Cass. pen., sez. V, sentenza 26/01/2023, n. 03438

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 26/01/2023, n. 03438
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 03438
Data del deposito : 26 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NN BR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 30/03/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;
lette conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. Nicola Lettieri, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 30 marzo 2021 la Corte d'appello di Bologna ha confermato la decisione di primo grado che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato BR NN alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni in favore di AR RA, in relazione al reato di cui agli aitt. 81, 494 cod. pen., per avere, con più atti esecutivi del medesimo disegno criminoso, al fine di procurarsi un vantaggio, presentandosi con un falso nome, indotto in errore la RA, che accettava la sua richiesta di amicizia, in tal modo consentendogli di introdursi nel proprio profilo Facebook.

2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo si lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale, per avere la Corte territoriale ritenuto integrata la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 494 cod. pen., sebbene non fosse ravvisabile la sussistenza di alcun vantaggio del ricorrente e di alcun danno per la parte civile.

2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali con riferimento all'attribuzione all'imputato della condotta di cui al capo di imputazione, dal momento che non era stato operato alcun accertamento sull'indirizzo IP di provenienza dei messaggi indirizzati alla donna. In tale contesto, escluso che potesse essere valorizzato il silenzio serbato dall'imputato, costituente esercizio di un diritto previsto dalla legge, il mero invio della foto dell'imputato era un dato equivoco potendo essere stata estrapolata dalla rete o carpita nel corso di un collegamento.

2.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali, in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato, per non avere la Corte d'appello considerato che il contenuto della querela rivelava il clima di forte ostilità tra la RA e lo NN e che del tutto irrilevanti erano i precedenti dell'imputato.

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. Nicola Lettieri, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile

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