Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/10/2022, n. 30168

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/10/2022, n. 30168
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 30168
Data del deposito : 13 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

U ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 34651/2019 R.G. proposto da: COOPERATIVA SOCIALE OR.S.A., in persona del legale rappresentate pro tempore, elettivamente domiciliata in ROM , V IALE DELLE MILIZIE n. 1, presso lo studio dell’avvocato S, rappresentata e difes a dall'avvocato A;
-ricorrente -

contro

G M, elettivamente domiciliatain ROM, VIA FLAMINIA n . 195, presso lo studio degli avvocati MRA PRPGLIONI e SERGIO VACIRCA, che larappresentanoe difendono unitamente a ll’ avvocat o PIERO NOBILE;
-controricorrente - avverso la sentenza n. 698/2019 d ella CORTE D'APPELLO di T , pubblicatail 16/09/2019 R.G.N. 285/2019;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienzadel 04/10/2022 dal Consigliere Dott. E B;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. R M che ha concluso per l’accoglimento del quarto motivo e il rigetto degli altri;udito l’Avvocato A C;
udito l’Avvocato SERGIO VACIRCA.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 698 pubblicata il 16.9.2019 la Corte d'appello di Torino, nell’ambito di un procedimento regolato dal c.d. rito Fornero, ha dichiarato, confermando la pronuncia di primo grado resa in sede di opposizione, la illegittimità del licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo (perdita dell’appalto) con lettera del 14.8.2017 a M G (dipendente con la mansione di educatrice) dalla cooperativa sociale Or.S.A., condannando la società al pagamento dell’indennità prevista dall’art. 18,comma 5, della legge n. 300 del 1970. 2. La Corte distrettuale, escluso un profilo di improcedibilità del ricorso in opposizione proposto dalla lavoratrice per tardività della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza (considerato che la società si era costituita, sanando ogni irregolarità, e che non aveva mai dedotto alcun pregiudizio conseguente da tale ritardata notifica), ha rilevato – per quel che interessa - che il tenore della lettera inviata nell’agosto 2017 alla lavoratrice erachiaramente teso a comunicare la volontà della società di risolvere il rapporto di lavoro al 31.8.2017 e quindi di “liquidare” alla stessa ogni sua spettanza, con conseguente esclusione della carica di socia della cooperativa;
ha sottolineato che la società non aveva rispettato l’obbligo di repêchage, inadempimento dimostrato sia dalle allegazioni fornite dalla lavoratrice con il ricorso introduttivo del giudizio (sulla consistenza dell’azienda, sulle modalità di reclutamento del personale), non contestati dalla società, sia dal quadro probatorio (che dimostrava la scopertura di alcuni posti, quali educatrici, presso altri nidi gestiti dalla cooperativa, nello stesso periodo del licenziamento) sia dalla produzione in giudizio del libro matricola “incompleto”, tutti elementi che confermavano l’assunzione, successivamente al licenziamento, di personale a termine e la scopertura di tre posti di lavoro negli asili nido gestiti, dalla cooperativa, a Torino (con salvezza dell’ulteriore accertamento presso asili gestiti fuori la città);
ha confermato la pronuncia incidentale, priva di natura costitutiva o dichiarativa, emessa dal Tribunale in ordine alla illegittimità della delibera di esclusione dalla cooperativa della lavoratrice in qualità di socia (questione devoluta, secondo lo Statuto della cooperativa, ad un Collegio arbitrale, il quale aveva sospeso la procedura in attesa dell’esito del giudizio), ed ha rilevato che (al pari dell’analoga facoltà riconosciuta agli arbitri dall’art. 819 cod.proc.civ.) il giudice investito della diversa questione del licenziamento ben poteva decidere, “senza autorità di giudicato”, delle questioni pregiudiziali di merito quali la legittimità della delibera di esclusione, delibera che –nel caso di specie – doveva ritenersi illegi ttima, essendo motivata con espresso rinvio alle stesse ragioni poste a sostegno del licenziamento.

3. La società ha proposto, avverso tale sentenza, ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. La lavoratrice ha depositato controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. La controricorrente ha chiesto, durante la discussione orale, la distrazione delle spese di lite.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 47 e ss. della legge n. 92 del 2012 (c.d. rito Fornero) nonché degli artt. 111 Cost.. 6 CEDU (ex art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.) avendo, la Corte distrettuale, erroneamente ritenuto ritualmente proposto, dalla lavoratrice, il giudizio di opposizione ex art. 1, comma 51, della legge n. 92 del 2012 nonostante il Tribunale avesse, in sede sommaria, escluso l’applicabilità dell’art. 18 della legge n. 300 del 1970 ed applicato l’art. 8 della legge n. 604 del 1966;
la Corte territoriale ha, inoltre, errato nell’aver escluso che la tardività della notifica del ricorso in opposizione (eccepita, dalla società, sia in sede di opposizione sia in sede di reclamo) determinasse l’improcedibilità del giudizio.

2. Con il secondo motivo la ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss., 1324, 2112 cod.civ., 2 della legge n. 604 del 1966, 5 della legge n. 142 del 2001, 14 del

CCNL

Aninsei (ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) avendo, la Corte distrettuale, erroneamente interpretato la lettera inviata ai lavoratori del 14.8.2017, la quale – considerato il tenore lessicale (l’oggetto della lettera era “cessazione contratto di appalto” e il contenuto complessivo) nonché il comportamento precedente tenuto dalla società con le organizzazioni sindacali – aveva il chiaro scopo di avvertire i lavoratori delle possibili conseguenze in caso di passaggio dell’appalto a nuovo appaltatore, non già quella di licenziare i dipendenti,
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