Cass. pen., sez. II, sentenza 18/05/2023, n. 21434

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 18/05/2023, n. 21434
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21434
Data del deposito : 18 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di B R, nato a Credaro il 7.4.1952, contro l'ordinanza del Tribunale di Bergamo del 28.9.2022;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere P C;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale L C, che ha concluso per I rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 28.9.2022 il Tribunale di Bergamo ha respinto l'istanza di riesame che era stata proposta, nell'interesse di R B, contro il decreto con cui il GIP presso il medesimo ufficio, aveva disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, diretta o per equivalente, nei confronti della società Stradedile srl, della somma di Euro 193.333,46 ovvero, in mancanza, o per il residuo, della medesima somma nei confronti di R B e L B, indagati per i reati di cui agli artt. 640 e 356 cod. pen. ed ha confermato il provvedimento impugnato;

2. ricorre per cassazione, tramite il difensore e procuratore speciale, R B, lamentando:

2.1 nullità dell'ordinanza impugnata e del decreto del giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., in relazione all'art. 321 cod., proc. pen. e nullità dell'ordinanza impugnata per difetto assoluto di motivazione: richiama le censure articolate in sede di riesame e su cui l'ordinanza impugnata avrebbe dovuto motivare in quanto la verifica dei presupposti per la adozione della misura cautelare reale deve investire il fumus ma anche le risultanze processuali e, perciò, gli elementi probatori acquisiti;
segnala che, al contrario, l'ordinanza si è limitata a richiamare quanto sostenuto negli atti di indagine e a rinviare, per relationem, al provvedimento del GIP;
analogamente rileva per quanto concerne la scarna motivazione relativa al periculum in mora ed alla apposizione del vincolo sulla pensione del ricorrente;
sottolinea, inoltre, che l'ordinanza si limita a riportare i "titoli" delle doglianze difensive rinviando, per la loro confutazione, al provvedimento del GIP che, a sua volta, aveva omesso ogni autonoma valutazione sulla richiesta del PM che, difatti, era stata integralmente accolta;
richiama, inoltre, il principio affermato dalle SS.UU. "Ellade" quanto alla necessità di motivare sul periculum anche in caso di sequestro finalizzato alla confisca;

3. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del

DL

137 del 2020 concludendo per il rigetto del ricorso: richiamati i limiti di ricorribilità in cassazione contro i provvedimenti cautelari reali ed i termini di valutazione del fumus commíssi delicti, osserva che l'ordinanza impugnata ha dato conto, in termini congrui, degli elementi posti a fondamento della misura con particolare riguardo alla conclamata mancanza, in capo alla Stradedile srl, dei requisiti per la partecipazione alla gara;
segnala, ancora, come l'introduzione del comma 2 -bis nell'art. 321 cod. proc. pen. non può che essere inteso nel senso che, in caso di confisca obbligatoria, non è richiesto altro presupposto se non il fumus, non essendo perciò pertinente il richiamo operato alle SS.UU. "Ellade";
quanto alla deduzione circa la impignorabilità delle somme percepite a titolo pensionistico, richiama l'arresto delle SS.UU. n. 26252 del 2022 sottolineando come la rilevanza della questione attenga alla fase esecutiva del sequestro finalizzato alla confisca per equivalente non rendendo per ciò stesso illegittimo il sequestro;

4. la difesa ha trasmesso una memoria per via telematica che, tuttavia, non era leggibile dal sistema operativo in dotazione all'Ufficio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile perché articolato con censure manifestamente infondate o non consentite in questa sede.

1. Non è inutile ribadire che il ricorso per Cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in siffatta nozione dovendosi peraltro comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione che risultino così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr., in tal senso, tra le tante, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli ed altro, Rv. 269656 - 01;
Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, G, Rv. 254893 01;
Sez. 5, n. 43068 de113/10/2009, B, Rv. 245093 - 01 e, in ogni caso, già Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, I, Rv. 239692 - 01).
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