Cass. pen., sez. II, sentenza 17/11/2022, n. 43678
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Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal PG presso la Corte di Appello di Brescia nel processo a carico di B N, nato a Verdellino il 23.7.1958, contro la sentenza del Tribunale di Bergamo del 12.1.2022;visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere dott. P C;letta la requisitoria del PG che ha concluso per la fondatezza del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 12.1.2022 il Tribunale di Bergamo ha applicato, a N B, su richiesta dell'imputato ed il consenso del PM, la pena concordata di anni 3 di reclusione ed Euro 5.000 di multa in relazione ai fatti di usura a lui contestati al capo a) della rubrica;2. ricorre per cassazione il PG presso la Corte di Appello di Brescia denunziando la illegalità della pena finale applicata al B per essere stata omessa la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni;3. il PG ha trasmesso le conclusioni scritte concludendo per l'accoglimento del ricorso;osserva, infatti, che la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso contro una sentenza di patteggiamento che abbia omesso la adozione di una pena accessoria la cui obbligatorietà rende irrilevante il fatto che non abbia formato oggetto dell'accordo processuale;richiama precedenti di questa questa Corte relativi proprio alla mancata adozione della pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni.
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