Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/04/2010, n. 8257

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In tema di sgravi contributivi, i benefici previsti dall'art. 3, comma 5, della legge n. 448 del 1998 sono applicabili, quanto ai datori di lavoro privati, esclusivamente agli imprenditori, dovendosi escludere l'applicabilità della norma anche a coloro che, pur avvalendosi di una struttura autonoma, esercitino una professione intellettuale, atteso l'espresso riferimento alle "imprese" contenuto nella rubrica della disposizione, l'esclusiva riferibilità della locuzione "a tutti i datori di lavoro privati" ai soli titolari di impresa, trattandosi di indicazione in stretta correlazione con l'espressione "e agli enti pubblici economici" contestualmente utilizzata, nonché la testuale previsione della non cumulabilità degli sgravi ivi previsti con le agevolazioni riconosciute dall'art. 4, comma 1, della legge n. 449 del 1997 per le sole "piccole e medie imprese", ed infine espresso riferimento, nel successivo comma 6 (ai fini dell'applicazione delle suddette agevolazioni), all'"impresa" che - senza assorbimento di preesistenti attività - realizzi un incremento del numero di dipendenti a tempo pieno ed indeterminato.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/04/2010, n. 8257
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8257
Data del deposito : 7 aprile 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. M S - Presidente -
Dott. P P - Consigliere -
Dott. S P - Consigliere -
Dott. B G - rel. Consigliere -
Dott. N V - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 29984-2006 proposto da:
DOTT. DI PIERDOMENICO GNNI, titolare dell'omonimo studio notarile, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA S. TOMMASO D'AQUINO 80, presso lo studio dell'avvocato G L, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato G O, giusta delega in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della Società di Cartolarizzazione dei crediti INPS, S.C.C.I. S.p.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CORETTI ANTONIETTA, CORRERA FABRIZIO, MARITATO LELIO, SGROI ANTONINO, giusta delega in calce al controricorso;

- controricorrente -

e contro
SOGET S.P.A. Servizio Riscossioni Tributi della provincia di Pescara;

- intimata -
avverso la sentenza n. 62 7/2 006 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 22/06/2006 R.G.N. 1201/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/02/2010 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI;

udito l'Avvocato G O;
udito l'Avvocato SGROI ANTONINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il notaio Di Pierdomenico Giovanni propose opposizione avverso la cartella esattoriale emessa nei suoi confronti dalla Soget spa per un credito Inps a titolo di contributi e somme aggiuntive dovuti per un dipendente del suo studio, assumendo l'applicabilità dello sgravio di cui alla L. n. 448 del 1998, art. 3, comma 5. Il primo Giudice respinse l'opposizione e la Corte d'Appello di L'Aquila, con sentenza dell'8 - 22.6.2006 rigettò l'impugnazione proposta dal professionista, ritenendo, avuto riguardo alla rubrica della norma e in base a un'interpretazione sistematica che teneva conto della normativa previgente, che destinatari degli sgravi fossero le imprese e non già gli studi professionali. Avverso la suddetta sentenza della Corte territoriale, Di Pierdomenico Giovanni ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi e illustrato con memoria.
L'Inps, in proprio e quale mandatario della SCCI spa, ha resistito con controricorso.
L'intimata Soget spa non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione di Legge (L. n. 448 del 1998, art. 3, comma 5), in riferimento

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