuridico proprio dello strumento societario adoperato, salva la giurisdizione contabile sulle controversie in materia di danno erariale eventualmente ascrivibile alla condotta degli anzidetti soggetti, sicché, ove sia prospettato anche un danno erariale, deve ritenersi ammissibile la proposizione, per gli stessi fatti, di un giudizio civile e di un giudizio contabile risarcitorio.
Nel giudizio di cassazione è inammissibile una "memoria di costituzione" depositata dalla parte intimata dopo la scadenza del termine di cui all'art. 370 c.p.c. e non notificata al ricorrente (così da non potersi qualificare come controricorso, seppur tardivo), atteso che non è sufficiente il mero deposito perché l'atto possa svolgere la sua funzione di strumento di attivazione del contraddittorio rispetto alla parte ricorrente, la quale, solo avendone acquisito legale conoscenza, è in condizioni di presentare le sue osservazioni nelle forme previste dall'art. 378 c.p.c.. Ne consegue, pertanto,che la procura speciale rilasciata in calce all'anzidetta memoria non sia valida, restando priva di efficacia l'autenticazione del difensore, il cui potere certificativo è limitato agli atti specificamente indicati nell'art. 83, comma 3, c.p.c..
Sul provvedimento
Testo completo
1 0019-19 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: RIC.
CONTRO
- Primo Presidente - GIOVANNI MAMMONE DECISIONI DI GIUDICI SPECIALI STEFANO PETITTI - Presidente Sezione - Ud. 26/02/2019 - - Presidente Sezione -CAMILLA DI IASI CC R.G.N. 5585/2018 LUCIA TRIA - Consigliere - Cian. 10019 Rep. GIACINTO BISOGNI - Consigliere - ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA Consigliere - ем. MARIA ACIERNO - Consigliere - ALBERTO GIUSTI - Consigliere - -· Rel. Consigliere - ENZO VINCENTI ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5585-2018 proposto da: B G, C SVATORE, PASSAGLIA LUIGI, M PIERO, PRIMAVERA MASSIMO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FEDERICO CESI 72, presso lo studio dell'avvocato D B D P, che li rappresenta e difende STAGNO unitamente agli avvocati ALBERTO D'ALCONTRES e V P;
- ricorrenti -
contro 122 19 FALLIMENTO DI GE.S.I.P. PALERMO S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, in persona dei curatori pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MICHELE MERCATI 42, presso lo studio dell'avvocato CARLO ROTILI, rappresentato e difeso dall'avvocato M P;
- controricorrente -
contro
M M, nella qualità di erede di B N, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CESI 72, presso lo studio dell'avvocato D B D P, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ALBERTO STAGNO D'ALCONTRES e V P;
- resistente - IOZZI CLAUDIO, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CARMELO RESTIVO;
· controricorrente e ricorrente incidentale - nonchè
contro
AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA, RESET S.C.P.A. RETE SERVIZI TERRITORIALI PALERMO, CATALANO - CARLO, UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S.P.A., ASSICURATORI DEI LLOYDS, COMUNE DI PALERMO, LA BIANCA GIOVANNI, MUNAFÒ ILENIA E MUNAFÒ MARIO SALVINO nella qualità di eredi di Bucca Nunziata;
- intimati -
per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 6816/2017 del TRIBUNALE di PALERMO. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/02/2019 dal Consigliere ENZO VINCENTI;
Ric, 2018 n. 05585 sez. SU - ud. 26-02-2019 -2- lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale RITA SANLORENZO, il quale chiede respingersi il ricorso per regolamento di giurisdizione ex art. 41 c.p.c. e dichiararsi la giurisdizione del Giudice ordinario.
RITENUTO CHE
Il Fallimento G.E.S.I.P. Palermo S.p.A. (di seguito anche 1. - Gesip), con atto di citazione del 6 aprile 2017, ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Palermo-sezione specializzata delle imprese, Piero Mattei, Massimo Primavera e Giovanni La Bianca, in qualità di ex liquidatori della Gesip, nonché Guido Barcellona, Salvatore Cottone, Luigi Passaglia, Claudio Iozzi, Nunziata Bucca - e, per quest'ultima, deceduta nel settembre 2016, i suoi eredi Mario Salvino Munafò, M M, Jlenia Munafò -, in qualità di ex sindaci della medesima società, per sentirli condannare in solido tra loro (e con il Comune di Palermo), ai sensi dell'art. 146, comma 2, lett. a), 1.fall., al pagamento dell'importo di euro 29.004.399,00, quale risarcimento delle perdite subite dalla Gesip e del danno patito dai suoi creditori sociali nel periodo compreso tra l'esercizio dell'anno 2009 sino alla cessazione dell'attività societaria, avvenuta nel settembre 2012, cagionate dalle condotte negligenti e contrarie ai doveri professionali imputabili ratione temporis a ciascuno dei convenuti.
1.1. Con il medesimo atto di citazione il Fallimento Gesip conveniva in giudizio anche il Comune di Palermo, in qualità di socio unico ed ente esercente l'attività di direzione e coordinamento della Gesip S.p.A., per sentirlo condannare, ai sensi degli artt. 2497 c.c., 43 e 146 l.fall. e in solido con gli altri convenuti, al risarcimento del danno cagionato alla medesima Gesip ed ai suoi creditori sociali per la violazione degli obblighi di corretta gestione societaria e imprenditoriali, da liquidarsi in complessivi euro 40.537.017,00 Ric. 2018 n. 05585 sez. SU - ud. 26-02-2019 -3- 1.3.-A sostegno delle domande il Fallimento Gesip deduceva che: 1) la G.E.S.I.P. Palermo S.p.A. era stata costituita il 21 novembre 2001, dai soci Italia Lavoro S.p.A. al 49% e Comune di Palermo al 51%, il quale ultimo, in data 15 febbraio 2007, aveva acquistato l'intero pacchetto azionario ed era divenuto socio unico;
2) l'oggetto sociale della Gesip consisteva nell'erogazione, in favore dello stesso Comune, di servizi strumentali di pulizia, manutenzione, custodia e gestione di impianti in base ad apposite convenzioni;
3) la prima convenzione era stata stipulata nel novembre 2001, poi modificata ed integrata da convenzioni aggiuntive, mentre l'ultima convenzione era stata stipulata nel marzo 2007, alla scadenza della quale il Comune aveva rinnovato l'affidamento dei servizi attraverso reiterati, ma estemporanei provvedimenti, quale situazione protrattasi sino alla cessazione dell'attività della Gesip, nel settembre 2012;
4) che, quantomeno dall'esercizio 2009, la Gesip si era trovata ad operare "in una situazione di gravissimo squilibrio finanziario", che avrebbe dovuto indurre gli organi sociali, nonché il Comune di Palermo, socio unico esercente attività di direzione e coordinamento, ad attivarsi diligentemente con gli opportuni provvedimenti, al fine di preservare l'integrità e il valore del patrimonio sociale;
5) la condotta negligente e contraria ai doveri normativamente imposti, tenuta da amministratori, liquidatori, sindaci e dal socio unico, aveva, invece, cagionato il danno alla società ed ai creditori sociali, del quale la il curatela del fallimento, nelle more dichiarato, chiedeva risarcimento. Instauratosi il contraddittorio (anche con la chiamata in 1.4. - causa degli Assicuratori Lloyd's, Unipolsai Assicurazioni S.p.A., Carlo Catalano, Rete Servizi Territoriali Palermo