Cass. civ., sez. II, sentenza 06/06/1988, n. 3812
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiMassime • 1
Sia per le comunioni tacite familiari nell'Esercizio della agricoltura, già contemplate dall'art. 2140 cod. civ., sia per l'impresa familiare disciplinata dall'art. 230 bis cod. civ., introdotto dall'art. 89 della legge 19 maggio 1975 n. 151 (il cui art. 205 ha abrogato il citato art. 2140), non è configurabile alcuna presunzione che il denaro per l'acquisto di un immobile compiuto da un partecipante in nome proprio in costanza di comunione provenga dagli utili tratti dall'attività economica comune, attesa la compatibilità del fondo comune costituito da detti utili con un patrimonio personale dei partecipanti, con la conseguenza che, in applicazione dei principi generali sull'Onere probatorio, colui che afferma che detto acquisto è stato effettuato con denaro comune è tenuto a fornire la prova del proprio assunto. ( V 234/57, mass n 882205).*