Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/07/1988, n. 4630

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L'interpretazione di un contratto collettivo di diritto comune, compiuta dal giudice del merito, è incensurabile in Sede di legittimità, se rispettosa dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e sorretta da motivazione immune da vizi. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla suprema Corte - aveva ritenuto che l'accordo del 18 marzo 1976 avesse determinato in 135/173 della retribuzione dell'operaio di quarta categoria l'importo del premio ferie, istituito con accordo aziendale dell'8 novembre 1973, assumendo detta retribuzione come parametro non fisso ma variabile, comprensivo quindi degli aumenti di contingenza, non risolvendosi ciò in una violazione del divieto di ricalcolo in tempi differiti ai sensi dell'art. 2 del d.l. 1 febbraio 1977 n. 12, e che la corresponsione di detto premio, integrante una quattordicesima mensilità, non fosse limitata al periodo di ristrutturazione aziendale). ( Conf 1993/88, mass n 457871; ( Conf 7165/87, mass n 453306; ( Conf 6810/87, mass n 455010).*

La modificazione, da parte del giudice di appello, dell'importo dei diritti ed onorari di procuratore nonché degli onorari di avvocato dovuti per il procedimento di primo grado presuppone - fermo, in ogni caso, l'Obbligo di un'enunciazione, sia pure sommaria, dei motivi dell'operata rettifica - che il giudice di primo grado sia incorso in un errore di diritto, avendo determinato detto importo in misura diversa da quella prevista dalla tariffa professionale, o abbia esercitato in modo non corrispondente alla natura ed all'importanza della causa il potere discrezionale di fissazione degli onorari fra i minimi ed i massimi o di diminuzione o maggiorazione degli stessi. ( V 6236/83, mass n 431001).*

I contratti collettivi di diritto comune operano esclusivamente entro l'ambito temporale concordato dalle parti, non applicandosi ad essi la norma dell'art. 2074 cod. civ., relativa ai contratti collettivi corporativi. ( V 2892/79, mass n 399224).*

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/07/1988, n. 4630
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4630
Data del deposito : 14 luglio 1988

Testo completo

I contratti collettivi di diritto comune operano esclusivamente entro l'ambito temporale concordato dalle parti, non applicandosi ad essi la norma dell'art. 2074 cod. civ., relativa ai contratti collettivi corporativi. ( V 2892/79, mass n 399224).*